Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 8 giugno 2023
Corte di giustizia UE n. 1049/2023
ECLI:EU:C:2023:461
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0408_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’8 giugno 2023 –
Consiglio / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑408/21 P) (
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)
«Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino – Tutela della consulenza legale – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale – Diniego di accesso integrale a un parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Nozione – Portata – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Carattere sensibile – Portata della valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 35‑38, 61, 65, 67, 90)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Obbligo per l’istituzione di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Obbligo per l’istituzione di motivare ogni decisione di diniego di accesso in modo circostanziato
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 39‑43)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 1)
(v. punti 81, 83, 86, 88)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica francese, il Regno di Svezia e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese.
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GU C 51 del 31.1.2022
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