CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 32701/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 2. cod. pen e riducendo la pena, la pronuncia con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 116, 582 e 583 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che i primi due motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (difetto di specificità che non è superato dalle argomentazioni contenute nella memoria del 22 giugno 2022); che, in ogni caso, la Corte territoriale (come emerge dalle pagine 10 e ss. della sentenza impugnata) ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di concorso anomalo, verificando «la sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta» (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, Rv. 280489); - che il terzo motivo di ricorso - con il quale si contesta la correttezza in diritto nonché la mancanza, la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - attiene a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta e frammentaria esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori di effettivi specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 9 e ss. della sentenza impugnata; che alcun travisamento di prove è rinvenibile nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fornito adeguata e puntuale motivazione in ordine ad alcune incoerenze espositive manifestate da taluni testi (come emerge dalle pagine 9 e ss. della sentenza impugnata); - che il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati (manifesta infondatezza che non è superata dalle argomentazioni contenute nella memoria del 22 giugno 2022), atteso che la Corte territoriale, alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato in ordine alla decisione di non riconoscere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, riconoscendo, invece, quello della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Rv. 278572); - che il sesto, il settimo e l'ottavo motivo prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata); - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata); - che «In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come nel caso di specie (cfr. pagina 12 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3