CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 36838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2588-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – BISIGNANO , Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1240/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE L’[OSCURATO:PERSONA] per il sostentamento del Clero, diocesi di Cosenza – Bisignano (IDSC), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Elena e Giuseppe affinché fosse accertata la qualità di proprietario di determinati beni immobili siti in Acri, meglio identificati in citazione, dichiarando per l’effetto la nullità della denuncia di successione nella quale i convenuti si erano affermati proprietari dei medesimi beni per successione paterna, procedendo poi alla divisione degli stessi. Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Chiedeva altresì la condanna al rilascio dei beni ed alla restituzione dei frutti percetti. Assumeva che i beni oggetto di causa erano appartenuti al beneficio parrocchiale della SS. Annunziata, nota anche quale Parrocchia e Congrega della SS. Annunziata, e che gli stessi erano passati all’attore per effetto della legge n. 222/1985, giusta decreto del Ministero dell’interno del 20 dicembre 1985. Ciò nonostante, i convenuti avevano posto in essere nel 2009 un atto di divisione dichiarando che i cespiti erano loro pervenutiper successione dal padre defunto, [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] ed Angela che, in particolare, deducevano di essere divenute proprietarie per effetto della successione del genitore, ed in ogni caso proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, per possedere i beni sin dal 1977. Si costituiva tardivamente anche [OSCURATO:PERSONA] che si associava alle difese delle sorelle, aggiungendo che il padre aveva acquistato la proprietà dei beni con atto pubblico per notar Iulia del 7/4/1957. Il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 56/2017 ha accolto la domanda dell’attore ed avverso tale sentenza proponevano appello principale [OSCURATO:PERSONA] ed Elena, ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva l’IDSC. La Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1240 del 24 settembre 2021 ha rigettato entrambi i gravami, confermando integralmente la pronuncia di primo grado. Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- Disattese le eccezioni di inammissibilità dell’appello per la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., e rigettato il motivo con il quale era stata reiterata l’eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio, la Corte distrettuale rilevava che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva ritirato nel corso del giudizio di primo grado il proprio fascicolo, senza poi ridepositarlo, così che correttamente il Tribunale non aveva preso in esame la documentazione ivi inserita, ma che tuttavia di tale documentazione doveva però tenersi conto ai fini della decisione in appello, avendo l’appellante incidentale provveduto a ridepositarla nel secondo grado. Tuttavia, la disamina andava limitata alla sola nota di trascrizione dell’atto del 7 aprile 1957, poiché solo in appello, ed in violazione dell’art. 345 c.p.c., era stato prodotto anche l‘atto notarile de quo. Passando ad esaminare i mezzi di impugnazione, la sentenza rilevava che la domanda attorea era stata correttamente qualificata come azione di rivendica, e che dalle prove espletate non emergevano dubbi che i beni oggetto di causa fossero appartenuti alla ex Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] di Acri, indicata come proprietaria dei beni nello stesso atto del 7 aprile 1957, che i convenuti allegavano essere il titolo di acquisto del loro dante causa. Ai sensi della legge n. 222/1985, l’attore era poi subentrato nella titolarità di tutti i beni appartenuti alla Parrocchia. In tal senso rilevavano numerosi documenti che comprovavano l’originaria appartenenza dei beni alla Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -5- soppressa Parrocchia, quanto meno alla data in cui è poi intervenuto il trasferimento ai sensi della citata legge in favore dell’ente attore. Una volta appurata la proprietà dei beni, era da disattendere la domanda di accertamento della proprietà avanzata dai convenuti. Non vi era infatti la prova di un acquisto da parte del genitore dei convenuti, e ciò in quanto il preteso titolo di acquisto, individuato nell’atto del 7 aprile 1957, denotava come in realtà erano stati acquistati solo dei diritti di credito, e precisamente quelli sorti per i lavori di miglioramento eseguiti sul terreno, risultando dallo stesso atto che la proprietà dei beni era in capo alla menzionata Parrocchia. In ordine invece alla domanda di acquisto per usucapione, reiterata solo dalle appellanti principali, la sentenza escludeva che fosse stato provato un possesso utile ad usucapire, in quanto la richiesta di prova testimoniale era stata rigettata dal tribunale, senza che le convenute avessero richiesto la revoca dell’ordinanza reiettiva o avessero reiterato la richiesta di prova in sede di conclusioni, con l’effetto di determinare in tal modo un’implicita rinuncia alla prova, la cui richiesta non era stata nemmeno riproposta in sede di appello. Peraltro, le reiterate domande di acquisto del fondo avanzate dalle stesse parti convenute implicavano un riconoscimento della proprietà in capo all’attore, con la possibilità di poter affermare l’assenza dell’animus sibi habendi, necessario per la configurazione del possesso. Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -6- Avverso tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. L’IDSC resiste con controricorso a sua volta illustrato da memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nella parte in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della proprietà dei beni oggetto di rivendica, senza però la dimostrazione che l’acquisto sia avvenuto a titolo originario ovvero per effetto di una serie di trasferimenti che risalgano ad un acquirente a titolo originario. Non è stata quindi offerta la cd. probatio diabolica, essendo altresì erronea la valutazione della documentazione richiamata in sentenza. Il motivo è infondato. Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte che, di recente, nel delineare l’atteggiarsi degli oneri probatori in tema di azione di rivendica, ha chiarito che, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -7- in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. n . 28865 del 19/10/2021). Ritiene la Corte di dover assicurare continuità al precedente richiamato, nel quale è stato fatto un significativo sforzo di ricondurre ad unità i plurimi orientamenti affacciatisi in passato nella giurisprudenza di questa Corte, e che avevano obiettivamente dato vita a soluzioni non del tutto coerenti, e che, dal principio espresso, si ricava l’incensurabilità delle Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -8- conseguenze tratte dalla Corte d’Appello per la vicenda in esame. La sentenza gravata, dopo aver ricordato che l’attore era subentrato per effetto della legge n. 222/1985 in tutti i rapporti attivi e passivi in origine facenti capo alla Parrocchia, ha tratto la prova dell’appartenenza del bene alla stessa Parrocchia, non solo dai documenti versati in atti, ma altresì dalla posizione processuale assunta dai convenuti. Questi, infatti, in relazione alla pretesa di essere divenuti proprietari iure successionis, avevano sostenuto che il loro genitore avesse acquistato i beni con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], atto che vedeva, nella stessa prospettazione delle parti ricorrenti, come alienante proprio la Parrocchia, nei cui diritti assume essere subentrato l’IDSC. Vi è quindi in questa affermazione il riconoscimento dell’esistenza di un comune dante causa, sicché la prova a favore dell’attore, anche ai fini dell’azione di rivendica, non impone l’assoluzione della probatio diabolica con il rigore di norma imposto dalla legge, ma può essere raggiunta anche solamente dimostrando la prevalenza del proprio titolo rispetto a quello del convenuto. Nella fattispecie, il giudice di appello ha esaminato il contenuto dell’atto del 7 aprile 1957 ed ha, sulla scorta dello stesso, escluso che vi fosse stata un’alienazione di diritti dominicali, ma che in effetti avesse avuto ad oggetto solo la cessione di diritti di credito, vantati da altro soggetto, ma sul presupposto pacifico che la proprietà dei beni spettasse alla Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -9- Parrocchia, quale debitore dei diritti all’indennità per miglioramenti, oggetto di alienazione. Gli altri documenti, ancorché non del tutto perspicui al fine di comprovare la proprietà dei beni in capo alla Parrocchia, denotano tuttavia come specialmente in relazione alle richieste di acquisto della proprietà indirizzate dagli stessi convenuti all’attore, vi fosse la consapevolezza da parte dei primi della appartenenza dei beni in capo al secondo, subentrato ex lege nella titolarità dei beni appartenenti al soggetto cui le stesse ricorrenti riconoscono l’originaria titolarità degli immobili. Analogamente, quanto alla domanda di usucapione, come esplicitato a pag. 14 del ricorso, i ricorrenti deducono che il possesso dei beni, anche ad opera del loro dante causa, risalga ad epoca successiva all’atto di acquisto del 1957 (atto che però si è escluso fosse idoneo a trasferire diritti reali), affermazione questa che contiene un quanto meno implicito riconoscimento del fatto che la titolarità dei beni era in capo alla Parrocchia, in quanto nello stesso atto indicata come proprietaria dei diritti reali pretesamente acquistati. L’individuazione di un comune dante causa, ovvero l’asserzione secondo cui il possesso utile ad usucapire sarebbe stato intrapreso nei confronti di chi è individuato dall’attore come proprio dante causa, implica quindi che l’onere probatorio per il rivendicante sia attenuato, e che ai fini dell’accoglimento della relativa azione sia sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo rispetto a quello Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -10- vantato dai convenuti, ovvero che la domanda riconvenzionale di usucapione si riveli infondata, in quanto la mancata acquisizione per siffatta ragione della proprietà da parte del preteso usucapiente, comporta di riflesso che resti confermata la proprietà in capo al soggetto che lo stesso usucapiente individua come originario proprietario, e senza che si imponga la dimostrazione della proprietà secondo il rigore di norma imposto dall’art. 948 c.c. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. Si sostiene che lo stesso attore non abbia contestato che il bene sia stato posseduto dalla famiglia Pettinato, e precisamente prima dal padre e poi dai figli, per oltre un ventennio, e cioè a far data dal 1957. Quanto alla prova del possesso si ricorda il compimento dell’atto di divisione che denota in maniera evidente come i condividenti, giusta denuncia di successione intervenuta nel 2008, si reputavano a tutti gli effetti proprietari e possessori dei beni. Peraltro, lo stesso atto del 1957 denota come [OSCURATO:PERSONA] esercitasse il possesso sui beni oggetto di causa. Anche tale motivo deve essere disatteso. La censura non si confronta con il reale contenuto della decisione impugnata che, una volta escluso che l’atto del 1957 avesse un’efficacia traslativa della titolarità di diritti reali, essendosi limitato solo a prevedere la cessione di diritti di credito, e sul presupposto, quanto meno implicito, che la Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -11- proprietà fosse della Parrocchia, ha sottolineato come non emergesse la prova di un possesso utile ad usucapire per il periodo di tempo necessario a tal fine. Il motivo assume che, sol perché nel 2009 sarebbe intervenuta una divisione dei beni, dovrebbe ritenersi raggiunta la prova dell’esercizio del possesso anche per il passato. Ma l’affermazione prova troppo, in quanto se il compimento di tale atto può far emergere che in quel momento gli autori dell’atto si ritenessero possessori, non basta solo ciò per ritenere provato anche il possesso per il periodo pregresso e perlomeno per il ventennio utile ad usucapire. La Corte d’Appello, oltre ad aver dato atto delle ragioni che determinavano la mancata ammissione della prova, ha altresì sottolineato come vi fossero numerosi atti provenienti dagli stessi convenuti (richieste di acquisto dei beni indirizzate alla controparte) che costituivano un riconoscimento dell’altrui proprietà in capo all’attore, e che comprovavano l’assenza dell’animus necessario a possedere, e ciò anche alla luce del fatto che gli stessi convenuti ricollegano l’inizio del proprio possesso all’atto del 1957 che, viceversa, per come interpretato dai giudici di merito, aveva ad oggetto solo diritti di credito e presupponeva la titolarità dei diritti di proprietà in capo alla Parrocchia. Il terzo motivo denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa il fatto decisivo della controversia rappresentato dall’atto di compravendita del Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -12- notar Iulia del 7 aprile 1957, il quale confermerebbe invece l’acquisto della proprietà da parte del dante causa dei ricorrenti. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in quanto effettua la denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., sulla base della previgente formulazione della norma non più applicabile ratione temporis. In secondo luogo, perché, avendo la Corte d’Appello confermato la sentenza del Tribunale sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, la deduzione del vizio in esame risulta preclusa ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis. In terzo luogo, in quanto, oltre a non risultare denunciata l’omessa disamina di un fatto storico, ma piuttosto l’erroneo apprezzamento di una prova documentale, la sentenza lungi dall’omettere di valutare l’atto in esame, ne ha fornito una adeguata esegesi, la cui contestazione non è ammissibile in questa sede (anche avuto riguardo all’evidente difetto di specificità del motivo, che ne ha omesso anche di riprodurre le parti essenziali). Il quarto motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1., nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 189 e 244 c.p.c., quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale da parte del giudice di appello, prova che avrebbe dimostrato i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -13- Si sostiene che invece la prova, il cui contenuto è riprodotto nel motivo, avrebbe invece, ove raccolta, dimostrato che era maturata l’usucapione. Il motivo è inammissibile. Oltre a reiterarsi l’argomento secondo cui la prova del possesso emergerebbe in maniera evidente dal compimento degli atti posti in essere nel 2008 (denuncia di successione) e nel 2009 (atto di divisione), che però non comprovano anche il possesso in epoca anteriore e per il tempo utile ad usucapire (e ciò anche in considerazione della notifica dell’atto di citazione avvenuta nel 2013), il motivo non si perita di contrastare la duplice ratio che sorregge la conferma del diniego di ammissione delle prove orali. Infatti, manca una puntuale contestazione all’argomento di carattere processuale secondo cui la richiesta di prova, disattesa dal Tribunale, non sarebbe stata reiterata in sede di conclusioni in primo grado. Non ignora il Collegio come di recente sia stato affermato che, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione, ma che tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -14- o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Cass. n. 33103/2021), ma il motivo non si confronta con l’ulteriore affermazione in sentenza secondo cui le richieste non sarebbero state riproposte in appello (cfr. pag. 13). A ciò deve poi aggiungersi che il rigetto della richiesta di prova, oltre che a ragioni di carattere processuale, appare altresì correlato ad una valutazione di effettiva idoneità dei mezzi istruttori, alla luce della stessa condotta tenuta dai convenuti, per come documentata con gli atti prodotti, dalla quale emergeva un riconoscimento della proprietà in capo all’attore e l’assenza di un animus possidendiche permettesse di vantare l‘usucapione. Tali valutazioni appaiono attinte dal motivo di ricorso in maniera del tutto generica e comunque in maniera insoddisfacente, limitandosi i ricorrenti ad invocare il possesso quale emergente dagli atti del 2008 e del 2009, come detto inidonei a dare contezza del possesso anche per il passato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il controricorrente, nulla dovendosi disporre nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2022 n. 2588 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -15- 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in € 4.200 ,00, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti