CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 08375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Tribunale, che aveva condannato la ricorrente per il reato previsto dagli articoli 633, 639-bis cod. pen., ritenendo tardivo rappello proposto in data 22 ottobre 2020. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, allegando un motivo omogeneo, i difensori degli imputati che deducevano: 2.1. violazione di legge (art. 585 cod. proc. pen.): vi sarebbe stata un'erronea valutazione della data in cui sarebbe stata depositata la prima impugnazione; come si deduceva dall'atto di impugnazione allegato, tale data era il "7 ottobre 2020" e non il "22 ottobre 2020", sicché l'appello sarebbe tempestivo. 3. I ricorsi sono fondati. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello gli appelli sono stati depositati il 7 ottobre 2020 (e non il 22 ottobre), sicché, tenuto conto dei sessantaquattro giorni di sospensione derivanti dalla applicazione della disciplina emergenziale correlata alla pandemia da Covid- 19, e del fatto che II Tribunale aveva indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione, gli stessi devono essere considerati tempestivi. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2022 L'e