CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15343/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 13 giugno 2025, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di spaccio di sostanze stupefacentigiudicati con le seguenti sentenze:Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 13 luglio 2018, irrevocabileil 3 settembre 2018;Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 14 luglio 2022, riformatadalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto con sentenza del 26 giugno2023, irrevocabile il 22 marzo 2024;Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 giugno 2023, riformatadalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 10 luglio 2024, irrevocabile il 26 febbraio2025.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, mancanza emanifesta illogicità della motivazione.Le violazioni hanno ad oggetto la medesima norma incriminatrice di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990 e delitti commessi nello stesso contesto territoriale di Taranto in un arcotemporale ristretto, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.Peraltro, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il dato temporale non costituisceelemento, da solo, idoneo ad escludere il vincolo della continuazione, specie a fronte dellasussistenza degli altri indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.Era stato, inoltre, prodotto certificato del SERD territoriale dal quale risultava la diagnosidi dipendenza da gioco d’azzardo e disturbo da uso moderato di alcool sulla quale, pure, ilgiudice dell’esecuzione ha reso una motivazione contraddittoria.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazionesulla scorta della impossibilità di desumere, dagli elementi illustrati nella richiesta, l’esistenzadi un medesimo disegno criminoso alla luce della distanza temporale tra i reati, essendostato il primo commesso tra il gennaio e il dicembre 2017 e gli altri nei mesi di giugno enovembre 2018 e di luglio, agosto e novembre 2019.Si tratta, inoltre, di fatti commessi in contesti diversi e, alcuni, in concorso, altrisingolarmente.Pur trattandosi di considerazioni astrattamente condivisibili, deve rilevarsi che la censuradi cui al ricorso coglie l’effettiva carenza motivazionale del provvedimento impugnato nellaparte in cui il giudice dell’esecuzione, nell’assegnare rilievo al dato temporale, ha omesso diconsiderare che la sentenza n. 2 di cui al ricorso (ovvero quella emessa dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Lecce del 28 giugno 2023, riformata dalla Corte diappello di Lecce con sentenza del 10 luglio 2024, irrevocabile il 26 febbraio 2025) riguardadelitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 2017 e nel 2019 (fino ad agosto)unificati in continuazione.Risulta, dunque, contraddittoria l’esclusione della continuazione per identici reaticommessi nel medesimo contesto territoriale nel giugno 2018 e da novembre 2018 anovembre 2019 (sentenze nn. 1 e 3 di cui al ricorso)Tale circostanza, tuttavia, non è stata adeguatamente valutata, avendo omesso, il giudicedell’esecuzione, da un lato, di confrontarsi con l’avvenuto riconoscimento dellacontinuazione nel giudizio di cognizione per fatti commessi dal gennaio 2017 all’agosto 2019dall’altro, di soffermarsi sui profili di omogeneità, ovvero di discontinuità, tra le condotte di cuialle sentenze di condanna, tenuto conto della natura dei reati oggetto delle stesse e delluogo di commissione delle violazioni.La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidatoprincipio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formareoggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reaticommessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituentioggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo conriguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuatadal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01;Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012,Nugnes, Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01).Giova richiamare l’ulteriore principio per cui «ai fini dell'accertamento della sussistenzadella continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore dellediverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge sianotutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste edeliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato edelaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare lamedesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito dicommettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785del 06/02/1996, Rv. 203987),del quale si terrà conto nel giudizio di rinvio che avrà adoggetto la disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione e delle effettiverisultanze in relazione ai fatti come concretamente accertati in funzione della valutazione inmerito alla possibilità di ravvisare un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti di cui allepronunce di condanna.3. Alla luce di tali ragioni (assorbenti rispetto a qualsiasi altra censura sollevata con ilricorso), discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allaCorte di appello di Lecce in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 183 del 2013. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]