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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13829/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 6.2.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento ai reati di evasione, di cui al capo F), e di tentativo di furto aggravato, di cui al capo D), vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello, ai fini dell'affermazione di responsabilità, nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.12.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 6.2.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento ai reati di evasione, di cui al capo F), e di tentativo di furto aggravato, di cui al capo D), vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello, ai fini dell'affermazione di responsabilità, nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2
Sentenza Cassazione n. 13829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris