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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08288/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17054/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto che la rappresenta e difende; e Comune di Martellago, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126/22/14, depositata il 27 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 126/22/14, depositata il 27 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dal concessionario del servizio in relazione alla Tosap dovuta al Comune di Martellago per gli anni 2009 e 2010; 1.1 - per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - il presupposto d'imposta si era verificato nei confronti dell'appellante, quale concessionaria dell'uso, e della gestione, del «passante di Mestre», rispetto alle occupazioni di suolo pubblico realizzate attraverso cavalcavia insistenti «sul territorio comunale di Martellago», e «indipendentemente da quanto previsto dalla convenzione con ANAS, che rileva solo ai fini del rapporto interno tra concedente e concessionario e non sul rapporto debitorio a base tributaria previsto e disciplinato dal D. Lgs 507/1993 e relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP)»;- non ricorreva, nella fattispecie, la causale di esenzione prevista dal d.lgs. n. 507/1993, cit., art. 49, lett. a), - causale che, difatti, non risultava integrata né soggettivamente (in relazione alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi) né oggettivamente [per le occupazioni riferibili a enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ovvero da altri enti pubblici, di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 87, c. 1, lettera c), «per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica»], - venendo, così, in considerazione disposizione di favore di stretta interpretazione e, con ciò, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; - resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Martellago.

Considerato che:

1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 39, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo nei confronti di essa esponente che, - risultando (solo) attributaria ex lege della gestione delle opere (passante di Mestre), - non era proprietaria, né concessionaria, dell'infrastruttura autostradale appartenente al demanio statale; così che l'occupazione, - riferibile a quattro cavalcavia sovrastanti strade comunali, - andava ascritta al «fatto del proprietario, il quale preesiste, prescinde, ed è indipendente da ogni attività gestoria o manutentiva»; - col secondo complesso motivo, - che risulta formulato tanto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e quale questione rilevabile di ufficio, quanto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., - la ricorrente deduce che, nella fattispecie, non sussisteva il presupposto impositivo in relazione all'effettiva sottrazione delle strade comunali all'uso pubblico atteso che tanto le opere autostradali quanto il suolo pubblico comunale erano destinati «al medesimo uso pubblico ed al medesimo ramo demaniale, tipologicamente inseriti nello stesso sistema della viabilità generale»; - il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 12 disp. prel. cod. civ., ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), deducendo la ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva escluso l'applicabilità, ad essa esponente, della causale di esenzione di cui all'art. 49, lett. a), cit., senza considerare la ratio di detta disposizione che doveva ritenersi suscettibile di estensione applicativa con riferimento ad un'occupazione «fatta per conto dello Stato (per la quota ANAS), ovvero rispettivamente della Regione Veneto» (ai sensi della

I. n. 244 del 2007, art. 2, c. 290); - col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione della

I. n. 244 del 2007, art. 2, commi 289, 289 bis e 290, in relazione al d.lgs. n. 507/1993, art. 49, assumendo, - in svolgimento del precedente motivo di ricorso, - che l'occupazione, nella fattispecie rilevante, avrebbe dovuto considerarsi realizzata, così com'era, nello svolgimento «ex lege di funzioni per conto dello Stato e quindi, tout court, dello Stato», e posto che nelle disposizioni di legge rimanevano fondati la costituzione della società (cd. legale), ed il suo stesso oggetto sociale, così che, - esclusa ogni incidenza dell'autonomia privata, ed ogni spazio di operatività dell'iniziativa economica privata, - essa esponente null'altro costituiva che «un'articolazione ex lege della p.a.»;

2. - in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di giudicato (esterno) in memoria svolta da parte ricorrente;- come reso evidente dal relativo tenore, la pronuncia (sentenza n. 126/2017, depositata il 15 febbraio 2017, della Commissione tributaria provinciale di Venezia), evocata a fondamento dell'eccezione di giudicato, - i cui argomenti risultano replicati nella sentenza n. 516/2016, del 3 ottobre 2016, della medesima Commissione tributaria provinciale e richiamati dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 142 del 7 febbraio 2018) che, a sua volta, rileva il giudicato esterno correlato a dette pronunce, - ha definito la lite contestata, - peraltro sulla base di una motivazione non sempre perspicua che, al contempo esclude, ed afferma, la ricorrenza del presupposto impositivo sui rilievi che, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 39, «gli spazi occupati dal Passante di Mestre permangono sia nell'uso pubblico, sia nel medesimo ramo demaniale» e che «la costruzione del "Passante di Mestre ha comportato l'utilizzo di suolo pubblico, presente in alcune strade del Comune di Martellago, sottratto all'evidenza ai residenti del predetto paese ancorché a favore di un'opera eminentemente sorta per favorire gli spostamenti vari della collettività», - sulla base di un'assunta interpretazione delle norme tributarie (in specie degli artt. 39 e 49 del d.lgs. n. 507/1993, cit.), interpretazione che oscilla tra l'identificazione della soggettività passiva d'imposta e la ricorrenza di una causale esentativa del tributo, - transitando, nei termini di cui s'è appena detto, per il medium costituito dal presupposto impositivo, - e che, per l'appunto, in questa sede non può ritenersi vincolante; - come, difatti, statuito dalla Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723);

3. - tanto premesso, tutti i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento;

4. - quanto al primo motivo va rimarcato che la Corte ha già ripetutamente statuito che il rapporto concessorio, - seppur nella fattispecie prevista dalla legge (I. n. 244 del 2007, art. 2, c. 290), - fonda la riferibilità al concessionario dell'occupazione rilevante ai fini della Tosap; - la Corte, difatti, ha posto il principio di diritto secondo il quale il presupposto impositivo del tributo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (v.

Cass., 5 novembre 2019, n. 28341);

5. - in relazione al secondo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - la Corte ha, innanzitutto, rilevato che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla Tosap «sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico» e che il viadotto autostradale costituisce «un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità» (v.

Cass., 12 maggio 2017, n. 11886 cui adde Cass., 5 novembre 2019, n. 28341; v., altresì, in tema di Cosap, Cass., 10 giugno 2021, n. 16395); - quanto, invece, al profilo di censura che, - mettendo in discussione la ricorrenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo sotto un profilo diverso da quello implicato dal primo motivo, ed allo stesso non necessariamente connesso, - va rilevato che la parte non dà affatto conto delle specifiche allegazioni in fatto dalle quali il giudice del gravame avrebbe dovuto trarre, in termini di (mera) qualificazione giuridica di dette allegazioni, la patrocinata conclusione sull'insussistenza del presupposto impositivo, per difetto di incidenza dell'impianto sull'uso pubblico del bene del Comune; così il motivo di ricorso prospettando, nella sostanza, una questione nuova che, implicando accertamenti in fatto, è inammissibile in questa sede (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);

6. - in relazione, quindi, al terzo ed al quarto motivo di ricorso, - da esaminare congiuntamente perché connessi, - va premesso che il rilievo secondo il quale le coordinate regolative dell'attività, oggetto di concessione, rinvengano direttamente dalla legge non esclude la rilevanza della concessione quale fonte dei rapporti economici sottesi al generale disposto di legge che ha previsto la costituzione della società; né la parte dà conto, nella fattispecie, degli effettivi termini di regolazione di detti rapporti economici, atteso che il disposto di legge (l. n. 244 del 2007, art. 2, cc. 289, 289 bis e 290), pur delineando i termini generali dell'oggetto sociale, non esclude ex se che, nel contesto di detto oggetto, debba riconoscersi lo svolgimento di un'attività di impresa secondo scelte, e finalità, rimesse al soggetto gestore delle opere oggetto di concessione;- la Corte, peraltro, ha rimarcato che l'esenzione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (v. le citate Cass., 12 maggio 2017, n. 11886 cui adde Cass., 10 giugno 2021, n. 16395; Cass., 5 novembre 2019, n. 28:341; v., altresì, Cass., 25 luglio 2018, n. 19693);

7. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, nell'importo di C 2.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17054/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto che la rappresenta e difende; e Comune di Martellago, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126/22/14, depositata il 27 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 126/22/14, depositata il 27 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dal concessionario del servizio in relazione alla Tosap dovuta al Comune di Martellago per gli anni 2009 e 2010; 1.1 - per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - il presupposto d'imposta si era verificato nei confronti dell'appellante, quale concessionaria dell'uso, e della gestione, del «passante di Mestre», rispetto alle occupazioni di suolo pubblico realizzate attraverso cavalcavia insistenti «sul territorio comunale di Martellago», e «indipendentemente da quanto previsto dalla convenzione con ANAS, che rileva solo ai fini del rapporto interno tra concedente e concessionario e non sul rapporto debitorio a base tributaria previsto e disciplinato dal D. Lgs 507/1993 e relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP)»;- non ricorreva, nella fattispecie, la causale di esenzione prevista dal d.lgs. n. 507/1993, cit., art. 49, lett. a), - causale che, difatti, non risultava integrata né soggettivamente (in relazione alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi) né oggettivamente [per le occupazioni riferibili a enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ovvero da altri enti pubblici, di cui al d.p.r. n. 917 del 1986, art. 87, c. 1, lettera c), «per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica»], - venendo, così, in considerazione disposizione di favore di stretta interpretazione e, con ciò, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; - resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Martellago. Considerato che: 1. - col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 39, assumendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto sussistente il presupposto impositivo nei confronti di essa esponente che, - risultando (solo) attributaria ex lege della gestione delle opere (passante di Mestre), - non era proprietaria, né concessionaria, dell'infrastruttura autostradale appartenente al demanio statale; così che l'occupazione, - riferibile a quattro cavalcavia sovrastanti strade comunali, - andava ascritta al «fatto del proprietario, il quale preesiste, prescinde, ed è indipendente da ogni attività gestoria o manutentiva»; - col secondo complesso motivo, - che risulta formulato tanto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e quale questione rilevabile di ufficio, quanto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., - la ricorrente deduce che, nella fattispecie, non sussisteva il presupposto impositivo in relazione all'effettiva sottrazione delle strade comunali all'uso pubblico atteso che tanto le opere autostradali quanto il suolo pubblico comunale erano destinati «al medesimo uso pubblico ed al medesimo ramo demaniale, tipologicamente inseriti nello stesso sistema della viabilità generale»; - il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 12 disp. prel. cod. civ., ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), deducendo la ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva escluso l'applicabilità, ad essa esponente, della causale di esenzione di cui all'art. 49, lett. a), cit., senza considerare la ratio di detta disposizione che doveva ritenersi suscettibile di estensione applicativa con riferimento ad un'occupazione «fatta per conto dello Stato (per la quota ANAS), ovvero rispettivamente della Regione Veneto» (ai sensi della I. n. 244 del 2007, art. 2, c. 290); - col quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione della I. n. 244 del 2007, art. 2, commi 289, 289 bis e 290, in relazione al d.lgs. n. 507/1993, art. 49, assumendo, - in svolgimento del precedente motivo di ricorso, - che l'occupazione, nella fattispecie rilevante, avrebbe dovuto considerarsi realizzata, così com'era, nello svolgimento «ex lege di funzioni per conto dello Stato e quindi, tout court, dello Stato», e posto che nelle disposizioni di legge rimanevano fondati la costituzione della società (cd. legale), ed il suo stesso oggetto sociale, così che, - esclusa ogni incidenza dell'autonomia privata, ed ogni spazio di operatività dell'iniziativa economica privata, - essa esponente null'altro costituiva che «un'articolazione ex lege della p.a.»; 2. - in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di giudicato (esterno) in memoria svolta da parte ricorrente;- come reso evidente dal relativo tenore, la pronuncia (sentenza n. 126/2017, depositata il 15 febbraio 2017, della Commissione tributaria provinciale di Venezia), evocata a fondamento dell'eccezione di giudicato, - i cui argomenti risultano replicati nella sentenza n. 516/2016, del 3 ottobre 2016, della medesima Commissione tributaria provinciale e richiamati dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza n. 142 del 7 febbraio 2018) che, a sua volta, rileva il giudicato esterno correlato a dette pronunce, - ha definito la lite contestata, - peraltro sulla base di una motivazione non sempre perspicua che, al contempo esclude, ed afferma, la ricorrenza del presupposto impositivo sui rilievi che, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 39, «gli spazi occupati dal Passante di Mestre permangono sia nell'uso pubblico, sia nel medesimo ramo demaniale» e che «la costruzione del "Passante di Mestre ha comportato l'utilizzo di suolo pubblico, presente in alcune strade del Comune di Martellago, sottratto all'evidenza ai residenti del predetto paese ancorché a favore di un'opera eminentemente sorta per favorire gli spostamenti vari della collettività», - sulla base di un'assunta interpretazione delle norme tributarie (in specie degli artt. 39 e 49 del d.lgs. n. 507/1993, cit.), interpretazione che oscilla tra l'identificazione della soggettività passiva d'imposta e la ricorrenza di una causale esentativa del tributo, - transitando, nei termini di cui s'è appena detto, per il medium costituito dal presupposto impositivo, - e che, per l'appunto, in questa sede non può ritenersi vincolante; - come, difatti, statuito dalla Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all'esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723); 3. - tanto premesso, tutti i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento; 4. - quanto al primo motivo va rimarcato che la Corte ha già ripetutamente statuito che il rapporto concessorio, - seppur nella fattispecie prevista dalla legge (I. n. 244 del 2007, art. 2, c. 290), - fonda la riferibilità al concessionario dell'occupazione rilevante ai fini della Tosap; - la Corte, difatti, ha posto il principio di diritto secondo il quale il presupposto impositivo del tributo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (v. Cass., 5 novembre 2019, n. 28341); 5. - in relazione al secondo motivo, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - la Corte ha, innanzitutto, rilevato che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla Tosap «sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico» e che il viadotto autostradale costituisce «un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità» (v. Cass., 12 maggio 2017, n. 11886 cui adde Cass., 5 novembre 2019, n. 28341; v., altresì, in tema di Cosap, Cass., 10 giugno 2021, n. 16395); - quanto, invece, al profilo di censura che, - mettendo in discussione la ricorrenza, nella fattispecie, del presupposto impositivo sotto un profilo diverso da quello implicato dal primo motivo, ed allo stesso non necessariamente connesso, - va rilevato che la parte non dà affatto conto delle specifiche allegazioni in fatto dalle quali il giudice del gravame avrebbe dovuto trarre, in termini di (mera) qualificazione giuridica di dette allegazioni, la patrocinata conclusione sull'insussistenza del presupposto impositivo, per difetto di incidenza dell'impianto sull'uso pubblico del bene del Comune; così il motivo di ricorso prospettando, nella sostanza, una questione nuova che, implicando accertamenti in fatto, è inammissibile in questa sede (Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905); 6. - in relazione, quindi, al terzo ed al quarto motivo di ricorso, - da esaminare congiuntamente perché connessi, - va premesso che il rilievo secondo il quale le coordinate regolative dell'attività, oggetto di concessione, rinvengano direttamente dalla legge non esclude la rilevanza della concessione quale fonte dei rapporti economici sottesi al generale disposto di legge che ha previsto la costituzione della società; né la parte dà conto, nella fattispecie, degli effettivi termini di regolazione di detti rapporti economici, atteso che il disposto di legge (l. n. 244 del 2007, art. 2, cc. 289, 289 bis e 290), pur delineando i termini generali dell'oggetto sociale, non esclude ex se che, nel contesto di detto oggetto, debba riconoscersi lo svolgimento di un'attività di impresa secondo scelte, e finalità, rimesse al soggetto gestore delle opere oggetto di concessione;- la Corte, peraltro, ha rimarcato che l'esenzione di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a), postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (v. le citate Cass., 12 maggio 2017, n. 11886 cui adde Cass., 10 giugno 2021, n. 16395; Cass., 5 novembre 2019, n. 28:341; v., altresì, Cass., 25 luglio 2018, n. 19693); 7. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, nell'importo di C 2.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a