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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34240/2025

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TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del Tribunale di Piacenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l’unico e articolato motivo, denuncia l’erroneità del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. al reato di porto di coltello contestato al capo b) dell’imputazione, avendo il Giudice di merito trascurato il giustificato motivo (ragioni lavorative) dell’arma; ritenuto preliminarmente che sussiste l'interesse dell'imputata a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.; considerato, tuttavia, che la censura appena sintetizzata è aspecifica e priva di adeguato confronto con la motivazione del Giudice di merito che ha indicato la ragione per la quale non era in alcun modo giustificato il porto del cutter che, anche ove impiegato per l’attività lavorativa, comeemerso dalle risultanze di prova, avrebbe dovuto essere lasciato nell’armadietto in dotazione presso il luogo di lavoro; rilevato che tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite poste in relazione con la natura dell'oggetto, le modalità di verificazione del fatto, le condizioni soggettive del portatore, i luoghi dell'accadimento e la normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278083 - 01); ricordato, infine, che il menzionato "giustificato motivo" non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01) e che, nel caso in esame, la responsabilità dell’imputato è stata affermata – quale elemento concorrente con una serie di circostanze ulteriori, di tempo e di luogo, dal ricorrente in nessun modo confutate nella loro significatività indiziaria – sull'assenza di immediate giustificazioni in ordine alle ragioni del porto dell’arma bianca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 del Tribunale di Piacenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l’unico e articolato motivo, denuncia l’erroneità del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. al reato di porto di coltello contestato al capo b) dell’imputazione, avendo il Giudice di merito trascurato il giustificato motivo (ragioni lavorative) dell’arma; ritenuto preliminarmente che sussiste l'interesse dell'imputata a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.; considerato, tuttavia, che la censura appena sintetizzata è aspecifica e priva di adeguato confronto con la motivazione del Giudice di merito che ha indicato la ragione per la quale non era in alcun modo giustificato il porto del cutter che, anche ove impiegato per l’attività lavorativa, comeemerso dalle risultanze di prova, avrebbe dovuto essere lasciato nell’armadietto in dotazione presso il luogo di lavoro; rilevato che tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite poste in relazione con la natura dell'oggetto, le modalità di verificazione del fatto, le condizioni soggettive del portatore, i luoghi dell'accadimento e la normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278083 - 01); ricordato, infine, che il menzionato "giustificato motivo" non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01) e che, nel caso in esame, la responsabilità dell’imputato è stata affermata – quale elemento concorrente con una serie di circostanze ulteriori, di tempo e di luogo, dal ricorrente in nessun modo confutate nella loro significatività indiziaria – sull'assenza di immediate giustificazioni in ordine alle ragioni del porto dell’arma bianca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 34240/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris