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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43622/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, emessa dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (perché, definitivamente sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, si poneva alla guida di un autoveicolo nonostante l'intervenuta revoca della patente) ed era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo la nullità della sua citazione dinanzi alla Corte di appello e la nullità derivata dell'intero giudizio celebrato dinanzi ad essa.

Seppur detenuto per altra causa, Maione non era stato citato presso l'istituto penitenziario, ma - in tesi, invalidamente - nel domicilio già eletto anteriormente all'instaurazione dello stato detentivo.

L'eccezione di nullità, respinta in appello, è così riproposta dinanzi a questa Corte.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more del presente giudizio di cassazione la contravvenzione di cui in imputazione si è prescritta, a norma degli artt. 157, primo comma, e 160, ultimo comma, cod. pen., essendo decorso dal fatto, al netto delle sospensioni di legge, un tempo complessivamente superiore al limite massimo di cinque anni.

2. Non ricorrendo alcuna ragione causa di inammissibilità del ricorso - ed apparendo anzi lo stesso fondato, alla stregua del principio di diritto secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto, ove la circostanza risulti dagli atti, vanno sempre eseguite, a pena di nullità a regime intermedio, qui ancora deducibile, nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio pregresse (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869) - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale causa.3.

La causa estintiva prevale, nella specie, su eventuali esiti di merito più favorevoli, i cui presupposti (l'eventuale assenza di prescrizioni integrative dell'avviso orale prodromico, ovvero l'eventuale difetto di collegamento tra la misura di prevenzione personale e l'intervenuta revoca della patente di guida) non sono rilevabili immediatamente dagli atti, precludendo l'adozione in questa sede, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di formula liberatoria più ampia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per presc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la decisione di primo grado, emessa dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (perché, definitivamente sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale, si poneva alla guida di un autoveicolo nonostante l'intervenuta revoca della patente) ed era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo la nullità della sua citazione dinanzi alla Corte di appello e la nullità derivata dell'intero giudizio celebrato dinanzi ad essa. Seppur detenuto per altra causa, Maione non era stato citato presso l'istituto penitenziario, ma - in tesi, invalidamente - nel domicilio già eletto anteriormente all'instaurazione dello stato detentivo. L'eccezione di nullità, respinta in appello, è così riproposta dinanzi a questa Corte. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more del presente giudizio di cassazione la contravvenzione di cui in imputazione si è prescritta, a norma degli artt. 157, primo comma, e 160, ultimo comma, cod. pen., essendo decorso dal fatto, al netto delle sospensioni di legge, un tempo complessivamente superiore al limite massimo di cinque anni. 2. Non ricorrendo alcuna ragione causa di inammissibilità del ricorso - ed apparendo anzi lo stesso fondato, alla stregua del principio di diritto secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto, ove la circostanza risulti dagli atti, vanno sempre eseguite, a pena di nullità a regime intermedio, qui ancora deducibile, nel luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio pregresse (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869) - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale causa.3. La causa estintiva prevale, nella specie, su eventuali esiti di merito più favorevoli, i cui presupposti (l'eventuale assenza di prescrizioni integrative dell'avviso orale prodromico, ovvero l'eventuale difetto di collegamento tra la misura di prevenzione personale e l'intervenuta revoca della patente di guida) non sono rilevabili immediatamente dagli atti, precludendo l'adozione in questa sede, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., di formula liberatoria più ampia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per presc
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