CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Crotone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Crotone quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone dell’8 marzo 2018 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, commesso il 20 maggio 2015 a [OSCURATO:PERSONA] e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 febbraio 2019 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, commesso il 16 settembre 2018 a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che l’arco temporale intercorso tra i reati è breve e l’omogeneità della condotta; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai emerge che i reati sono stati commessi a quasi quattro anni di distanza e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 2