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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06246/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Buti L eo [OSCURATO:SOCIETA]. già C.I.A.

C entro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o da gli Avv.tiProf. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lettivamente domiciliata in Pisa, viaSan Martino, 51, -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa , congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Pisa, via BenedettoCroce, 73 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1603 /20 2 2 , pubblicata il26.7.2021, notificata il 27.7.2022 .

Oggetto: contributi associativi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Ange conveniva in giudizio la ricorrente lamentando che aveva stipulato con CIA un contratto di associazione in partecipazione in data 2 gennaio 2004 e di avere convenuto nel contratto il versamento, quale apporto dell'associata, di € 145.000,00, a fronte delquale CIA avrebbe assunt o l'obbligo di un rimborso di € 29.000,00 per ciascun anno e della presentazione di un rendiconto semestrale; (b) di avere CIA violato gli impegni contrattuali, sia per non avere effettuato i rendiconti secondo le modalitàconvenute, sia per non avere versato le somme a cui si era impegnata a partire dal 31.12.2004; (c) di essersi in tal modo configurata la fattispecie prevista all’art. 8 (clausola risolutiva espressa) con l'effetto di produrre ipso iure la risoluzione del contratto per inadempimento di CIA, e con diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione delle somme versate, gli utili maturati e il risarcimento del danno.

Con sentenza n. 405/2017 pubblicata il 06.04.2017 il Tribunale di Pisa,rigettava le domande compensando le spese.

Avverso la sentenzala società Ange proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello diFirenze che, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione.

Condannava C.I.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione la somma di € 132.500,00 a titolo di restituzione del conferimentopartecipativo da questa apportato, oltre interessi legali dal giorno della domandagiudiziale.

Rigettava per il resto l’appello principale e tutti i motivi dell’appelloincidentale.

CIA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha presentato controricorso .[OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce:

1. Con il primo motivo si denuncia : Violazione del’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.essendosi formato giudicato sul rigetto della domanda restitutoria delconferimento. 2.Con il secondo motivo si denuncia : Violazione dell’art.112 c.p.c, dell’art.346 c.p.c. e dell’art. 1458 c.c., comma 1 ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c. nella parte in cui il giudice ha disposto, a seguito della pronunciata risoluzione di diritto del contratto di associazione inpartecipazione, la condanna della CIA al pagamento di € 132.500 a titolo di restituzione dell’apporto partecipativo atteso la rinuncia alla domanda inappello da parte di ANGE. 3.Con il terzo motivo si denuncia : Ai sensi dell’art.360 , n.5 , c.p.c. per avere il giudice di merito assunto ladecisione, senza esaminare un fatto decisivo e controverso costituito dallaqualità della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria/procuratrice della Ange s . r . l . in occasione dell’episodio di restituzione 4.CIA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. già C.I.A.

C entro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]in data 27.92023 ha dichiarato ai sensi dell’art.390 c.p.c. di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionenon ha prodotto accetta zione del la rinunzia con compensazione delle spese.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 10140/2020; Cass. , n.3971/2015). 5.Per quanto esposto il giudizio va dichiarato estinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Buti L eo [OSCURATO:SOCIETA]. già C.I.A. C entro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o da gli Avv.tiProf. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lettivamente domiciliata in Pisa, viaSan Martino, 51, -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa , congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Pisa, via BenedettoCroce, 73 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1603 /20 2 2 , pubblicata il26.7.2021, notificata il 27.7.2022 . Oggetto: contributi associativi Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Ange conveniva in giudizio la ricorrente lamentando che aveva stipulato con CIA un contratto di associazione in partecipazione in data 2 gennaio 2004 e di avere convenuto nel contratto il versamento, quale apporto dell'associata, di € 145.000,00, a fronte delquale CIA avrebbe assunt o l'obbligo di un rimborso di € 29.000,00 per ciascun anno e della presentazione di un rendiconto semestrale; (b) di avere CIA violato gli impegni contrattuali, sia per non avere effettuato i rendiconti secondo le modalitàconvenute, sia per non avere versato le somme a cui si era impegnata a partire dal 31.12.2004; (c) di essersi in tal modo configurata la fattispecie prevista all’art. 8 (clausola risolutiva espressa) con l'effetto di produrre ipso iure la risoluzione del contratto per inadempimento di CIA, e con diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione delle somme versate, gli utili maturati e il risarcimento del danno. Con sentenza n. 405/2017 pubblicata il 06.04.2017 il Tribunale di Pisa,rigettava le domande compensando le spese. Avverso la sentenzala società Ange proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello diFirenze che, in parziale accoglimento dell’appello principale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava intervenuta la risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione. Condannava C.I.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione la somma di € 132.500,00 a titolo di restituzione del conferimentopartecipativo da questa apportato, oltre interessi legali dal giorno della domandagiudiziale. Rigettava per il resto l’appello principale e tutti i motivi dell’appelloincidentale. CIA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha presentato controricorso .[OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1. Con il primo motivo si denuncia : Violazione del’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.essendosi formato giudicato sul rigetto della domanda restitutoria delconferimento. 2.Con il secondo motivo si denuncia : Violazione dell’art.112 c.p.c, dell’art.346 c.p.c. e dell’art. 1458 c.c., comma 1 ai sensi dell’art. 360, n.4, c.p.c. nella parte in cui il giudice ha disposto, a seguito della pronunciata risoluzione di diritto del contratto di associazione inpartecipazione, la condanna della CIA al pagamento di € 132.500 a titolo di restituzione dell’apporto partecipativo atteso la rinuncia alla domanda inappello da parte di ANGE. 3.Con il terzo motivo si denuncia : Ai sensi dell’art.360 , n.5 , c.p.c. per avere il giudice di merito assunto ladecisione, senza esaminare un fatto decisivo e controverso costituito dallaqualità della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria/procuratrice della Ange s . r . l . in occasione dell’episodio di restituzione 4.CIA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. già C.I.A. C entro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]in data 27.92023 ha dichiarato ai sensi dell’art.390 c.p.c. di voler rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionenon ha prodotto accetta zione del la rinunzia con compensazione delle spese.La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass., n. 10140/2020; Cass. , n.3971/2015). 5.Per quanto esposto il giudizio va dichiarato estinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge. Così deciso in
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