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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 febbraio 1947

Cassazione n. 24894/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/02/1947 avverso l'ordinanza emessa il 11/10/2022 dal Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro del 21 settembre 2022 eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 270- qufnqu/es 1, cod. pen. - avente ad oggetto documentazione manoscritta, smartphone, laptop, notebook e computer.

In esecuzione del suddetto decreto, il 22 settembre 2022 la Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato quanto sopra e il 23 settembre 2022 è stato conferito incarico al consulente del pubblico ministero per lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici e account sequestrati.

Con provvedimento del 30 settembre 2022, avendo il consulente comunicato di avere terminato le operazioni sui reperti e account, il pubblico ministero ne ha disposto la restituzione.

Il Tribunale del riesame non ha ravvisato i vizi di nullità e violazione del contraddittorio lamentati dalla difesa e ha sottolineato che, nel decreto di perquisizione e sequestro, era descritta la condotta attribuita ai ricorrenti consistita in un'articolata e organizzata attività di finanziamento in favore di accampamenti verosimilmente occupati da miliziani jihadisti siriani.

L'ipotesi di reato era desunta dalla annotazione del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona R.O.N.I. del 21 aprile 2022, espressamente richiamata.

Tale atto investigativo, inizialmente non trasmesso dal Pubblico ministero, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale del riesame il giorno 10 ottobre, e del deposito è stato dato immediato avviso al difensore degli indagati mediante comunicazione telefonica. 2.Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), 125, comma 3, 253, 324, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e del precedente decreto di perquisizione e sequestro per violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione.

Il pubblico ministero ha motivato il decreto di perquisizione e sequestro facendo riferimento ad atti investigativi di cui riassumeva i contenuti, unilateralmente selezionati e non integralmente trascritti, andando così contro l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216660 - 01) in relazione ai requisiti di legittimità della motivazione per relationem.

Qualora tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell'articolo 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame.

Nel caso in esame, le relazioni investigative, le indagini telematiche e gli esiti dell'intercettazione citati dal pubblico ministero non sono state allegati al decreto di perquisizione, neppure per estratto, e la difesa non ha avuto modo di esaminarli al fine di formulare contestazioni puntuali e specifiche avendone avuta personale conoscenza solo in sede di udienza di riesame.Il Tribunale ha poi rilevato l'assenza di specifiche contestazioni o diverse prospettazioni da parte della difesa e si è, quindi, astenuto dal necessario approfondimento argomentativo in particolare in ordine al nesso di pertinenza probatoria fra la condotta criminosa e la res. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto insussistente il vizio del contraddittorio, avendo il decreto impugnato operato un riferimento per relationem all'annotazione di polizia giudiziaria, depositata dal pubblico ministero il giorno prima dell'udienza, in tal modo consentendo al difensore di esaminare il materiale d'indagine posto a fondamento del sequestro, ravvisando effettivamente l'utilità delle ulteriori indagini legittimanti il vincolo imposto. 3.1.A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il richiamo per relationem è stato effettuato nel rispetto dei principi statuiti dalla sentenza S.U.

Primavera, sopra citata; la motivazione del decreto, infatti: - fa riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione è del tutto congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; - fornisce la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l'atto di riferimento (e cioè l'annotazione di polizia giudiziaria), non allegato, né trascritto nel provvedimento, era conosciuto dall'interessato, e comunque, reso ostensibile, al momento in cui si era reso attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez.

U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664).

3.2. Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto deposito dell'informativa richiamata nel decreto di perquisizione e sequestro appare consentire di ritenere adeguatamente motivato il provvedimento e garantito il contraddittorio sugli elementi posti a fondamento dello stesso.

3.3. Quanto al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al nesso di pertinenza, deve osservarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (ex multis Sez.5, n.3560 del 10/12/2013 -dep.23/01/2014, Palmas, Rv. 258553).

Come indicato, nel provvedimento impugnato, non appaiono emergere specifiche censure sul punto, né il ricorrente deduce la mancata risposta alla deduzione della difesa. 4.Alla luce degli elementi evidenziati l'ordinanza impugnata appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/02/1947 avverso l'ordinanza emessa il 11/10/2022 dal Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro del 21 settembre 2022 eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di cui all'art. 270- qufnqu/es 1, cod. pen. - avente ad oggetto documentazione manoscritta, smartphone, laptop, notebook e computer. In esecuzione del suddetto decreto, il 22 settembre 2022 la Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato quanto sopra e il 23 settembre 2022 è stato conferito incarico al consulente del pubblico ministero per lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti informatici e account sequestrati. Con provvedimento del 30 settembre 2022, avendo il consulente comunicato di avere terminato le operazioni sui reperti e account, il pubblico ministero ne ha disposto la restituzione. Il Tribunale del riesame non ha ravvisato i vizi di nullità e violazione del contraddittorio lamentati dalla difesa e ha sottolineato che, nel decreto di perquisizione e sequestro, era descritta la condotta attribuita ai ricorrenti consistita in un'articolata e organizzata attività di finanziamento in favore di accampamenti verosimilmente occupati da miliziani jihadisti siriani. L'ipotesi di reato era desunta dalla annotazione del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona R.O.N.I. del 21 aprile 2022, espressamente richiamata. Tale atto investigativo, inizialmente non trasmesso dal Pubblico ministero, è stato depositato nella cancelleria del Tribunale del riesame il giorno 10 ottobre, e del deposito è stato dato immediato avviso al difensore degli indagati mediante comunicazione telefonica. 2.Avverso l'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), 125, comma 3, 253, 324, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata e del precedente decreto di perquisizione e sequestro per violazione del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione. Il pubblico ministero ha motivato il decreto di perquisizione e sequestro facendo riferimento ad atti investigativi di cui riassumeva i contenuti, unilateralmente selezionati e non integralmente trascritti, andando così contro l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216660 - 01) in relazione ai requisiti di legittimità della motivazione per relationem. Qualora tale atto non venga consegnato unitamente al decreto di sequestro, ai sensi dell'articolo 253, comma 4, cod. proc. pen., non può ritenersi sufficiente garanzia del diritto di difesa la sua ostensione successiva alla presentazione della richiesta di riesame. Nel caso in esame, le relazioni investigative, le indagini telematiche e gli esiti dell'intercettazione citati dal pubblico ministero non sono state allegati al decreto di perquisizione, neppure per estratto, e la difesa non ha avuto modo di esaminarli al fine di formulare contestazioni puntuali e specifiche avendone avuta personale conoscenza solo in sede di udienza di riesame.Il Tribunale ha poi rilevato l'assenza di specifiche contestazioni o diverse prospettazioni da parte della difesa e si è, quindi, astenuto dal necessario approfondimento argomentativo in particolare in ordine al nesso di pertinenza probatoria fra la condotta criminosa e la res. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto insussistente il vizio del contraddittorio, avendo il decreto impugnato operato un riferimento per relationem all'annotazione di polizia giudiziaria, depositata dal pubblico ministero il giorno prima dell'udienza, in tal modo consentendo al difensore di esaminare il materiale d'indagine posto a fondamento del sequestro, ravvisando effettivamente l'utilità delle ulteriori indagini legittimanti il vincolo imposto. 3.1.A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il richiamo per relationem è stato effettuato nel rispetto dei principi statuiti dalla sentenza S.U. Primavera, sopra citata; la motivazione del decreto, infatti: - fa riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione è del tutto congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; - fornisce la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; l'atto di riferimento (e cioè l'annotazione di polizia giudiziaria), non allegato, né trascritto nel provvedimento, era conosciuto dall'interessato, e comunque, reso ostensibile, al momento in cui si era reso attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664). 3.2. Orbene, nel caso di specie, l'avvenuto deposito dell'informativa richiamata nel decreto di perquisizione e sequestro appare consentire di ritenere adeguatamente motivato il provvedimento e garantito il contraddittorio sugli elementi posti a fondamento dello stesso. 3.3. Quanto al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al nesso di pertinenza, deve osservarsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudice dell'impugnazione cautelare non era stato investito (ex multis Sez.5, n.3560 del 10/12/2013 -dep.23/01/2014, Palmas, Rv. 258553). Come indicato, nel provvedimento impugnato, non appaiono emergere specifiche censure sul punto, né il ricorrente deduce la mancata risposta alla deduzione della difesa. 4.Alla luce degli elementi evidenziati l'ordinanza impugnata appare immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell