CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato e di sostituzione di persona. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. della denuncia-querela della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha congruamente dato atto del presupposto dell'acquisizione, rilevando, per un verso, che al momento della denuncia le condizioni della persona offesa non facevano presagire in alcun modo un peggioramento delle sue facoltà cognitive e, per altro verso, che in dibattimento era emersa l'impossibilità sopravvenuta di procedere all'esame della teste a causa della demenza senile da cui risultava affetta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il