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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 09441/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa il 21 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.;

2. considerato che avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati:

2.1. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.;

2.2. violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo stata fornita spiegazione del discostamento della pena dai minimi edittali.

Inoltre, per effetto della scelta del rito abbreviato, la pena di anni uno e mesi tre di reclusione, indicata in motivazione, doveva essere ridotta a mesi dieci anziché a un anno di reclusione;

3. rilevato che il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo di appello con cui l'imputato aveva richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., evidenziando che aveva agito per l'ira determinata dal non accoglimento delle sue legittime istanze di trasferimento alla Casa .di reclusione di Palermo o altro istituto penitenziario nei pressi del capoluogo siciliano, in cui vive la sua famiglia;

4. considerato che l'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure, sollevate dal ricorrente;

5. ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.; P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Sentenza con motivazione semplificata.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa il 21 marzo 2024 dal Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.; 2. considerato che avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito indicati: 2.1. mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.; 2.2. violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo stata fornita spiegazione del discostamento della pena dai minimi edittali. Inoltre, per effetto della scelta del rito abbreviato, la pena di anni uno e mesi tre di reclusione, indicata in motivazione, doveva essere ridotta a mesi dieci anziché a un anno di reclusione; 3. rilevato che il ricorso è fondato, atteso che la Corte territoriale non ha dato risposta al motivo di appello con cui l'imputato aveva richiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., evidenziando che aveva agito per l'ira determinata dal non accoglimento delle sue legittime istanze di trasferimento alla Casa .di reclusione di Palermo o altro istituto penitenziario nei pressi del capoluogo siciliano, in cui vive la sua famiglia; 4. considerato che l'accoglimento del primo motivo assorbe le altre censure, sollevate dal ricorrente; 5. ritenuto, quindi, che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.; P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Sentenza con motivazione semplificata. Così decis
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