CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33538/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto QUINTILE Roberto responsabile di plurimi furti di carburante ai danni della società ENI, in concorso con dipendenti infedeli-trasportatori di questa società, condannandolo alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, nonché con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al contenuto delle statuizioni civili. Ha altresì depositato memoria difensiva con la quale, argomentando le ragioni del ricorso, si opponeva ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, in punto di responsabilità penale, appare coerente con le plurime evidenze processuali, in particolare con gli accertamenti di PG, in ragione dei rilevati contatti tra i conducenti delle autobotti e il gestore della stazione di servizio, la cui presenza abituale presso il distributore era stato altresì verificata mediante specifica attività investigativa, a fronte di scarichi di carburante non autorizzati, né contabilizzati. Al contempo il giudice distrettuale escludeva rilevanza, in ragione della pluralità e della reiterazione degli scarichi, ad eventuali difetti di funzionamento degli erogatori della stazione di servizio, pure riscontrati nel corso degli accertamenti. La motivazione risulta priva di illogicità manifeste ed è coerente con le emergenze processuali e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. 3.1 Con motivazione del tutto congrua ed espressione dell'esercizio del potere discrezionale esercitato dai giudici di merito, è stato escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità e della reiterazione della condotta delittuosa, in assenza di profili di meritevolezza da valorizzare e tale valutazione risulta insindacabile in sede di legittimità. Le statuizioni civili sono peraltro coerenti con una valutazione civilistica del lucro cessante. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 g