CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorso. ,.idfto difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accogiimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, a seguito di impugnazione promossa in virtù dell'accoglimento di incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria, ex art. 670 codice di rito, della non esecutività della pronuncia emessa il 18.10.2013 dal Tribunale di Lucca nei confronti dell'Amatuzzo in ordine ai reati ascritti ai capi A (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e B (bancarotta fraudolenta documentale) dell'imputazione, in parziale riforma di tale sentenza, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato, riducendole, la pena inflitta in anni tre di reclusione, esclusa l'aggravante della continuazione fallimentare, e le pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co ., I. fall. in misura pari alla durata della pena principale; ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 159 cod. proc. pen.. In particolare, si lamenta l'incompletezza delle ricerche dell'imputato eseguite ai fini dell'emissione dei decreti di irreperibilità - sia quello del 27.11.2012 che quello del 9.7.13 - per non essere le stesse state eseguite cumulativamente nei diversi luoghi prescritti dalla norma, in particolare in quello di nascita dell' Amatuzzo ( Pietrasanta ); indi, nel rilevare le contraddizioni in cui è incorsa la corte territoriale e la non correttezza dell'impostazione dalla medesima seguita nel rigettare le questioni già in quella sede sollevate dalla difesa con riferimento al mancato espletamento delle ricerche nel luogo di nascita - ritenute in buona sostanza dalla corte di appello in maniera non appropriata impossibili ed inutili - si reiterano le eccezioni di nullità assoluta dei decreti di irreperibilità e di tutti gli atti compiuti successivamente ad essi ( dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare alla notifica del decreto che dispone il giudizio e atti conseguenziali ). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta genericamente, e in maniera meramente reiterativa rispetto a quanto già dedotto in appello, l'omissione dalle ricerche, ai fini dell'emissione dei decreti di irreperibilità, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., anche nel luogo di nascita (Pietrasanta); con conseguente nullità delle notifiche e dei decreti di irreperibilità emessi a seguito delle incomplete ricerche. Ebbene, è pur vero che il decreto di irreperibilità mira ad attestare una situazione di fatto quale la non raggiungibilità del soggetto ai fini processuali e dunque la non conoscibilità degli atti che lo riguardano e che, dunque, le disposizioni di cui all'art. 159 cod. proc. pen. rappresentano una 'forma di chiusura del sistema' rispetto al fine di garantire l'intervento dell'imputato nel processo e il pieno rispetto dell'inviolabile diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e che pertanto in capo al Giudice grava un onere di verifica della validità del decreto di irreperibilità emesso che non è solo formale, ma anche sostanziale e che consiste nel valutare l'assolvimento, nella fase preliminare all'emissione del decreto stesso, di tutti gli adempimenti specifici in punto di vane ricerche disposti dall'art. 159 del codice di rito, di modo che l'attestazione di non rintracciabilità del soggetto abbia un fondamento quanto più vicino al reale (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4742 del 12/12/2013, dep. il 31/01/2014, Goga, Rv. 258142 - 01), onde evitare il configurarsi di una nullità assoluta di carattere generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (sicchè, a rigore, le nuove ricerche devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, nei luoghi indicati ai sensi dell'art. 159 del codice di rito, in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. il 24/03/2021, Pavlovic, Rv. 280976-01 ); tuttavia, non può rilevarsi l'incompletezza nello svolgimento delle ricerche medesime, con conseguente nullità del decreto emesso e di tutti gli atti seguenti, per la sola volontaria omissione delle ricerche in uno dei luoghi elencati dal dettato normativo ove questa sia dovuta a ragioni oggettive di im ossibilità. È bene rammentare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di L-cod t5Corte (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01, Sez. 2, n. 39329 / del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304-01, Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626-01, Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359-01, Sez. 2, n. 9815 del 05/12/2001, dep. 11/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221521-01), in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è, infatti, condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale. Nel caso di specie, né alla stregua degli accertamenti effettuati dagli organi di Polizia, né degli stessi argomenti posti a base delle censure dal ricorrente, risultano elementi idonei a supportare l'utilità di effettuare delle ricerche anche nel luogo di nascita dell'imputato (Pietrasanta) che per quanto emerge è unicamente il luogo in cui l'Amatuzzo nacque (non risultando che egli vi abbia risieduto o dimorato, tanto meno di recente, essendo egli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], né è risultato che avesse in quel luogo un recapito conosciuto); d'altronde lo stesso imputato non ha mai prospettato che, ove fosse stato cercato nel comune di nascita, vi sarebbe stato reperito (o quanto meno sarebbero state ivi reperite persone o notizie utili al suo rintraccio). Invero, era, piuttosto, pacifico che l'imputato risiedesse a Massarosa e che ivi non era stato rintracciato (la sua abitazione, in entrambe le occasioni in cui fu controllata, è risultata "in stato di abbandono"); lo stesso fratello, più volte contattato, non aveva fornito informazioni in ordine alla dimora dello stesso, riferendo anche di un trasferimento all'estero dell'imputato; sicchè, al momento delle ricerche, si era giustamente constatata l'assenza della possibilità di conoscere in concreto l'abitazione del ricorrente o un luogo di altro genere presso cui operare i controlli nell'ambito del Comune di nascita di Pietrasanta e si era quindi correttamente proceduto ad una verifica 'documentale', eseguita, sulla base delle generalità dell'Amatuzzo, senza risultati. Sicché, deve concludersi, che la Corte territoriale abbia correttamente affermato la regolarità circa l'emissione dei decreti di irreperibilità in questione e l'infondatezza delle censure relative all'omissione delle ricerche nel luogo di nascita, stante la rilevata completezza di quelle effettuate, completezza che non può, peraltro, che essere valutata in riferimento agli elementi risultanti dagli atti nel momento in cui le ricerche stesse vennero eseguite (ragion per cui il successivo accertamento dell'effettivo trasferimento dell'imputato all'estero, nello Stato del Bahrein, mantenendo sempre la residenza in Massarosa, non rileva secondo la corte territoriale ai fini che occupano ed anzi convalida la circostanza della superfluità del controllo presso il luogo di nascita). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa