CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15956-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio, n. 22, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1385/01/2019 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con riferimento all'anno d'imposta 2009, la CTR del Veneto, con la sentenza n. 1457/7/2018 accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta statuizione la società contribuente proponeva ricorso per revocazione sostenendo che «[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha deciso, quindi, sulla base di elementi meramente indiziari e fondati per altro su presupposti di fatto errati, e che non possono quindi di certo provare i fatti contestati dall'Ufficio» (sentenza pag. 2). Deduceva, quindi, il «grave "errore della sentenza impugnata con riferimento a fatti risultanti da atti e documenti di causa ex art. 395 n. 4 c.p.c. errata valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti c. d. terzi in sede di audizione per sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari di un non meglio specificato procedimento penale (doc. 02) in relazione a precise risultanze documentali (doc. 05 e 06) erroneamente disattese"» (ricorso, pagg. 2 e 3) 3. La CTR, preso atto della mancata produzione in giudizio da parte della ricorrente dell'avviso di accertamento comprensivo della pagina 3 mancante, anche dopo l'ordinanza istruttoria con cui aveva disposto l'integrazione della produzione documentale, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione in quanto, «Mancando una piena conoscenza dei fatti e documenti sui quali è fondata la ripresa a tassazione non è possibile verificare l'effettiva sussistenza dell'errore ipotizzato nel ricorso per revocazione». 4. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria in cui dà atto della dichiarazione di fallimento di essa società. Considerato che: 1. Va premesso che l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società ricorrente non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento, quello di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio (Cass. n. 3630 del 2021). 2. Venendo, quindi ai motivi di ricorso, con il primo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando «motivazione della sentenza assente, apparente e in ogni caso illogica, contraddittoria e perplessa in relazione alle motivazioni di inammissibilità del ricorso per revocazione. Totale mancanza di indicazione delle norme di rito e/o di legge in base alle quali il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile». 3. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3.1. Deve premettersi che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 3.2. Orbene, la sentenza in esame non incorre in alcuno dei predetti gravi vizi in quanto la sentenza, al di là di ogni considerazione sulla correttezza del decisum, contiene una ben individuabile ratio decidendi, mentre è del tutto irrilevante la mancata indicazione da parte dei giudici di appello di una norma che giustificasse la dichiarazione di inammissibilità piuttosto che quella di infondatezza del ricorso. Profilo di censura, quest'ultimo, alla cui decisione la ricorrente è, all'evidenza, privo di concreto interesse. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 64 e segg. del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che quella assunta dalla Commissione tributaria regionale è frutto di una errata e distorta interpretazione ed applicazione del citato art. 395 cod. proc. civ. e di un «grave errore nell'individuazione dell'oggetto del giudizio di revocazione», che è la sentenza emessa dalla medesima CTR a definizione del giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento e non quest'ultimo. 5. Il motivo è infondato e va rigettato posto che la CTR non ha affatto confuso l'oggetto del giudizio ma, stando anche alle ragioni di revocazione addotte dalla ricorrente, ovvero un «grave "errore della sentenza impugnata con riferimento a fatti risultanti da atti e documenti di causa ex art. 395 n. 4 c.p.c.», una «errata valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti c.d. terzi in sede di audizione per sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari di un non meglio specificato procedimento penale (doc. 02) in relazione a precise risultanze documentali (doc. 05 e 06) erroneamente disattese"», ha ritenuto necessaria l'acquisizione dell'avviso di accertamento nella sua interezza al fine di valutare la sussistenza dell'invocato errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, anche considerando che lo stesso era stato dedotto come «errore nella valutazione delle prove» (ricorso pag. 12), che, peraltro, è deduzione inammissibile in sede di revocazione delle sentenze (Cass. n. 20635 del 2017; Cass. n. 26890 del 2019; Cass. n. 17179 del 2020). 6. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i