Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 gennaio 2024

Cassazione n. 00654/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2926/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.365/2020depositata il 22/06/2020 Considerato che la trattazione del ricorso era stata fissata nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024, ma il ricorso è stato tolto dal ruolo con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del 5 gennaio 2023, in ragione di impedimento del relatore designato [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all’adunanza; Rilevato che del decreto è stata data comunicazione alle parti costituite; Rilevato che, successivamente alla fissazione della trattazione in adunanza camerale era stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore del ricorrente, abilitato dalla procura che correda il ricorso stesso; Rilevato che è stato pure depositato atto di “rinuncia al controricorso” da parte della resistente, tramite il suo difensore, autorizzato da procura rilasciata allo scopo e pure depositata; Rilevato che, a norma dell’art. 391 c.p.c., essendo stato il ricorso tolto dal ruolo di adunanza collegiale, sussiste il potere di cui all’ultimo inciso dell’art. 391, primo comma, c.p.c.; Ritenuto, in conseguenza, che deve dichiararsi estinto il giudizio di cassazione e considerato che la “rinuncia al controricorso” integra una sostanziale accettazione della rinuncia, è escluso che debba provvedersi sulle spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 06/01/2024.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2926/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.365/2020depositata il 22/06/2020 Considerato che la trattazione del ricorso era stata fissata nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024, ma il ricorso è stato tolto dal ruolo con decreto del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del 5 gennaio 2023, in ragione di impedimento del relatore designato [OSCURATO:PERSONA] a partecipare all’adunanza; Rilevato che del decreto è stata data comunicazione alle parti costituite; Rilevato che, successivamente alla fissazione della trattazione in adunanza camerale era stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore del ricorrente, abilitato dalla procura che correda il ricorso stesso; Rilevato che è stato pure depositato atto di “rinuncia al controricorso” da parte della resistente, tramite il suo difensore, autorizzato da procura rilasciata allo scopo e pure depositata; Rilevato che, a norma dell’art. 391 c.p.c., essendo stato il ricorso tolto dal ruolo di adunanza collegiale, sussiste il potere di cui all’ultimo inciso dell’art. 391, primo comma, c.p.c.; Ritenuto, in conseguenza, che deve dichiararsi estinto il giudizio di cassazione e considerato che la “rinuncia al controricorso” integra una sostanziale accettazione della rinuncia, è escluso che debba provvedersi sulle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 06/01/2024. I
Decreto Cassazione n. 00654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris