CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 giugno 1965 avverso la sentenza del 9 Febbraio 2021 della CORTE di APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso , e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Cristofaro che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi il 28 giugno 2017 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto contestato al capo A e ha confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione contestato al capo B della rubrica, rideterminando la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere ricevuto un palo per l'illuminazione stradale completo del relativo pannello fotovoltaico, provento del delitto di furto in danno della Provincia di Brindisi, nonché un compressore anch'esso di provenienza furtiva 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 597 n. 3 cod. proc.pen. poiché nel rideterminare la pena la Corte ha aggravato il trattamento sanzionatorio; 2.2 violazione dell'articolo 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena previsto per la recidiva, poiché sul giudice di merito incombe uno specifico dovere di motivazione quando ritiene applicabile l'aumento per la recidiva, non essendo tale circostanza obbligatoria, e, nel caso di specie, la Corte non ha formulato alcuna adeguata motivazione al riguardo. 3.Con la memoria depositata la difesa ha precisato che il primo motivo si riferisce all'aumento per la contestata aggravante della recidiva, che con la sentenza di primo grado era stato determinato in misura inferiore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, nella sua originaria formulazione, è manifestamente infondato poichè in seguito all'assoluzione pronunziata per il più grave reato di furto aggravato contestato al capo A della rubrica, la Corte ha dovuto rideterminare la pena inflitta per il reato di ricettazione, non più come aumento in continuazione, ma come pena autonoma, nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'articolo 648 codice penale, e non ricorre violazione del divieto di reformatio in peius se la pena in concreto applicata per l'unico reato di ricettazione risulta inferiore rispetto a quella determinata in primo grado come aumento per continuazione. Con la memoria la difesa ha precisato meglio la doglianza, sottolineando che la corte ha determinato l'aumento per l'aggravante della recidiva in misura superiore a quanto stabilito in primo grado, ma tale doglianza, che risulta in effetti fondata, viene assorbita dal riconoscimento della illegalità della pena, nei termini che verranno precisati a breve. 2. Il secondo motivo di ricorso è in parte fondato. La Corte ha reso in ordine alla recidiva adeguata motivazione evidenziando come il nuovo episodio delittuoso costituisce una conferma della inclinazione dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio, desumibile dai suoi precedenti specifici, ed è quindi espressione della sua maggiore colpevolezza. Tuttavia il tribunale ha errato nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Ed infatti, essendo stata dal tribunale riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità, prevista oggi dal terzo comma dell'articolo 648 cod.pen., la corte ha determinato la pena nella misura di sei mesi di reclusione ed euro 150 di multa ed ha poi applicato sulla stessa l'aumento previsto per la recidiva reiterata. In sostanza, non è stato effettuato il prescritto giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 codice penale ma di fatto è stata riconosciuta come prevalente sulla ritenuta recidiva l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 terzo comma codice penale, come si desume dal fatto che la pena è stata determinata nei limiti edittali del terzo comma dell'articolo 648 codice penale, in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa; ciononostante la corte ha applicato un indebito aumento per la recidiva, che in forza dell implicito giudizio di prevalenza dell'attenuante sull'aggravante della recidiva, deve ritenersi illegale. In presenza di pena illegale si impone la correzione del trattamento sanzionatorio e la determinazione in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa della pena inflitta previa eliminazione dell'aumento per la recidiva. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento di pena per la contestata recidiva che esclude, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Roma 4 Marzo 2022 il consigliere este