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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 1987

Cassazione n. 34994/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività delle sanzioni amministrative accessorie 'y [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 luglio 2021 il Tribunale di Ivrea ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett.c) del d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Pessinetto il 13 agosto 2020 alle ore 22:55, la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 800 di ammenda con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in giorni 83 di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 10 e la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di ordinare la sospensione delle sanzioni amministrative accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo fino all'esito della valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie.

4. Il ricorso è fondato.

5. Si deve premettere che per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349).

6. L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzione amministrative accessorie (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001).

Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca.

Ne consegue che il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 cod. strada e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre -ove prevista - la confisca del veicolo; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo.

7. La sentenza impugnata deve essere annullata, non avendo il Tribunale di Ivrea disposto la sospensione della efficacia delle sanzioni amministrative accessorie e l'annullamento, nella parte relativa alla omessa sospensione della efficacia delle sanzioni amministrative, deve avvenire senza rinvio.

Questa Corte ha già chiarito che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere corretta e il nuovo giudizio sia superfluo. ( Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466) Nel caso in esame la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, sicchè i provvedimenti consequenziali possono essere adottati, ai sensi dell'art. 620, lett.

I) cod. proc. pen da questa Corte di Cassazione, in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo e, per l'effetto, sospende l'efficacia delle medesime fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Deciso in Ro a il 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] t. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO N [OSCURATO:PERSONA] E .... . ............. oggi ....., ... 71 q , oIL [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della esecutività delle sanzioni amministrative accessorie 'y [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 21 luglio 2021 il Tribunale di Ivrea ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186 commi 1 e 2 lett.c) del d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Pessinetto il 13 agosto 2020 alle ore 22:55, la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e euro 800 di ammenda con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria in giorni 83 di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 10 e la confisca del veicolo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale omesso di ordinare la sospensione delle sanzioni amministrative accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo fino all'esito della valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecutività della statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie. 4. Il ricorso è fondato. 5. Si deve premettere che per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349). 6. L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzione amministrative accessorie (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca. Ne consegue che il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 cod. strada e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre -ove prevista - la confisca del veicolo; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo. 7. La sentenza impugnata deve essere annullata, non avendo il Tribunale di Ivrea disposto la sospensione della efficacia delle sanzioni amministrative accessorie e l'annullamento, nella parte relativa alla omessa sospensione della efficacia delle sanzioni amministrative, deve avvenire senza rinvio. Questa Corte ha già chiarito che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere corretta e il nuovo giudizio sia superfluo. ( Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466) Nel caso in esame la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, sicchè i provvedimenti consequenziali possono essere adottati, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen da questa Corte di Cassazione, in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo e, per l'effetto, sospende l'efficacia delle medesime fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Deciso in Ro a il 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] t. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO N [OSCURATO:PERSONA] E .... . ............. oggi ....., ... 71 q , oIL [OSCURATO:PERSONA]
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