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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04059/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29413/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022 con cui si ribadiscono le ragioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze un punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione (capi 1 e 2), senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dai reati„ oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; Considerato che le censure contenute nel secondo motivo -relativo ai reati di cui al capo 3- si risolvono da un lato in mere doglianze in punto di fatto, e dall'altro sono altresì prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale, risolvendosi nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che, sotto il diverso profilo sollevato nel medesimo motivo di ricorso, integra pacificamente un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso (pur ribadito con la citata memoria) è formulato in termini generici, dal momento che se è vero che in tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave "non osta" al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti (Sez. 4, n. 39986 del 08/09/2021, Pietta, Rv. 282050) il ricorrente in alcun modo rappresenta perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 1, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 572cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29413/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 6 dicembre 2022 con cui si ribadiscono le ragioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze un punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione (capi 1 e 2), senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, costituiti principalmente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dai reati„ oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive; Considerato che le censure contenute nel secondo motivo -relativo ai reati di cui al capo 3- si risolvono da un lato in mere doglianze in punto di fatto, e dall'altro sono altresì prive di specificità in quanto non si confrontano con le articolate argomentazioni della Corte territoriale, risolvendosi nel contrastare la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza; che, sotto il diverso profilo sollevato nel medesimo motivo di ricorso, integra pacificamente un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso (pur ribadito con la citata memoria) è formulato in termini generici, dal momento che se è vero che in tema di reato continuato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato più grave "non osta" al riconoscimento delle stesse anche per i reati satelliti (Sez. 4, n. 39986 del 08/09/2021, Pietta, Rv. 282050) il ricorrente in alcun modo rappresenta perché le attenuanti avrebbero dovuto essere riconosciute anche per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (capo 1, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 572cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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