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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37061/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 ottobre 2022 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 12.5.2022 che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.

2. Il giudizio di colpevolezza si è fondato sugli atti di indagine da cui emergeva che in data 24.3.2001 a seguito di perquisizione domiciliare, l'imputato veniva trovato in possesso di cocaina da cui era possibile ricavare n. 81 dosi, custodita in tre involucri collocati in un porta oggetti del bagno unitamente ad un rotolo di buste in cellophane, mentre sul tavolo della cucina si trovavano un bilancino di precisione, un rotolo di nastro adesivo ed un cucchiaio con tracce di polvere bianca.

In sede di interrogatorio l'imputato aveva dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti e di mischiare la cocaina con il bicarbonato.

In ragione del numero di dosi ricavabili di sostanza, inferiore a 100, il giudice d'appello ha ritenuto di ricondurre la fattispecie nell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.

3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla riconducibilità del fatto all'attività di spaccio e non invece all'uso personale.

Inoltre censura la determinazione della pena operata in appello laddove, pur riconoscendo l'ipotesi del 5 comma dell'art. 73, é partita da anni 5 anziché 4 di reclusione giungendo ad una pena finale che poco si discosta da quella determinata in primo grado.

Inoltre la sentenza non motiva adeguatamente in ordine alla necessità di applicare nella specie una pena prossima al massimo edittale.

Con il secondo motivo si duole della esclusione dei benefici di legge ed in particolare della sospensione condizionale della pena.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato quanto al primo aspetto di cui al primo motivo.

Ed invero la sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato circa le ragioni per le quali, valutando tutte le circostanze del c:aso, la detenzione della cocaina non appare riconducibile al mero uso personale, in ciò tenendo conto sia del dato quantitativo, della suddivisione in dosi nonché del rinvenimento di materiale atto al confezionamento tra cui un bilancino di precisione ed un cucchiaino sporco di polvere bianca.

A corroborare tale ricostruzione, correttamente la Corte territoriale ha posto in rilievo che l'imputato é privo di occupazione ed é percettore di reddito di cittadinanza di talché non si giustifica la detenzione del quantitativo di cocaina rinvenuto per il solo uso personale.

Va a riguardo ricordato, in conformità con i condivisibili principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, che, se è vero che ove il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, è richiesto che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa (Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991), e l'espressa tipizzazione di alcuni elementi sintomatici dell'illecita detenzione nella disposizione normativa è tuttavia meramente esemplificativa, come si rileva chiaramente dall'espresso riferimento alle «altre circostanze dell'azione» che consente al giudice di apprezzare in concreto la destinazione dello stupefacente.

Nella fattispecie, il quantitativo di stupefacente e le modalità di rinvenimento, in uno alle limitate capacità economiche dell'imputato, che non gli consentivano un esborso così consistente quale quello necessario per l'acquisto relativo, sono elementi di fatto che appaiono valutati senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione da parte dei giudici del gravame e, per tali ragioni, sottratti al giudizio di legittimità, costituendo effettivamente, nel loro complesso, quell'insieme di parametri normativi di sicuro rilievo che la legge richiede per escludere la destinazione della droga ad un uso strettamente personale (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726 nel senso che "in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.p.r. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale).

La censura é invece fondata con riguardo al secondo aspetto.

Ed invero la sentenza non motiva in modo adeguato circa le ragioni per cui, una volta riconosciuta la fattispecie del comma 5, ha ritenuto di partire da una pena base prossima al massimo edittale; a prescindere da tale rilievo tale pena viene calcolata su un massimo di anni cinque invece che di anni quattro.

Il secondo motivo di ricorso é assorbito.

In conclusione la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma, altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2022 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino del 12.5.2022 che, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due, mesi due e giorni 20 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. 2. Il giudizio di colpevolezza si è fondato sugli atti di indagine da cui emergeva che in data 24.3.2001 a seguito di perquisizione domiciliare, l'imputato veniva trovato in possesso di cocaina da cui era possibile ricavare n. 81 dosi, custodita in tre involucri collocati in un porta oggetti del bagno unitamente ad un rotolo di buste in cellophane, mentre sul tavolo della cucina si trovavano un bilancino di precisione, un rotolo di nastro adesivo ed un cucchiaio con tracce di polvere bianca. In sede di interrogatorio l'imputato aveva dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti e di mischiare la cocaina con il bicarbonato. In ragione del numero di dosi ricavabili di sostanza, inferiore a 100, il giudice d'appello ha ritenuto di ricondurre la fattispecie nell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. 3. Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata non ha fornito una motivazione adeguata in ordine alla riconducibilità del fatto all'attività di spaccio e non invece all'uso personale. Inoltre censura la determinazione della pena operata in appello laddove, pur riconoscendo l'ipotesi del 5 comma dell'art. 73, é partita da anni 5 anziché 4 di reclusione giungendo ad una pena finale che poco si discosta da quella determinata in primo grado. Inoltre la sentenza non motiva adeguatamente in ordine alla necessità di applicare nella specie una pena prossima al massimo edittale. Con il secondo motivo si duole della esclusione dei benefici di legge ed in particolare della sospensione condizionale della pena. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato quanto al primo aspetto di cui al primo motivo. Ed invero la sentenza impugnata ha adeguatamente e logicamente motivato circa le ragioni per le quali, valutando tutte le circostanze del c:aso, la detenzione della cocaina non appare riconducibile al mero uso personale, in ciò tenendo conto sia del dato quantitativo, della suddivisione in dosi nonché del rinvenimento di materiale atto al confezionamento tra cui un bilancino di precisione ed un cucchiaino sporco di polvere bianca. A corroborare tale ricostruzione, correttamente la Corte territoriale ha posto in rilievo che l'imputato é privo di occupazione ed é percettore di reddito di cittadinanza di talché non si giustifica la detenzione del quantitativo di cocaina rinvenuto per il solo uso personale. Va a riguardo ricordato, in conformità con i condivisibili principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, che, se è vero che ove il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, è richiesto che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa (Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991), e l'espressa tipizzazione di alcuni elementi sintomatici dell'illecita detenzione nella disposizione normativa è tuttavia meramente esemplificativa, come si rileva chiaramente dall'espresso riferimento alle «altre circostanze dell'azione» che consente al giudice di apprezzare in concreto la destinazione dello stupefacente. Nella fattispecie, il quantitativo di stupefacente e le modalità di rinvenimento, in uno alle limitate capacità economiche dell'imputato, che non gli consentivano un esborso così consistente quale quello necessario per l'acquisto relativo, sono elementi di fatto che appaiono valutati senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione da parte dei giudici del gravame e, per tali ragioni, sottratti al giudizio di legittimità, costituendo effettivamente, nel loro complesso, quell'insieme di parametri normativi di sicuro rilievo che la legge richiede per escludere la destinazione della droga ad un uso strettamente personale (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726 nel senso che "in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.p.r. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità economica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale). La censura é invece fondata con riguardo al secondo aspetto. Ed invero la sentenza non motiva in modo adeguato circa le ragioni per cui, una volta riconosciuta la fattispecie del comma 5, ha ritenuto di partire da una pena base prossima al massimo edittale; a prescindere da tale rilievo tale pena viene calcolata su un massimo di anni cinque invece che di anni quattro. Il secondo motivo di ricorso é assorbito. In conclusione la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Roma, altra
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