CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 11675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28697/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro E-[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1282/2019 depositata il 20/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Palermo, in causa promossa da esso ricorrente, proprietario di terreno in Comune di Palma di Montechiaro, per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] -cui è succeduta [OSCURATO:SOCIETA]- alla rimozione da quel terreno di una cabina elettrica realizzatavi senza titolo, ha respinto la domanda ritenendo che [OSCURATO:SOCIETA] aveva usucapito il diritto di servitù di elettrodotto. La Corte di Appello ha altresì respinto le domande subordinate di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] a spostare la cabina ai sensi dell’art. 122 del r.d. 1175 del 1933 e di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità di cui all’art. 123 del medesimo r.d. 1.1. In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto che la prova della risalenza al 1983 del possesso -poi continuato e non ininterrotto per il ventennio utile ai fini dell’usucapione-della cabina da parte di [OSCURATO:PERSONA] era desumibile dal fatto che già nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso con il dante causa dell’odierno ricorrente un preliminare di acquisto “dello spezzone di terreno” su cui la cabina era stata realizzata, dal fatto che, nell’aprile del 1982, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato al Comune la richiesta di autorizzazione all’installazione della cabina e dal fatto che il 3 dicembre 1983 alla cabina era stato attribuito il numero progressivo di immatricolazione in funzione della data di attivazione. La Corte di Appello ha altresì specificato che nessuna delle circostanze addotte dal Petrucci valeva a superare detti elementi presuntivi: non la circostanza che al preliminare non aveva fatto seguito il definitivo trattandosi di circostanza neutra, non la circostanza che alle richiesta presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] al Comune quest’ultimo non avesse dato riscontro atteso che “il mancato rispetto delle prescrizioni urbanistiche non è di ostacolo” all’acquisto per usucapione della titolarità del diritto, non la circostanza che il terreno su cui insiste la cabina era stato acquistato dall’odierno ricorrente in epoca successiva a quella di inizio del possesso della cabina da parte di [OSCURATO:PERSONA] atteso non solo che l’acquisto risaliva al 2010 “quando ormai l’usucapione della servitù di elettrodotto si era perfezionata” ma anche che il contratto di compravendita, seppur fosse stato concluso prima del compiersi del ventennio, non avrebbe avuto effetti interruttivi (tali effetti essendo “imputabili oltre che agli atti giudiziali diretti ad ottenere la privazione del possesso… solo agli atti che comportino realmente la perdita materiale del potere di fatto”). 1.2. La Corte di Appello ha respinto la domanda subordinata di spostamento della cabina, proposta ex art. 122 r.d., sul motivo che l’odierno ricorrente non aveva allegato alcuna esigenza specifica per giustificare la domanda limitandosi a parlare genericamente di esigenze di edificazione ed essendo stato per di più accertato tramite ctu che il terreno era insuscettivo di edificazione dato che si trovava in zona, secondo il piano regolatore generale, a destinazione agricola e che si trattava di terreno di soli 13 mq in zona con indice di edificabilità tra 0,03 e 0,07 mc/mq. 1.4. La Corte di Appello ha infine respinto la domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità ex art. 123, comma 1, del r.d. 1175/1933, sul motivo che l’indennità era prevista solo per le ipotesi di costituzione coattiva o convenzionale della servitù di elettrodotto e non poteva essere riconosciuta per l’ipotesi di acquisto della medesima servitù per usucapione; 2. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono dedotte “violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c.”. Il ricorrente prospetta che la Corte di Appello ha errato nel ritenere dimostrato l’avvenuto acquisto per usucapione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della servitù de qua dato che le circostanze addotte da esso ricorrente avrebbero dovuto indurre ad escludere il possesso; 2. con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione ed erronea applicazione dell’art. 122 del r.d. 11 dicembre 1933, n.1775”. In particolare la disciplina asseritamente violata o falsamente applicata è contenuta nell’art. 122, comma 4, del r.d. n. 1775: secondo cui, “salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo”. Deduce il ricorrente che la Corte di Appello, laddove ha respinto la domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] a rimuovere o spostare la cabina, con la motivazione per cui esso ricorrente non aveva allegato alcuna esigenza specifica per giustificare la domanda limitandosi a parlare genericamente di esigenze di edificazione ed essendo stato accertato che il terreno per estensione e per gli indici di edificabilità di zona non era suscettivo di edificazione, non ha “valutato che tra le attività agricole rientra la sericultura nella fattispecie impedita dalla cabina abusiva”; 3. con il terzo motivo di ricorso vengono lamentate “violazione ed erronea applicazione dell’art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933, n.1775”. L’art. 123 (abrogato, per effetto dell’art. 59 del d.P.R. 327 del 2001 e succ. mod., a far data dal 30 giugno 2003) prevedeva al primo comma: “Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità, la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù. Il ricorrente, sull’assunto per cui “[OSCURATO:SOCIETA] non ha usucapito il bene”, contesta la decisione della Corte di Appello di rigettare la domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’indennità; 4. alsecondo e al terzo motivo di ricorso è sottesa la questione di diritto di particolare rilevanza, se la servitù di elettrodotto si qualifica come coattiva -con conseguente applicazione delle norme del r.d. citato- perché costituita secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo (v. Cass. sentenza n.28271 del 04/11/2019) ovvero se la servitù di elettrodotto si qualifica come coattiva in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita anche volontariamente o per usucapione (v., da ultimo, Cass. n. 10929 del 26/04/2023); 5. il Collegio, visto l’art. 375 c.p.c., rimette