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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37061/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2954/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 73 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 3-0 avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 20322/2019 depositata in data 26 luglio 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi ammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contratto del 2 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] concesse in locazione ad uso commerciale alla [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.l. un locale di sua proprietà in Roma, con annessa corte esclusiva.

Appreso successivamente che il locale era accatastato in categoria C/2 (locale magazzino) e non C/1 (locale commerciale), le parti convennero la risoluzione consensuale del contratto e, in data 11 giugno 2010, stipularono un nuovo contratto, nel quale diedero atto che il locatore aveva richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

Essendo insorte questioni tra le parti per l'esecuzione del contratto, vennero introdotte due cause.

Nella prima, la conduttrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 19.465,20, oltre accessori, a titolo di restituzione del deposito cauzionale e a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del cancello.

Nella seconda, il locatore — che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del conduttore — con atto notificato il 22 maggio 2012 intimò sfratto per morosità, contestualmente citando la società conduttrice avanti il Tribunale di Roma per la convalida, deducendo il mancato pagamento dei canoni.

Nel giudizio di sfratto la conduttrice si oppose alla convalida, deducendo di aver sospeso il pagamento dei canoni, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per l'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla P.A. il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

La società propose poi anche due domande riconvenzionali al fine di ottenere «il pagamento della somma di euro 294.224,97, oltre lucro cessante», nonché al fine di accertare «l'inadempimento della proprietà alle proprie obbligazioni e, per l'effetto, sentirla condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie al pieno godimento ed utilizzo dell'immobile locato» Transitato il giudizio di convalida alla fase a cognizione piena e riunito ad esso quello di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale, con sentenza del 27 febbraio 2014, dichiarò risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, ordinando alla società resistente di rilasciare l'immobile e condannandola al pagamento della somma di euro 89.632,70, con gli interessi, per canoni insoluti, al netto del deposito cauzionale maggiorato di interessi; revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Rotondo al pagamento, in favore della conduttrice, dell'importo di euro 4.465,20 speso per la sistemazione del cancello, rigettando le altre domande riconvenzionali.

2. La sentenza venne impugnata dalla società conduttrice la quale, nel corso del giudizio di appello depositò nuova documentazione alla luce della quale dedusse che nel corso di procedura esecutiva, subita dal Rotondo ad istanza di un creditore, relativa all'immobile locato, ed all'esito della perizia estimativa, era emerso che lo stesso non era un locale commerciale C1 ma un magazzino.

Pertanto, essendo stata costretta a cessare l'attività, aveva comunicato al locatore, con lettera del 23 luglio 2015, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al fine di ottenere la risoluzione e/o la declaratoria di nullità del contratto.

Modificando pertanto le proprie conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'[OSCURATO:SOCIETA]. chiese dichiararsi risolto e/o nullo il contratto di locazione; accertarsi il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 10 del contratto, il pagamento e/o la restituzione della somma complessiva di euro 147.131,34 corrisposta a titolo di canone di locazione, oltre agli importi già richiesti per la restituzione del deposito cauzionale e per spese di ristrutturazione del locale.

La Corte d'appello di Roma, preliminarmente, rilevò l'inammissibilità delle domande formulate all'udienza del 12 gennaio 2017, ritenendole nuove e pertanto non ammesse nel giudizio di appello locatizio.

Quindi, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società, dichiarò improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, sul quale conseguentemente dichiarò essersi formato il giudicato.

Avendo confermato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, operata la compensazione tra le somme dovute da quest'ultima e gli importi ad essa dovuti dal locatore in forza del decreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 79.167,50.

3. Impugnata la sentenza d'appello dalla società [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.I., questa Corte, con sentenza del 26 luglio 2019, n. 20322, ha rigettato il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente aveva dedotto che la Corte d'appello, in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1453 cod. civ., aveva dichiarato inammissibili le domande formulate all'udienza del 12 gennaio 2017 e ribadite nelle note conclusive per l'udienza del 23 febbraio 2017, benché tali domande costituissero legittimo esercizio di jus variandi consentito dall'art. 1453 cod. civ. — evidenziando che, nel caso di specie, la società conduttrice non aveva proposto domanda di adempimento, ma si era limitata a opporre, alla contrapposta domanda di risoluzione, eccezione di inadempimento; di talché in sede di appello la società conduttrice non avrebbe potuto introdurre azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., ancorché in primo grado risultasse formulata una riserva (nel futuro) di tale azione, «trattandosi di manifestazione di intenti processualmente irrilevante (Cass. 13/06/1984, n. 3558)».

Ha, invece, accolto il secondo motivo con assorbimento dei restanti motivi, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

4. Contro la citata sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] FT per l'ambiente s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 13 gennaio 2022 la Sezione Sesta, in considerazione della complessità della vicenda, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, alla luce del disposto dell'art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ.

Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105.

In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte.

In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato due memorie ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con un unico motivo rescindente la [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza impugnata.

Evidenzia, in particolare, che questa Corte sarebbe incorsa in una «svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile», per essersi basata sul presupposto, errato, che nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito non sarebbe stata formulata dalla conduttrice una domanda di adempimento ex art. 1453 cod. civ. del contratto di locazione.

Tale errore di fatto emergerebbe dalla lettura del ricorso per cassazione, là dove, riportando la esposizione sommaria dei fatti di causa, aveva evidenziato che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva, tra l'altro, richiesto, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale spiegata, di «accertare e dichiarare l'inadempimento della proprietà alle proprie obbligazioni e, per l'effetto, sentirla condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie al pieno godimento ed utilizzo dell'immobile locato», reiterando la medesima domanda con l'atto di appello.

Soggiunge che, a supporto del primo motivo del ricorso per cassazione, aveva esposto che sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale aveva sempre manifestato l'interesse alla conservazione del contratto di locazione, chiedendo la condanna del locatore all'adempimento delle proprie obbligazioni in modo da rendere l'immobile locato idoneo all'uso pattuito, ma che nel corso del giudizio di merito, avendo il Rotondo subito, ad istanza di un proprio creditore, azione esecutiva immobiliare avente ad oggetto proprio l'immobile da essa condotto in locazione, aveva perso l'interesse all'adempimento del locatore e all'udienza del 12 gennaio 2017 svoltasi dinanzi alla Corte d'appello aveva formulato domanda di risoluzione del contratto di locazione.

2. Il ricorso è ammissibile.

2.1. Questa Corte ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis 6 cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass., sez. 1, 26/01/2022, n. 2236).

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass., sez. 1, 14/08/2020, n. 17179; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14937; Cass., sez.

L, 22/09/2014, n. 19926; Cass., sez.

L, 09/12/2013, n. 27451; Cass., sez.

U, 28/05/2013, n. 13181; Cass., sez. 6-L, 12/12/2012, n. 22868; Cass., sez. 6-5, 18/01/2012, n. 714; Cass., sez.

U, 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass., sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835); la configurabilità dell'errore revocatorio è, altresì, da escludere quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto «principio di autosufficienza» in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass., sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass., sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).

2.2. La contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., presuppone, inoltre, la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al «principio di ragionevole durata del processo» e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 2, 24/03/2014, n. 6881) nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., sez. 2, 18/02/2009, n. 3935 che ribadisce la necessità di verificare il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, sottolineando che si tratta non già di un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica; Cass., sez.

U, 23/01/2009, n. 1666; da ultimo, Cass., sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, che ha escluso la sussistenza di decisività qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo).

3. Tanto premesso, nel ricorso per cassazione del 20 ottobre 2017 la ricorrente aveva riportato le conclusioni da essa rassegnate nel giudizio di primo e di secondo grado, dalle quali chiaramente si evinceva che la domanda di adempimento ex art. 1453 cod. civ. era stata tempestivamente formulata in primo grado (con la memoria del 21 gennaio 2013) ed era stata poi reiterata con l'atto di appello.

L'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui «la norma di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ....è infondatamente evocata nel presente giudizio, non avendo in questo la società conduttrice proposto alcuna domanda di adempimento, ma essendosi ben diversamente limitata a opporre, alla contrapposta domanda di risoluzione, eccezione di inadempimento», è dunque, frutto di un errore di fatto, che rende la sentenza n. 20322/2019 di questa Corte, qui impugnata, suscettibile di revocazione ex art. 391- bis cod. proc. civ.

L'errore di fatto della sentenza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire, non aver formulato la ricorrente, nel giudizio, domanda di adempimento) falsamente percepito, come emerge direttamente dal ricorso per cassazione del 20 ottobre 2017 e dagli atti difensivi nello stesso richiamati (memoria integrativa del 21 gennaio 2013 e atto di appello), ed ha altresì carattere decisivo, in quanto ha costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di rigetto del primo motivo di ricorso.

Peraltro, la motivazione della sentenza n. 20322/2019 neppure ha tenuto conto del tenore della sentenza d'appello che aveva, in realtà, rilevato la novità, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., della domanda di risoluzione in quanto avanzata per la prima volta all'udienza del 12 gennaio 2017, anziché con l'atto di appello, e non per il fatto che la società conduttrice non avesse proposto in giudizio domanda di adempimento.

4. Rilevato, dunque, l'errore di fatto ed individuata la parte della sentenza della Corte di Cassazione n. 20322/2019 da rescindersi nella decisione sul primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'ambiente s.r.l. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1220/2017, in quanto viziata dall'errore stesso, deve procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.

5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., secondo cui nei contrati con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempiere può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello, in deroga agli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi, degli adempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria (Cass., sez. 2, 24/05/2005, n. 10927; Cass., sez. 2, 06/04/2009, n. 8234; Cass., sez. 3, 20/06/2014, n. 14088).

Il superiore principio trova riconoscimento già nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 962 del 1989, con la quale si è precisato che la norma dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che permette il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione del contratto, è disposizione processuale posta in deroga al divieto della mutati° libelli in corso di causa (artt. 183, primo comma, 184 e 345, primo comma, cod. proc. civ.) in virtù della quale norma è riconosciuta non la possibilità di proporre una domanda subordinata di risoluzione per inadempimento in alternativa alla contestuale domanda di adempimento, ma anche la possibilità di sostituire alla domanda di adempimento quella di risoluzione del giudizio di primo grado, nel giudizio di appello e, perfino, nel giudizio di rinvio.

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che «La particolare genesi della norma, nata per porre fine ad annose discussioni insorte sotto il vecchio codice in merito alla ammissibilità di un mutamento della domanda di adempimento del contratto, per un verso, e la sua chiara formulazione testuale, per altro verso, ne evidenziano infatti la natura di norma processuale che, nella materia, concorre con le citate norme generali, a costituire il regime dello ius novorum e, in questo contesto normativo, essa non esclude, anzi, dati i suoi naturali limiti, necessariamente postula l'applicabilità delle preclusioni processuali che non siano incompatibili con la particolare sua funzione.

Così, mentre, da un lato il mutamento del petitum diviene elemento naturale della stessa previsione normativa che deroga al divieto generale, dall'altro lato, essa implica, come dato indefettibile, che la causa petendi resti inalterata in quello che costituisce l'elemento materiale del fatto giuridico costitutivo della pretesa, con ciò trovando applicazione, anche nella materia in esame, il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mutamento della causa petendi determina un mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio d'appello, allorquando la diversa causa petendi dedotta nel giudizio di secondo grado, siccome impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate davanti al primo giudice, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva, una pretesa che è diversa, per la sua intrinseca natura, da quella fatta valere in precedenza».

La risoluzione, pertanto, al pari del risarcimento dei danni conseguenziali, non può essere richiesta per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di un distinto fatto costitutivo, cioè di un inadempimento diverso da quello posto a base della pretesa originaria (Cass., sez.

U, n. 962/1989, cit.; Cass., sez. 2, 06/04/2009, n. 8234; Cass., sez.

U, 11/04/2014, n. 8510).

Si è, altresì, sottolineato che «l'art. 1453 cod. civ., nell'attribuire al contraente la facoltà di chiedere «a sua scelta» l'adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte che, con la domanda di adempimento, abbia inizialmente puntato all'attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento, anche la possibilità - a fronte di un inadempimento che, nel prolungarsi del giudizio, perdura o si aggrava - di rivedere la propria scelta, e, perduti la speranza o l'interesse rispetto alla prestazione, di reagire all'inattuazione dello scambio contrattuale passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, onde veder cancellato e rimosso l'assetto di interessi disposto con il negozio.

Il codice civile, nell'accordare la facoltà di scegliere tra la condanna del debitore all'adempimento e la risoluzione del contratto, in considerazione dell'interesse al conseguimento tardivo della prestazione, se ed in quanto ancora realizzabile, al contempo non vincola il contraente non inadempiente ad una scelta irrevocabile, quale risulterebbe dall'avere optato per l'adempimento senza la possibilità di chiedere successivamente la risoluzione all'esito infruttuoso della domanda di adempimento» (Cass., sez.

U, 962/1989, cit.; in senso conforme Cass., sez.

U, 11/04/2014, n. 8510).

Lo ius variandi si giustifica con il fatto che le due azioni, quella di adempimento e quella di risoluzione, pur avendo un diverso oggetto, mirano a risultati coordinati e convergenti dal punto di vista dello scopo.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di adempimento e quella di risoluzione costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente in regola: pur presentando diversità di petitum, entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte (Cass., sez.

L, 29/11/2011, n. 15171).

E lo testimonia il fatto che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto, il quale potrà essere esercitato fino a quando il termine prescrizionale non sarà nuovamente decorso per intero (Cass., sez.

U, 10/04/1995, n. 4126).

6. Tanto premesso, seguendo i superiori principi richiamati, avuto riguardo allo sviluppo delle vicende processuali nel caso in esame, la valutazione di novità della domanda operata dai giudici di appello confligge con l'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ.

Infatti, la odierna ricorrente, dopo avere avanzato, in primo grado, domanda di adempimento del contratto, riproponendola con l'atto di appello, nel corso del giudizio di secondo grado ha fatto presente che era sopravvenuta una circostanza di fatto - ossia l'esecuzione forzata promossa da un creditore a carico del locatore avente ad oggetto proprio l'immobile oggetto di locazione - che rendeva impossibile la prosecuzione del godimento dell'immobile, ed ha, legittimamente, mutato la iniziale domanda di adempimento in domanda di risoluzione, per essere venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale, senza con ciò incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, non risultando il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di risoluzione — ossia la inidoneità dell'immobile locato all'uso pattuito — diverso da quello su cui poggiava la pretesa di adempimento originaria (Cass., sez. 2, 27/05/2010, n. 13003; Cass., sez. 2, 06/06/2011, n. 12238, secondo cui la deroga della norma in esame al divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 cod. proc. civ. rappresenta una facoltà che può essere esercitata da parte appellata anche con la sola comparsa di risposta, senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale; Cass., sez.

U, 11/04/2014, n. 8510; Cass., sez. 6-2, 23/04/2020, n. 8048).

La facoltà di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di mutati° libelli sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., risulta, dunque, legittimamente esercitata, risultando inalterati i presupposti di fatto e non essendo stato introdotto un diverso tema di indagine.

7. In conclusione, va accolto il ricorso per revocazione e, accogliendo il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1220/17, deve essere cassata la sentenza di questa Corte n. 20322/19 in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione; accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2954/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 73 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 3-0 avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 20322/2019 depositata in data 26 luglio 2019 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi ammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto del 2 ottobre 2009 [OSCURATO:PERSONA] concesse in locazione ad uso commerciale alla [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.l. un locale di sua proprietà in Roma, con annessa corte esclusiva. Appreso successivamente che il locale era accatastato in categoria C/2 (locale magazzino) e non C/1 (locale commerciale), le parti convennero la risoluzione consensuale del contratto e, in data 11 giugno 2010, stipularono un nuovo contratto, nel quale diedero atto che il locatore aveva richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Essendo insorte questioni tra le parti per l'esecuzione del contratto, vennero introdotte due cause. Nella prima, la conduttrice ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 19.465,20, oltre accessori, a titolo di restituzione del deposito cauzionale e a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del cancello. Nella seconda, il locatore — che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo del conduttore — con atto notificato il 22 maggio 2012 intimò sfratto per morosità, contestualmente citando la società conduttrice avanti il Tribunale di Roma per la convalida, deducendo il mancato pagamento dei canoni. Nel giudizio di sfratto la conduttrice si oppose alla convalida, deducendo di aver sospeso il pagamento dei canoni, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per l'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla P.A. il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile. La società propose poi anche due domande riconvenzionali al fine di ottenere «il pagamento della somma di euro 294.224,97, oltre lucro cessante», nonché al fine di accertare «l'inadempimento della proprietà alle proprie obbligazioni e, per l'effetto, sentirla condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie al pieno godimento ed utilizzo dell'immobile locato» Transitato il giudizio di convalida alla fase a cognizione piena e riunito ad esso quello di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale, con sentenza del 27 febbraio 2014, dichiarò risolto per grave inadempimento della conduttrice il contratto di locazione, ordinando alla società resistente di rilasciare l'immobile e condannandola al pagamento della somma di euro 89.632,70, con gli interessi, per canoni insoluti, al netto del deposito cauzionale maggiorato di interessi; revocò il decreto ingiuntivo e condannò il Rotondo al pagamento, in favore della conduttrice, dell'importo di euro 4.465,20 speso per la sistemazione del cancello, rigettando le altre domande riconvenzionali. 2. La sentenza venne impugnata dalla società conduttrice la quale, nel corso del giudizio di appello depositò nuova documentazione alla luce della quale dedusse che nel corso di procedura esecutiva, subita dal Rotondo ad istanza di un creditore, relativa all'immobile locato, ed all'esito della perizia estimativa, era emerso che lo stesso non era un locale commerciale C1 ma un magazzino. Pertanto, essendo stata costretta a cessare l'attività, aveva comunicato al locatore, con lettera del 23 luglio 2015, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al fine di ottenere la risoluzione e/o la declaratoria di nullità del contratto. Modificando pertanto le proprie conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'[OSCURATO:SOCIETA]. chiese dichiararsi risolto e/o nullo il contratto di locazione; accertarsi il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 10 del contratto, il pagamento e/o la restituzione della somma complessiva di euro 147.131,34 corrisposta a titolo di canone di locazione, oltre agli importi già richiesti per la restituzione del deposito cauzionale e per spese di ristrutturazione del locale. La Corte d'appello di Roma, preliminarmente, rilevò l'inammissibilità delle domande formulate all'udienza del 12 gennaio 2017, ritenendole nuove e pertanto non ammesse nel giudizio di appello locatizio. Quindi, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società, dichiarò improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, sul quale conseguentemente dichiarò essersi formato il giudicato. Avendo confermato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, operata la compensazione tra le somme dovute da quest'ultima e gli importi ad essa dovuti dal locatore in forza del decreto ingiuntivo, condannò la [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.l. al pagamento della somma complessiva di euro 79.167,50. 3. Impugnata la sentenza d'appello dalla società [OSCURATO:PERSONA] FT Soluzioni per l'ambiente s.r.I., questa Corte, con sentenza del 26 luglio 2019, n. 20322, ha rigettato il primo motivo di ricorso — con il quale la ricorrente aveva dedotto che la Corte d'appello, in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1453 cod. civ., aveva dichiarato inammissibili le domande formulate all'udienza del 12 gennaio 2017 e ribadite nelle note conclusive per l'udienza del 23 febbraio 2017, benché tali domande costituissero legittimo esercizio di jus variandi consentito dall'art. 1453 cod. civ. — evidenziando che, nel caso di specie, la società conduttrice non aveva proposto domanda di adempimento, ma si era limitata a opporre, alla contrapposta domanda di risoluzione, eccezione di inadempimento; di talché in sede di appello la società conduttrice non avrebbe potuto introdurre azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ., ancorché in primo grado risultasse formulata una riserva (nel futuro) di tale azione, «trattandosi di manifestazione di intenti processualmente irrilevante (Cass. 13/06/1984, n. 3558)». Ha, invece, accolto il secondo motivo con assorbimento dei restanti motivi, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 4. Contro la citata sentenza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] FT per l'ambiente s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 13 gennaio 2022 la Sezione Sesta, in considerazione della complessità della vicenda, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza, alla luce del disposto dell'art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 26 ottobre 2022, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105. In prossimità dell'udienza pubblica la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell'udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato due memorie ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo rescindente la [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'errore revocatorio che graverebbe, ai sensi dell'art. 395, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza impugnata. Evidenzia, in particolare, che questa Corte sarebbe incorsa in una «svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile», per essersi basata sul presupposto, errato, che nel primo e nel secondo grado del giudizio di merito non sarebbe stata formulata dalla conduttrice una domanda di adempimento ex art. 1453 cod. civ. del contratto di locazione. Tale errore di fatto emergerebbe dalla lettura del ricorso per cassazione, là dove, riportando la esposizione sommaria dei fatti di causa, aveva evidenziato che, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva, tra l'altro, richiesto, in accoglimento della seconda domanda riconvenzionale spiegata, di «accertare e dichiarare l'inadempimento della proprietà alle proprie obbligazioni e, per l'effetto, sentirla condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie al pieno godimento ed utilizzo dell'immobile locato», reiterando la medesima domanda con l'atto di appello. Soggiunge che, a supporto del primo motivo del ricorso per cassazione, aveva esposto che sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale aveva sempre manifestato l'interesse alla conservazione del contratto di locazione, chiedendo la condanna del locatore all'adempimento delle proprie obbligazioni in modo da rendere l'immobile locato idoneo all'uso pattuito, ma che nel corso del giudizio di merito, avendo il Rotondo subito, ad istanza di un proprio creditore, azione esecutiva immobiliare avente ad oggetto proprio l'immobile da essa condotto in locazione, aveva perso l'interesse all'adempimento del locatore e all'udienza del 12 gennaio 2017 svoltasi dinanzi alla Corte d'appello aveva formulato domanda di risoluzione del contratto di locazione. 2. Il ricorso è ammissibile. 2.1. Questa Corte ha chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis 6 cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali» (Cass., sez. 1, 26/01/2022, n. 2236). In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass., sez. 1, 14/08/2020, n. 17179; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14937; Cass., sez. L, 22/09/2014, n. 19926; Cass., sez. L, 09/12/2013, n. 27451; Cass., sez. U, 28/05/2013, n. 13181; Cass., sez. 6-L, 12/12/2012, n. 22868; Cass., sez. 6-5, 18/01/2012, n. 714; Cass., sez. U, 30/10/2008, n. 26022). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass., sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835); la configurabilità dell'errore revocatorio è, altresì, da escludere quando si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto «principio di autosufficienza» in ordine ai motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass., sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass., sez. 1, 23/05/2006, n. 12154). 2.2. La contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., presuppone, inoltre, la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al «principio di ragionevole durata del processo» e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 2, 24/03/2014, n. 6881) nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (Cass., sez. 2, 18/02/2009, n. 3935 che ribadisce la necessità di verificare il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, sottolineando che si tratta non già di un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica; Cass., sez. U, 23/01/2009, n. 1666; da ultimo, Cass., sez. 3, 14/02/2022, n. 4678, che ha escluso la sussistenza di decisività qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo). 3. Tanto premesso, nel ricorso per cassazione del 20 ottobre 2017 la ricorrente aveva riportato le conclusioni da essa rassegnate nel giudizio di primo e di secondo grado, dalle quali chiaramente si evinceva che la domanda di adempimento ex art. 1453 cod. civ. era stata tempestivamente formulata in primo grado (con la memoria del 21 gennaio 2013) ed era stata poi reiterata con l'atto di appello. L'affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui «la norma di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ....è infondatamente evocata nel presente giudizio, non avendo in questo la società conduttrice proposto alcuna domanda di adempimento, ma essendosi ben diversamente limitata a opporre, alla contrapposta domanda di risoluzione, eccezione di inadempimento», è dunque, frutto di un errore di fatto, che rende la sentenza n. 20322/2019 di questa Corte, qui impugnata, suscettibile di revocazione ex art. 391- bis cod. proc. civ. L'errore di fatto della sentenza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire, non aver formulato la ricorrente, nel giudizio, domanda di adempimento) falsamente percepito, come emerge direttamente dal ricorso per cassazione del 20 ottobre 2017 e dagli atti difensivi nello stesso richiamati (memoria integrativa del 21 gennaio 2013 e atto di appello), ed ha altresì carattere decisivo, in quanto ha costituito la ragione essenziale e determinante della pronuncia di rigetto del primo motivo di ricorso. Peraltro, la motivazione della sentenza n. 20322/2019 neppure ha tenuto conto del tenore della sentenza d'appello che aveva, in realtà, rilevato la novità, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., della domanda di risoluzione in quanto avanzata per la prima volta all'udienza del 12 gennaio 2017, anziché con l'atto di appello, e non per il fatto che la società conduttrice non avesse proposto in giudizio domanda di adempimento. 4. Rilevato, dunque, l'errore di fatto ed individuata la parte della sentenza della Corte di Cassazione n. 20322/2019 da rescindersi nella decisione sul primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'ambiente s.r.l. contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1220/2017, in quanto viziata dall'errore stesso, deve procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio. 5. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., secondo cui nei contrati con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempiere può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di appello, in deroga agli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi, degli adempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria (Cass., sez. 2, 24/05/2005, n. 10927; Cass., sez. 2, 06/04/2009, n. 8234; Cass., sez. 3, 20/06/2014, n. 14088). Il superiore principio trova riconoscimento già nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 962 del 1989, con la quale si è precisato che la norma dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., che permette il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione del contratto, è disposizione processuale posta in deroga al divieto della mutati° libelli in corso di causa (artt. 183, primo comma, 184 e 345, primo comma, cod. proc. civ.) in virtù della quale norma è riconosciuta non la possibilità di proporre una domanda subordinata di risoluzione per inadempimento in alternativa alla contestuale domanda di adempimento, ma anche la possibilità di sostituire alla domanda di adempimento quella di risoluzione del giudizio di primo grado, nel giudizio di appello e, perfino, nel giudizio di rinvio. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, chiarito che «La particolare genesi della norma, nata per porre fine ad annose discussioni insorte sotto il vecchio codice in merito alla ammissibilità di un mutamento della domanda di adempimento del contratto, per un verso, e la sua chiara formulazione testuale, per altro verso, ne evidenziano infatti la natura di norma processuale che, nella materia, concorre con le citate norme generali, a costituire il regime dello ius novorum e, in questo contesto normativo, essa non esclude, anzi, dati i suoi naturali limiti, necessariamente postula l'applicabilità delle preclusioni processuali che non siano incompatibili con la particolare sua funzione. Così, mentre, da un lato il mutamento del petitum diviene elemento naturale della stessa previsione normativa che deroga al divieto generale, dall'altro lato, essa implica, come dato indefettibile, che la causa petendi resti inalterata in quello che costituisce l'elemento materiale del fatto giuridico costitutivo della pretesa, con ciò trovando applicazione, anche nella materia in esame, il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mutamento della causa petendi determina un mutamento della domanda, tale da renderla improponibile nel giudizio d'appello, allorquando la diversa causa petendi dedotta nel giudizio di secondo grado, siccome impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate davanti al primo giudice, importi l'immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema d'indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, sì da porre in essere, in definitiva, una pretesa che è diversa, per la sua intrinseca natura, da quella fatta valere in precedenza». La risoluzione, pertanto, al pari del risarcimento dei danni conseguenziali, non può essere richiesta per la prima volta nel giudizio di gravame sulla base di un distinto fatto costitutivo, cioè di un inadempimento diverso da quello posto a base della pretesa originaria (Cass., sez. U, n. 962/1989, cit.; Cass., sez. 2, 06/04/2009, n. 8234; Cass., sez. U, 11/04/2014, n. 8510). Si è, altresì, sottolineato che «l'art. 1453 cod. civ., nell'attribuire al contraente la facoltà di chiedere «a sua scelta» l'adempimento o la risoluzione del contratto, offre alla parte che, con la domanda di adempimento, abbia inizialmente puntato all'attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento, anche la possibilità - a fronte di un inadempimento che, nel prolungarsi del giudizio, perdura o si aggrava - di rivedere la propria scelta, e, perduti la speranza o l'interesse rispetto alla prestazione, di reagire all'inattuazione dello scambio contrattuale passando alla domanda di risoluzione per inadempimento, onde veder cancellato e rimosso l'assetto di interessi disposto con il negozio. Il codice civile, nell'accordare la facoltà di scegliere tra la condanna del debitore all'adempimento e la risoluzione del contratto, in considerazione dell'interesse al conseguimento tardivo della prestazione, se ed in quanto ancora realizzabile, al contempo non vincola il contraente non inadempiente ad una scelta irrevocabile, quale risulterebbe dall'avere optato per l'adempimento senza la possibilità di chiedere successivamente la risoluzione all'esito infruttuoso della domanda di adempimento» (Cass., sez. U, 962/1989, cit.; in senso conforme Cass., sez. U, 11/04/2014, n. 8510). Lo ius variandi si giustifica con il fatto che le due azioni, quella di adempimento e quella di risoluzione, pur avendo un diverso oggetto, mirano a risultati coordinati e convergenti dal punto di vista dello scopo. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di adempimento e quella di risoluzione costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente in regola: pur presentando diversità di petitum, entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte (Cass., sez. L, 29/11/2011, n. 15171). E lo testimonia il fatto che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto, il quale potrà essere esercitato fino a quando il termine prescrizionale non sarà nuovamente decorso per intero (Cass., sez. U, 10/04/1995, n. 4126). 6. Tanto premesso, seguendo i superiori principi richiamati, avuto riguardo allo sviluppo delle vicende processuali nel caso in esame, la valutazione di novità della domanda operata dai giudici di appello confligge con l'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ. Infatti, la odierna ricorrente, dopo avere avanzato, in primo grado, domanda di adempimento del contratto, riproponendola con l'atto di appello, nel corso del giudizio di secondo grado ha fatto presente che era sopravvenuta una circostanza di fatto - ossia l'esecuzione forzata promossa da un creditore a carico del locatore avente ad oggetto proprio l'immobile oggetto di locazione - che rendeva impossibile la prosecuzione del godimento dell'immobile, ed ha, legittimamente, mutato la iniziale domanda di adempimento in domanda di risoluzione, per essere venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale, senza con ciò incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, non risultando il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di risoluzione — ossia la inidoneità dell'immobile locato all'uso pattuito — diverso da quello su cui poggiava la pretesa di adempimento originaria (Cass., sez. 2, 27/05/2010, n. 13003; Cass., sez. 2, 06/06/2011, n. 12238, secondo cui la deroga della norma in esame al divieto di mutatio libelli contenuto nell'art. 345 cod. proc. civ. rappresenta una facoltà che può essere esercitata da parte appellata anche con la sola comparsa di risposta, senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale; Cass., sez. U, 11/04/2014, n. 8510; Cass., sez. 6-2, 23/04/2020, n. 8048). La facoltà di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di mutati° libelli sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., risulta, dunque, legittimamente esercitata, risultando inalterati i presupposti di fatto e non essendo stato introdotto un diverso tema di indagine. 7. In conclusione, va accolto il ricorso per revocazione e, accogliendo il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1220/17, deve essere cassata la sentenza di questa Corte n. 20322/19 in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione; accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di
Sentenza Cassazione n. 37061/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris