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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04827/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28889/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende -ricorrenti- ( contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1113/2018 pubblicata il 28/03/2018, R.G. n. 2934/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. società appaltatrice del servizio di cali center presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convennero in giudizio quest'ultima allegando l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera e chiedendo che si accertasse e dichiarasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, ancora in atto stante l'inesistenza di atti idonei a risolverli, e insistevano perciò per essere reintegrate nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte.

2. Il Tribunale di Roma rigettò il ricorso e la Corte di appello confermò la sentenza di primo grado avendo accertato la genuinità dell'appalto avente ad oggetto l'allestimento di siti, la fornitura di hardware e software, lavori di predisposizione dei locali e dei servizi per la realizzazione, integrazione, collaudo e supporto alla fase di avvio del call center con espressa previsione della formazione tecnica del personale del supporto tecnico operativo e la disponibilità di 40 tutor e 400 consulenti telefonici.

In tale contesto ritenne irrilevante ai fini dell'individuazione di una interposizione fittizia la circostanza che alcuni beni fossero di proprietà della committente tenuto conto del fatto che il raggruppamento di imprese cui apparteneva la datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito hardware e software ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), mobili e attrezzature ([OSCURATO:SOCIETA].) oltre al personale necessario al suo svolgimento ([OSCURATO:SOCIETA].).

Accertò che la committente aveva indirizzato raccomandazioni e direttive per il mero coordinamento delle attività per agevolare il conseguimento dei migliori risultati dell'attività appaltata senza ingerirsi nel servizio se non per verificarne la rispondenza all'appalto conferito.

Escluse che dalla prova testimoniale fosse emersa la rassicurante dimostrazione di una diretta ingerenza della società committente nella gestione del personale.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con tempestivo controricorso ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria su un fatto decisivo.

Ritiene la ricorrente che la motivazione della sentenza sia svincolata dalla realtà processuale, dalle emergenze probatorie che diffusamente riporta, e si risolve in una falsa applicazione di legge.

4.1. Sostengono le ricorrenti che dalla prova acquisita in giudizio era emerso che negli anni 1999 e 2000 [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato un [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del quale la società COS si era limitata a fornire il personale e che il servizio reso dall'appaltatrice era retribuito a giorni uomo, con costi preventivamente conosciuti, senza alcun impiego di altri fattori della produzione e senza alcun rischio di impresa.

5. Questa Corte non ignora l'esistenza di precedenti che hanno ricostruito fattualmente vicende analoghe in termini differenti dalla soluzione adottata dalla Corte territoriale oggi in esame e che sono stati anche confermati in sede di legittimità.

Tuttavia nello specifico la censura formulata dalle odierne ricorrenti non può essere accolta essendo inammissibile sotto vari profili.

5.1. Innanzi tutto, perché nell'ambito dell'unico motivo sono state formulate in maniera indistinta censure aventi ad oggetto vizi di violazione di legge e vizi della motivazione senza che sia stato individuato con chiarezza per quale aspetto la sentenza sia incorsa nella violazione di legge e sotto quale profilo invece abbia omesso di esaminare un fatto decisivo e perché la motivazione ne risulterebbe apparente e contraddittoria.

5.2. Si tratta di modalità di formulazione delle censure c:he, in sostanza, non consente di individuare con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la motivazione è carente sì da essere inidonea a giustificare la decisione.

Si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una sua autonoma collocazione (cfr. Cass. 11/04/2008 n. 9470 e anche Cass. 23/07/2008 n. 20355 e 26/03/2010 n. 7394).

5.3. Inoltre, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di apparenza e contraddittorietà della motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la censura mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. s.u. 27/12/2019 n. 34476 e Cass. 04/03/2021 n. 5987).

La motivazione della sentenza è tutt'altro che apparente o insanabilmente contraddittoria tal da poter essere ritenuta inesistente.

La Corte di merito, con una ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile, ha accertato che le lavoratrici erano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. che faceva parte del raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.) che si era assegnato l'appalto per la realizzazione di un cali center integrato chiavi in mano rispetto al quale la r.t.i. si era impegnata a "realizzare i siti e ad assicurare l'assistenza sistemistica ed applicativa nonché il necessario supporto alla fase di avviamento".

Il giudice di appello ha accertato inoltre come dalla licitazione e nell'ambito dell'r.t.i. erano state distribuite le forniture tra le società partecipanti.

In questo contesto ha ritenuto irrilevante che alcuni dei beni utilizzati fossero di proprietà della committente e preminente la necessità di procedere ad una valutazione complessiva dell'appalto.

Ha poi analizzato l'incidenza delle direttive della committente [OSCURATO:PERSONA] sul personale e l'ha ritenuta espressione del potere di coordinamento per il perseguimento della finalità (direttive di massima e non ordini specifici).

Ha tenuto conto del fatto che tali direttive erano rivolte indistintamente al personale Poste e a quello COS, il cui esame non è stato certamente omesso, ma, all'esito di una valutazione delle emergenze probatorie acquisite in giudizio, è pervenuta alla conclusione che per le caratteristiche proprie di tali direttive queste non fossero rilevanti per i fini che le lavoratrici si erano proposte.

Ha poi escluso una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto ed il costo del lavoro ed ha affermato che questo teneva conto di varie componenti e non solo del costo giorno uomo.

È in esito a tale complessiva valutazione dei fatti acquisiti in giudizio che la Corte è pervenuta al convincimento che non si fosse in presenza di una mera fornitura di manodopera ma piuttosto nel contesto della r.t.i. la manodopera costituisse uno degli elementi (che faceva capo ad una delle società che erano parte del raggruppamento che si era aggiudicato l'appalto) per il conseguimento dell'opera (il cali center chiavi in mano).

Si tratta, come detto, di una valutazione dei fatti accertati che non incorre in alcuna violazione delle norme applicabili anche in relazione all'interpretazione datane da questa Corte e che perciò non può essere rivista da questa Corte.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo e ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che 1Q.Ilicla in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del cl.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28889/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende -ricorrenti- ( contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1113/2018 pubblicata il 28/03/2018, R.G. n. 2934/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. società appaltatrice del servizio di cali center presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convennero in giudizio quest'ultima allegando l'esistenza di una interposizione fittizia di manodopera e chiedendo che si accertasse e dichiarasse l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, ancora in atto stante l'inesistenza di atti idonei a risolverli, e insistevano perciò per essere reintegrate nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte. 2. Il Tribunale di Roma rigettò il ricorso e la Corte di appello confermò la sentenza di primo grado avendo accertato la genuinità dell'appalto avente ad oggetto l'allestimento di siti, la fornitura di hardware e software, lavori di predisposizione dei locali e dei servizi per la realizzazione, integrazione, collaudo e supporto alla fase di avvio del call center con espressa previsione della formazione tecnica del personale del supporto tecnico operativo e la disponibilità di 40 tutor e 400 consulenti telefonici. In tale contesto ritenne irrilevante ai fini dell'individuazione di una interposizione fittizia la circostanza che alcuni beni fossero di proprietà della committente tenuto conto del fatto che il raggruppamento di imprese cui apparteneva la datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito hardware e software ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), mobili e attrezzature ([OSCURATO:SOCIETA].) oltre al personale necessario al suo svolgimento ([OSCURATO:SOCIETA].). Accertò che la committente aveva indirizzato raccomandazioni e direttive per il mero coordinamento delle attività per agevolare il conseguimento dei migliori risultati dell'attività appaltata senza ingerirsi nel servizio se non per verificarne la rispondenza all'appalto conferito. Escluse che dalla prova testimoniale fosse emersa la rassicurante dimostrazione di una diretta ingerenza della società committente nella gestione del personale. 3. Per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con tempestivo controricorso ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369 del 1960, la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria su un fatto decisivo. Ritiene la ricorrente che la motivazione della sentenza sia svincolata dalla realtà processuale, dalle emergenze probatorie che diffusamente riporta, e si risolve in una falsa applicazione di legge. 4.1. Sostengono le ricorrenti che dalla prova acquisita in giudizio era emerso che negli anni 1999 e 2000 [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato un [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del quale la società COS si era limitata a fornire il personale e che il servizio reso dall'appaltatrice era retribuito a giorni uomo, con costi preventivamente conosciuti, senza alcun impiego di altri fattori della produzione e senza alcun rischio di impresa. 5. Questa Corte non ignora l'esistenza di precedenti che hanno ricostruito fattualmente vicende analoghe in termini differenti dalla soluzione adottata dalla Corte territoriale oggi in esame e che sono stati anche confermati in sede di legittimità. Tuttavia nello specifico la censura formulata dalle odierne ricorrenti non può essere accolta essendo inammissibile sotto vari profili. 5.1. Innanzi tutto, perché nell'ambito dell'unico motivo sono state formulate in maniera indistinta censure aventi ad oggetto vizi di violazione di legge e vizi della motivazione senza che sia stato individuato con chiarezza per quale aspetto la sentenza sia incorsa nella violazione di legge e sotto quale profilo invece abbia omesso di esaminare un fatto decisivo e perché la motivazione ne risulterebbe apparente e contraddittoria. 5.2. Si tratta di modalità di formulazione delle censure c:he, in sostanza, non consente di individuare con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la motivazione è carente sì da essere inidonea a giustificare la decisione. Si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una sua autonoma collocazione (cfr. Cass. 11/04/2008 n. 9470 e anche Cass. 23/07/2008 n. 20355 e 26/03/2010 n. 7394). 5.3. Inoltre, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di apparenza e contraddittorietà della motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la censura mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. s.u. 27/12/2019 n. 34476 e Cass. 04/03/2021 n. 5987). La motivazione della sentenza è tutt'altro che apparente o insanabilmente contraddittoria tal da poter essere ritenuta inesistente. La Corte di merito, con una ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile, ha accertato che le lavoratrici erano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. che faceva parte del raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.) che si era assegnato l'appalto per la realizzazione di un cali center integrato chiavi in mano rispetto al quale la r.t.i. si era impegnata a "realizzare i siti e ad assicurare l'assistenza sistemistica ed applicativa nonché il necessario supporto alla fase di avviamento". Il giudice di appello ha accertato inoltre come dalla licitazione e nell'ambito dell'r.t.i. erano state distribuite le forniture tra le società partecipanti. In questo contesto ha ritenuto irrilevante che alcuni dei beni utilizzati fossero di proprietà della committente e preminente la necessità di procedere ad una valutazione complessiva dell'appalto. Ha poi analizzato l'incidenza delle direttive della committente [OSCURATO:PERSONA] sul personale e l'ha ritenuta espressione del potere di coordinamento per il perseguimento della finalità (direttive di massima e non ordini specifici). Ha tenuto conto del fatto che tali direttive erano rivolte indistintamente al personale Poste e a quello COS, il cui esame non è stato certamente omesso, ma, all'esito di una valutazione delle emergenze probatorie acquisite in giudizio, è pervenuta alla conclusione che per le caratteristiche proprie di tali direttive queste non fossero rilevanti per i fini che le lavoratrici si erano proposte. Ha poi escluso una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto ed il costo del lavoro ed ha affermato che questo teneva conto di varie componenti e non solo del costo giorno uomo. È in esito a tale complessiva valutazione dei fatti acquisiti in giudizio che la Corte è pervenuta al convincimento che non si fosse in presenza di una mera fornitura di manodopera ma piuttosto nel contesto della r.t.i. la manodopera costituisse uno degli elementi (che faceva capo ad una delle società che erano parte del raggruppamento che si era aggiudicato l'appalto) per il conseguimento dell'opera (il cali center chiavi in mano). Si tratta, come detto, di una valutazione dei fatti accertati che non incorre in alcuna violazione delle norme applicabili anche in relazione all'interpretazione datane da questa Corte e che perciò non può essere rivista da questa Corte. 6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo e ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che 1Q.Ilicla in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del cl.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
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