CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1980
Cassazione n. 09715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - che ha concordato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, la pena di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Lecce, 2, 2025), lamentando, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata oltre al difetto di motivazione in ordine alla sua determinazione. Considerato che il motivo attinente al quantum della pena irrogata è inammissibile, non essendo la suddetta pena riconducibile alla nozione di pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01); che, infatti, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02; Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 - 01); che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]