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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 43744/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 7 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadito la tempestività del ricorso.

Rilevato che l'eccezione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. è inammissibile per genericità in quanto priva di alcuna argomentazione in ordine alla fondatezza della questione ed alla specifica incidenza che la presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. avrebbe avuto sulla vicenda processuale dell'imputato.

Ritenuto che i tre motivi dei ricorsi proposti dall'imputato, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, all'individuazione dell'imputato come autore del reato nonché la violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di medesirne doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigli9re gtensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 7 settembre 2023 dal difensore del ricorrente con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso e ribadito la tempestività del ricorso. Rilevato che l'eccezione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. è inammissibile per genericità in quanto priva di alcuna argomentazione in ordine alla fondatezza della questione ed alla specifica incidenza che la presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost. avrebbe avuto sulla vicenda processuale dell'imputato. Ritenuto che i tre motivi dei ricorsi proposti dall'imputato, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, all'individuazione dell'imputato come autore del reato nonché la violazione del principio dell'oltre ragionevole dubbio sono aspecifici in quanto reiterativi di medesirne doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 Il Consigli9re gtensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris