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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 36047/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37050/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura conferita davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Venezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep.

N. 16162, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.869/2019depositata il 30 . 10 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 498/2017 del 13/15.2.2017 il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni in forma specifica avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per i pregiudizi subiti a causa della penetrazione dal fondo vicino delle radici di un filare di pioppi, dopo l'esito negativo di un precedente procedimento per denuncia di danno temuto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] a realizzare sul proprio terreno, sito all'interno di un consorzio residenziale in Comune di Pula, confinante col giardino con prato all'inglese in cui sorgeva la villetta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di via Ulivi n. 8, lungo tutta la linea di confine tra i fondi, una barriera con le caratteristiche descritte nella CTU dell'ing.

Russo.

Detta barriera era volta ad evitare l'ulteriore propagazione delle radici di un filare di pioppi bianchi che erano stati piantati dalla [OSCURATO:PERSONA] da una decina di anni, ad una distanza di circa un metro dal confine col Sacchi.

La sentenza di primo grado condannava inoltre la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dal Sacchi (costi da affrontare per bonificare il giardino), determinati in € 18.000,00 oltre IVA secondo la CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato nel precedente giudizio nunciatorio, ed alla rifusione delle spese di CTU delle due fasi (nunciatoria e di merito) e del 70% delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande del Sacchi, e proponeva appello incidentale quest'ultimo, chiedendo la condanna della controparte all'abbattimento del filare di pioppi bianchi, in quanto la soluzione della barriera era inadeguata, perché non impediva la penetrazione delle radici nel suo giardino e la fuoriuscita dalle ceppaie in esso sviluppatesi di nuove piante di pioppo.

La Corte d'Appello di Cagliari, espletata ulteriore CTU, con la sentenza n.869/2019 del 26.9/30.10.2019, rigettava l'appello principale della [OSCURATO:PERSONA], ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale del Sacchi, condannando la [OSCURATO:PERSONA] all'abbattimento del filare di pioppi e della ceppaia, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali di secondo grado, e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei 2/3 residui.

Avverso detta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso spedito per la notifica il 14.1.2020, e nelle more la Corte d'Appello di Cagliari ha respinto l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di secondo grado avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 896, 892 e 894 cod. civ..

Assume la ricorrente che il Sacchi, fin dall'atto introduttivo, aveva chiesto l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno affinché venisse eliminata la causa del danno ingiusto patito per l'infiltrazione delle radici dei pioppi del vicino.

Deduce poi la ricorrente che la Corte d'Appello di Cagliari, ritenuta inadeguata la realizzazione della barriera contro la penetrazione delle radici dei pioppi nel terreno del Sacchi della quale era stata disposta la realizzazione in primo grado, aveva accertato: a) che il giardino del Sacchi era completamente invaso dalle radici degli alberi di pioppo e da giovani plantule generatesi da gemme presenti nelle radici stesse; b) che il taglio delle radici necessario per il posizionamento della suddetta barriera ad una distanza media di un metro dal fusto degli alberi avrebbe determinato una diminuzione della resistenza meccanica dell'ancoraggio degli alberi che sarebbero quindi risultati meno stabilI; c) che le radici superficiali presenti nel giardino del Sacchi avrebbero favorito lo sviluppo di nuove plantule dell'apparato radicale; d) che l'unica soluzione era quella dell'eliminazione definitiva degli alberi e della ceppaia con un escavatore, o con prodotti che portassero alla morte degli alberi di pioppo.

Sostiene la ricorrente che l'art. 896 cod. civ. (secondo il quale “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo”) attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici penetrate dal fondo vicino solo la facoltà di tagliare personalmente le radici penetrate sul suo fondo o imporre al proprietario delle piante di tagliarle, mentre l'abbattimento degli alberi non é consentito dall'art. 896 cod. civ., essendo previsto solo in ipotesi di violazione delle distanze legali, di violazione del diritto di veduta e di pericolo di caduta, ipotesi nella specie non invocate dal Sacchi.

Il primo motivo é infondato.

Anzitutto il Sacchi già nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado aveva chiesto l'abbattimento degli alberi, o comunque che venissero adottati tutti i più opportuni provvedimenti affinché fosse eliminata definitivamente la causa del danno ingiusto patito dalla sua proprietà per la penetrazione delle radici lamentando che la [OSCURATO:PERSONA], circa dieci anni prima, avesse piantato ad un metro dal confine un filare di pioppi, le cui radici avevano invaso il suo giardino causando gravi danni, per cui tra gli elementi di fatto allegati per ottenere la condanna al risarcimento danni in forma specifica vi era sia pure implicitamente anche la violazione della distanza legale del filare dei pioppi dal confine, che secondo l'art. 892 n. 1) cod. civ. é di tre metri, e che invece risultava dalla CTU sul punto espletata, di m 1,5, per cui ben poteva il Sacchi pretendere l'estirpazione dei pioppi, poi disposta in secondo grado in base all'art. 894 cod. civ.

Quanto all'art. 896 cod. civ., la Corte d'Appello ha rilevato correttamente che esso attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici del vicino la facoltà di recidere personalmente quelle radici, o di costringere a farlo il vicino, ma quando, come nella specie tale recisione, così come quella che sarebbe stata necessaria per realizzare la barriera antipenetrazione della quale la sentenza di primo grado aveva ipotizzato la realizzazione, non risulti praticabile, in quanto per l'altezza degli alberi e la vicinanza al tronco delle radici recise ne sarebbe compromessa la stabilità, con conseguente pericolo di crollo, come nella specie accertato dal CTU nominato in secondo grado e rammentato dall'impugnata sentenza, é evidente che il proprietario del fondo invaso dalle radici di alberi altrui, può anche chiedere l'eliminazione degli alberi, che con la loro crescita invasiva, non contrastata da tagli periodici delle radici da parte del proprietario obbligato, determinano una vera e propria condotta illecita sanzionabile ex artt. 2051 e 2058 cod. civ..

Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 896 e 1227 cod. civ..

Sostiene la [OSCURATO:PERSONA] che al massimo il Sacchi avrebbe potuto chiedere la recisione delle radici dei pioppi ai sensi dell'art. 896 cod. civ., ma non il risarcimento dei danni subiti a causa della penetrazione nel suo giardino delle radici dei pioppi della [OSCURATO:PERSONA], danni che il Sacchi avrebbe potuto evitare recidendo anche personalmente quelle radici, ma la sentenza di primo grado ha ritenuto trattarsi di questione nuova sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in comparsa conclusionale, e la sentenza di appello, rispondendo a specifico motivo di appello inerente all'asserita rilevabilità d'ufficio di tale questione, ha evidenziato che l'avere omesso il Sacchi di recidere le radici dei pioppi non aveva certo causato il danno, consistente appunto nella presenza delle radici, per cui semmai sarebbe stato invocabile l'art. 1227 comma 2° cod. civ. (secondo il quale “il risarcimento non é dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”), che contemplava però un'eccezione in senso stretto, che era stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, e quindi tardivamente.

Premesso che nessuna violazione di legge é stata invocata relativamente all'utilizzo della CTU espletata nel precedente giudizio nunciatorio svoltosi comunque nel contraddittorio delle parti, la ricorrente sostiene che, avendo il Sacchi in base all'art.896 cod. civ. l'obbligo di recidere le radici dei pioppi penetrate nel suo terreno, la responsabilità per i danni provocati da tale penetrazione non sarebbe stata ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1227 comma 1° cod. civ..

Il rilievo é infondato, in quanto l'art. 896 cod. civ., come già osservato dalla Corte d'Appello, stabilisce solo che il proprietario del fondo sul quale si siano addentrate le radici provenienti da piante, o alberi del vicino, può reciderle personalmente, ma evidentemente non ha l'obbligo di procedere a tale recisione, e può invece costringere a farlo il proprietario delle piante o degli alberi invasivi le cui radici siano illecitamente penetrate sulla sua proprietà, egli sì obbligato ad intervenire.

La mancanza di un obbligo giuridico del Sacchi di impedire l'evento della penetrazione illecita delle radici degli alberi ad alto fusto del vicino, piantati ad appena m 1,05 dal confine, ed il fatto che fosse la proprietaria degli alberi ad essere obbligata a non fare invadere dalle radici dei suoi alberi il fondo altrui, impediscono di ritenere applicabile l'art. 1227 comma 1° cod. civ., mentre é evidente che per l'applicazione dell'art. 1227 comma 2° cod. civ., costituente eccezione in senso stretto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sollevare l'eccezione basata su un comportamento negligente del Sacchi in una comparsa di risposta depositata almeno dieci giorni prima della prima udienza ex art. 702 bis commi 3° e 4° c.p.c., e non nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Ne deriva che il secondo motivo di ricorso é infondato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del legale antistatario di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA].

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Visto l'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37050/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura conferita davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Venezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. N. 16162, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.869/2019depositata il 30 . 10 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 498/2017 del 13/15.2.2017 il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni in forma specifica avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per i pregiudizi subiti a causa della penetrazione dal fondo vicino delle radici di un filare di pioppi, dopo l'esito negativo di un precedente procedimento per denuncia di danno temuto, condannava la [OSCURATO:PERSONA] a realizzare sul proprio terreno, sito all'interno di un consorzio residenziale in Comune di Pula, confinante col giardino con prato all'inglese in cui sorgeva la villetta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di via Ulivi n. 8, lungo tutta la linea di confine tra i fondi, una barriera con le caratteristiche descritte nella CTU dell'ing. Russo. Detta barriera era volta ad evitare l'ulteriore propagazione delle radici di un filare di pioppi bianchi che erano stati piantati dalla [OSCURATO:PERSONA] da una decina di anni, ad una distanza di circa un metro dal confine col Sacchi. La sentenza di primo grado condannava inoltre la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dal Sacchi (costi da affrontare per bonificare il giardino), determinati in € 18.000,00 oltre IVA secondo la CTU del dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato nel precedente giudizio nunciatorio, ed alla rifusione delle spese di CTU delle due fasi (nunciatoria e di merito) e del 70% delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande del Sacchi, e proponeva appello incidentale quest'ultimo, chiedendo la condanna della controparte all'abbattimento del filare di pioppi bianchi, in quanto la soluzione della barriera era inadeguata, perché non impediva la penetrazione delle radici nel suo giardino e la fuoriuscita dalle ceppaie in esso sviluppatesi di nuove piante di pioppo. La Corte d'Appello di Cagliari, espletata ulteriore CTU, con la sentenza n.869/2019 del 26.9/30.10.2019, rigettava l'appello principale della [OSCURATO:PERSONA], ed accoglieva parzialmente l'appello incidentale del Sacchi, condannando la [OSCURATO:PERSONA] all'abbattimento del filare di pioppi e della ceppaia, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali di secondo grado, e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei 2/3 residui. Avverso detta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso spedito per la notifica il 14.1.2020, e nelle more la Corte d'Appello di Cagliari ha respinto l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza di secondo grado avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 896, 892 e 894 cod. civ.. Assume la ricorrente che il Sacchi, fin dall'atto introduttivo, aveva chiesto l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno affinché venisse eliminata la causa del danno ingiusto patito per l'infiltrazione delle radici dei pioppi del vicino. Deduce poi la ricorrente che la Corte d'Appello di Cagliari, ritenuta inadeguata la realizzazione della barriera contro la penetrazione delle radici dei pioppi nel terreno del Sacchi della quale era stata disposta la realizzazione in primo grado, aveva accertato: a) che il giardino del Sacchi era completamente invaso dalle radici degli alberi di pioppo e da giovani plantule generatesi da gemme presenti nelle radici stesse; b) che il taglio delle radici necessario per il posizionamento della suddetta barriera ad una distanza media di un metro dal fusto degli alberi avrebbe determinato una diminuzione della resistenza meccanica dell'ancoraggio degli alberi che sarebbero quindi risultati meno stabilI; c) che le radici superficiali presenti nel giardino del Sacchi avrebbero favorito lo sviluppo di nuove plantule dell'apparato radicale; d) che l'unica soluzione era quella dell'eliminazione definitiva degli alberi e della ceppaia con un escavatore, o con prodotti che portassero alla morte degli alberi di pioppo. Sostiene la ricorrente che l'art. 896 cod. civ. (secondo il quale “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo”) attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici penetrate dal fondo vicino solo la facoltà di tagliare personalmente le radici penetrate sul suo fondo o imporre al proprietario delle piante di tagliarle, mentre l'abbattimento degli alberi non é consentito dall'art. 896 cod. civ., essendo previsto solo in ipotesi di violazione delle distanze legali, di violazione del diritto di veduta e di pericolo di caduta, ipotesi nella specie non invocate dal Sacchi. Il primo motivo é infondato. Anzitutto il Sacchi già nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado aveva chiesto l'abbattimento degli alberi, o comunque che venissero adottati tutti i più opportuni provvedimenti affinché fosse eliminata definitivamente la causa del danno ingiusto patito dalla sua proprietà per la penetrazione delle radici lamentando che la [OSCURATO:PERSONA], circa dieci anni prima, avesse piantato ad un metro dal confine un filare di pioppi, le cui radici avevano invaso il suo giardino causando gravi danni, per cui tra gli elementi di fatto allegati per ottenere la condanna al risarcimento danni in forma specifica vi era sia pure implicitamente anche la violazione della distanza legale del filare dei pioppi dal confine, che secondo l'art. 892 n. 1) cod. civ. é di tre metri, e che invece risultava dalla CTU sul punto espletata, di m 1,5, per cui ben poteva il Sacchi pretendere l'estirpazione dei pioppi, poi disposta in secondo grado in base all'art. 894 cod. civ. Quanto all'art. 896 cod. civ., la Corte d'Appello ha rilevato correttamente che esso attribuisce al proprietario del fondo invaso dalle radici del vicino la facoltà di recidere personalmente quelle radici, o di costringere a farlo il vicino, ma quando, come nella specie tale recisione, così come quella che sarebbe stata necessaria per realizzare la barriera antipenetrazione della quale la sentenza di primo grado aveva ipotizzato la realizzazione, non risulti praticabile, in quanto per l'altezza degli alberi e la vicinanza al tronco delle radici recise ne sarebbe compromessa la stabilità, con conseguente pericolo di crollo, come nella specie accertato dal CTU nominato in secondo grado e rammentato dall'impugnata sentenza, é evidente che il proprietario del fondo invaso dalle radici di alberi altrui, può anche chiedere l'eliminazione degli alberi, che con la loro crescita invasiva, non contrastata da tagli periodici delle radici da parte del proprietario obbligato, determinano una vera e propria condotta illecita sanzionabile ex artt. 2051 e 2058 cod. civ.. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 896 e 1227 cod. civ.. Sostiene la [OSCURATO:PERSONA] che al massimo il Sacchi avrebbe potuto chiedere la recisione delle radici dei pioppi ai sensi dell'art. 896 cod. civ., ma non il risarcimento dei danni subiti a causa della penetrazione nel suo giardino delle radici dei pioppi della [OSCURATO:PERSONA], danni che il Sacchi avrebbe potuto evitare recidendo anche personalmente quelle radici, ma la sentenza di primo grado ha ritenuto trattarsi di questione nuova sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in comparsa conclusionale, e la sentenza di appello, rispondendo a specifico motivo di appello inerente all'asserita rilevabilità d'ufficio di tale questione, ha evidenziato che l'avere omesso il Sacchi di recidere le radici dei pioppi non aveva certo causato il danno, consistente appunto nella presenza delle radici, per cui semmai sarebbe stato invocabile l'art. 1227 comma 2° cod. civ. (secondo il quale “il risarcimento non é dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”), che contemplava però un'eccezione in senso stretto, che era stata sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, e quindi tardivamente. Premesso che nessuna violazione di legge é stata invocata relativamente all'utilizzo della CTU espletata nel precedente giudizio nunciatorio svoltosi comunque nel contraddittorio delle parti, la ricorrente sostiene che, avendo il Sacchi in base all'art.896 cod. civ. l'obbligo di recidere le radici dei pioppi penetrate nel suo terreno, la responsabilità per i danni provocati da tale penetrazione non sarebbe stata ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 1227 comma 1° cod. civ.. Il rilievo é infondato, in quanto l'art. 896 cod. civ., come già osservato dalla Corte d'Appello, stabilisce solo che il proprietario del fondo sul quale si siano addentrate le radici provenienti da piante, o alberi del vicino, può reciderle personalmente, ma evidentemente non ha l'obbligo di procedere a tale recisione, e può invece costringere a farlo il proprietario delle piante o degli alberi invasivi le cui radici siano illecitamente penetrate sulla sua proprietà, egli sì obbligato ad intervenire. La mancanza di un obbligo giuridico del Sacchi di impedire l'evento della penetrazione illecita delle radici degli alberi ad alto fusto del vicino, piantati ad appena m 1,05 dal confine, ed il fatto che fosse la proprietaria degli alberi ad essere obbligata a non fare invadere dalle radici dei suoi alberi il fondo altrui, impediscono di ritenere applicabile l'art. 1227 comma 1° cod. civ., mentre é evidente che per l'applicazione dell'art. 1227 comma 2° cod. civ., costituente eccezione in senso stretto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto sollevare l'eccezione basata su un comportamento negligente del Sacchi in una comparsa di risposta depositata almeno dieci giorni prima della prima udienza ex art. 702 bis commi 3° e 4° c.p.c., e non nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Ne deriva che il secondo motivo di ricorso é infondato. Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del legale antistatario di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art.
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