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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36184/2023

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lazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente, osservando che la stessa sarebbe frutto di una serie di travisamenti.

Si rileva, in primo luogo, che le condotte dell'imputato sarebbero al più inquadrabili nello schema del concorso di persone nel reato, non certo nell'ambito del reato associativo contestato, che peraltro è stato fatto coincidere con la mera esistenza di un nucleo familiare; a ciò si aggiunge che il presunto vertice del sodalizio„ [OSCURATO:PERSONA], ha diffusamente ricostruito le vicissitudini familiari, senza mai fare alcun riferimento, neanche generico, al cognato [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta in ogni caso lo stesso giudizio sull'esistenza dell'associazione, posto che alcuna organizzazione, anche rudimentale, era ravvisabile nel caso di specie, non essendosi considerato, al riguardo, che le intestazioni delle utenze erano riferibili agli stessi soggetti utilizzatori e che l'utilizzo della messaggistica crittografata, all'epoca già in uso, è ampiamente diffusa anche per attività lecite.

Quanto poi al tema della fungibilità delle auto con vani occultati usate dagli associati, si obietta che si tratta di una circostanza non pacificamente accertata (gli appartenenti alla famiglia Seferi erano in gran parte proprietari di auto, per cui gli stessi non avevano necessità di scambiarsi le autovetture, che erano peraltro intestate a sé o ai propri genitori), fermo restando che non è stata affatto provata l'effettiva disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di auto modificate.

Frutto di travisamento sarebbe anche l'affermazione secondo cui il sodalizio avesse la disponibilità in [OSCURATO:PERSONA] di un immobile adibito a base logistica, non avendo la Corte di appello tenuto conto del fatto che, rispetto alle contestazioni riferite clic presunte importazioni di droga dall'[OSCURATO:PERSONA] (capi 73, 78 e 80), è F-Th intervenuta sentenza assolutoria definitiva, per cui deve ritenersi conclamato che non vi è alcun collegamento tra tale immobile e i presunti traffici illeciti.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non vi sono riscontr: in ordine aWasserita rilevante disponibilità economica della famiglia Seferi, non avendo alcuna valenza probatoria l'intercettazione richiamata nella sentenza impugnata, che peraltro riguarda Seferi e non l'odierno ricorrente.

Circa )poila presunta base logistica individuata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che il convincimento della Corte territoriale si è fondato su un travisamento delle risultanze probatorie, oltre che su presunti dati di esperienza giudiziaria e di letteratura che sono stati del tutto omessi, risultando in realtà contrario alla logica nascondere dello stupefacente di notevole valore economico in un bosco, peraltro frequentato da cacciatori e raccoglitori di funghi.

L'esistenza del pacturn sceleris, in realtà, sarebbe smentita dalla mancanza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo tra i presunti associati, non potendo' nello specifico attribuirsi alcun ruolo a [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati fine, senza che alcuno dei coimputati, a iniziare da Seferi, abbia fatto il suo nome, essendo del tutto insufficiente il fatto che egli fosse il cognato di Seferi, a fronte del fatto che gli elementi di prova acquisiti non riguardano mai la sua posizione.

Con I secondo motivo, la difesa lamenta la mancanza di risposte logiche ed esaurienti da parte della Corte territoriale alle critiche avanzate nell'atto di appello circa la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere nel caso di specie il dolo di partecipazione al reato associativo alla luce delle specifiche deduzioni richiamate nel precedente motivo.

Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la statuizione sull'espulsione dal territorio dello Stato, censurandosi in particolare la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, non avendo trovato alcun riscontro l'asserito asservimento del ricorrente all'associazione e non essendo accettabile alcun automatismo fondato solo sul titolo di reato per cui si procede.

La Corte di appello, in realtà, avrebbe dovuto considerare l'esistenza di elementi indicativi della pericolosità sociale dell'imputato, come l'assoluzione dai reati fine, la sua incensuratezza, il comportamento irreprensibile tenuto dopo i fatti con lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la sua condizione familiare, avendo Qennalli moglie e figli del tutto estranei alla vicenda che vivono da anni in Italia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i primi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi immune da censure il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo.Occorre innanzitutto premettere che, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 /di cui al capo 81/deve riteners: definitivamente comprovata, dovendosi richiamare sul punto la sentenza n. 12918 del 9 novembre 2021, dep. 2022, con cui questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti in un parallelo giudizio penale.

Con tale pronuncia, in particolare, è stata ritenuta corretta l'impostazione seguita dal G.U.P. e dalla Corte di appello, che avevano accertato l'esistenza di un gruppo composto dà albanesi, gruppo che, facendo capo a [OSCURATO:PERSONA], gestiva traffici di stupefacenti avvalendosi di persone legate al capo da vincoli parentali, ossia il figlio [OSCURATO:PERSONA], il nipote [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 19 ss. della richiamata sentenza n. 12918 del 2022).

A ciò deve solo aggiungersi che la sentenza impugnata, pur richiamando gli esiti ormai definitivi del parallelo giudizio riguardanti i coimputati del medesimo reato associativo, ha ulteriormente rimarcato (pag. 6-7) che gli elementi investigativi raccolti (accertamenti di P.G. e intercettazioni telefoniche) avevano consentito di delineare una struttura organizzativa predisposta al narcotraffico destinata a durare nel tempo, in cui il vincolo parentale I:ra i sodali, lungi dallo sminuire la affectio societatis, ha in realtà costituito un collante che ha consentito a ogni partecipe di poter confidare sull'apporto fedele e costante degli altri correi.

L'attività dell'associazione godevaiperaltroldi consolidati rapporti in [OSCURATO:PERSONA], dove provvedeva all'approvvigionamento dello stupefacente, e poteva contare su una rete di rivenditori in Italia, alcuni peraltro membri della ed.

"associazione marocchina" contestata al capo 53, anch'essa oggetto di accertamento definitivo a seguito della sentenza di legittimità n. 12918 del 2022 prima indicata.

È stato ;noltre sottolineato dalla Corte territoriale (e prima ancora dal G.U.P.) che l'organizzazione cd. albanese era dotata di una struttura, seppur rudimentale, allestita nella comune consapevolezza degli associati del perseguimento del fine comune sulla base dei singoli contributi resi, potendo il gruppo avvalersi di una serie di veicoli, alcuni dei quali modificati per ricavare vani occulti per nascondere droga e denaro, essendo l'esistenza del patto associativo desumibile del resto sia dalla ripartizione dei compiti daii sodali in vista della realizzazione del fine ultimo, sia dalle modalità esecutive dei reati-fine, ossia dalla ripetitiva importazione di stupefacente dall'estero e dalla sua diffusione nel mercato locale, anche grazie ai consciidati rapporti con i componenti di altro sodalizio criminale.

2. Ciò posto, ritenute non pertinenti le censure dedicate, invero in maniera non specifica, all'esistenza della stessa compagine associativa, oggetto di un accertamento giurisdizionale ormai definitivo, ritiene il Collegio che, anche rispetto ai giudizio sull'appartenenza di Qemallii all'associazione di cui al capo 81, non si ravvisano vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 't Ed invero due conformi sentenze di merito, le.cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina della posizione del ricorrente, all'esito della quale sono pervenuti alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione del sodalizio, in favore del quale svolgeva il compito di corriere, compiendo viaggi in [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dello stupefacente che poi veniva spacciato in Italia da altri associati.

In tal senso, sono stati valorizzati taluni dati di indubbia pregnanza probatoria.

Innanzitutto, i giudici di merito (pag. 4 ss. della sentenza del G.U.P. e pag. 9 della decisione impugnata) hanno richiamato i viaggi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nei maggio e nel giugno 2016, dove l'imputato si recò a Rotterdam, città in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva un immobile avendoci vissuto con la famiglia per anni.

Ai due viaggi nei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono dedicati i capi di imputazione 78 e 80, dai quali il ricorrente è stato assolto (come sono stati assolti i correi nel parallelo giudizio), essendo dipesa l'assoluzione non dal fatto che i due viaggi sono stati ritenuti non riguardanti il commercio di stupefacenti, ma dal rilievo, quanto ai capo 78, che non era provato che l'importazione del chilo di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] consegnò nel pomeriggio del 21 maggio 2316 a tale Jaber provenisse con certezza dalla possibile consegna della droga evidentemente portata da [OSCURATO:PERSONA] di ritorno quella mattina dall'[OSCURATO:PERSONA] e, quanto al capo 80, dal dubbio circa il fatto che il denaro caricato nell'auto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato al pagamento di una fornitura che si doveva ricevere, o fosse piuttosto il pagamento di una fornitura ricevuta in precedenza, nel quale caso la condotta del ricorrente doveva essere considerata un post factum non punibile.

Ora, al di ià dell'esito assolutorio (in forma dubitativa) rispetto a questi due reati fine, rimane il dato, indubbiamente significativo, che può ritenersi comunque provato che [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto stretto, non solo di tipo parentale, con i tre Safari, tanto è vero che il ricorrente, nel breve periodo oggetto di osservazione, ha effettuato due viaggi in [OSCURATO:PERSONA] che sono risultati chiaramente finalizzati all'importazione di sostanze stupefacenti, circostanza questa che, in maniera non illogica, è stata desunta sia dal tenore dei dialoghi intercorsi nei giorni delle due trasferte tra i sodali (dialoghi riportati nella sentenza di primo grado), sia dalle modalità dei viaggi, essendo emerso, in relazione alla seconda trasferta del giugno 2016, che all'andata [OSCURATO:PERSONA] era partito il 24 giugno con l'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], al cui interno, in un vano segreto appositamente predisposto, era stato occultato del denaro da Elvi ed [OSCURATO:PERSONA]; è altresì emerso che, una volta in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rinveniva la presenza di un rilevatore GPS, per cui abbandonava l'auto e tornava in treno in Italia, con ciò disveiando l'intendimento dell'imputato di non far ritrovare l'auto modificata.

Né del resto, nel corso del giudizio, l'imputato ha fornito una spiegazione alternativa circa a causale dei due viaggi, che, seppure non riferibili con il necessario grado di certezza alle specifiche condotte illecite contestate, rimandano comunque, chiaramente, a un modus agendi tipico di un corriere che si reca all'estero per procurarsi la droga da smerciare poi nel territorio nazionale.

Non è peraltro dirimente l'intervenuta assoluzione dell'imputato dai due reati-fine ascrittigli, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 28C703-02 e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710) che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ,ai "reati fine", fermo restando che, nel caso di specie, le vicende cristallizzate ai capi 78 e 80, pur se ritenute prive di rilievo penale per la mancanza di prova certa circa la riferibilità dei fatti a traffici specifici, sono state ritenute comunque idonee a delineare l'asservimento di Quemalli alle dinamiche associative, rivelando le due trasferte olandesi dell'imputato, peraltro ravvicinate temporalmente, la sua propensione a curare gli approvvigionamenti di droga per conto del sodalizio, tenuto conto sia del contesto generale che dei modi peculiari in cui sono avvenuti i due viaggi, oltre che dei rapporti interpersonali con gli altri associati.

Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha poi sottolineato la non decisività del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel separato procedimento, non abbia fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], pur riferendo della partecipazione degli altri coimputati, non potendosi da ciò desumere l'estraneità dell'imputato all'associazione, posto che in quella sede non fu chiesto al capo del sodalizio di soffermarsi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], né del resto Seferi ha escluso, in maniera implicita o esplicita, l'apporto del ricorrente al gruppo criminale da lui diretto, essendo invece ben più significativo che, nella conversazione di cui al progr. 60 del 27 febbraio 2016 (richiamata dal G.U.P. a pag. 23 della decisione di primo grado e dalla Corte ci appello a pag. 11 della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], evidenzia il coinvolgimento del cognato (fratello della moglie [OSCURATO:PERSONA]) quale corriere per i trasporti dall'[OSCURATO:PERSONA] di quantitativi di cocaina, ciò circa tre mesi prima dei viaggi di maggio e giugno 2016.

Allo stesso modo, non è stata ritenuta rilevante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], in uso a [OSCURATO:PERSONA], non presentasse modifiche quando è stata fermata dalle Autorità tedesche, atteso che tale autovettura non risulta tra quelle uti!izzate dal sodalizio al momento delle indagini, avendo invece l'imputato usato la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in uso proprio a lui e messa a disposizione del sodalizio per approntarla al fine di compiere i viaggi in [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che un ulteriore vano nascosto, dove fu occultata la somma di 56.000 euro, è stato rinvenuto all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente e moglie di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo dell'imputato operata nelle due sentenze di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente (e parziale) lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità.

2.2. Resta solo da aggiungere che le censure in punto di travisamento non risultano meritevoli di accoglimento, scontando il ricorso evidenti limiti sia di autosufficienza, sia di specificità, non risultando allegate al ricorso le fonti probatorie il cui contenuto si assume travisato (aspetto questo di per sé già dirimente) e non essendo stata sufficientemente illustrata l'idoneità delle circostanze ritenute travisate a disarticolare la tenuta logica della sentenza impugnata in rapporto a queila di primo grado, dovendosi in tal senso richiamare i principi formulati sul punto da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente .o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o dei dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, profili questi non ravvisabili nel caso di specie, fermo restando c:he, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritarnente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. in termini Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).

3. Il terzo motivo di ricorso è infine inammissibile.

Ed invero, rispetto alla statuizione riguardante l'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen. e 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale (pag. 11 della sentenza impugnata) ha condiviso il giudizio di pericolosità operato dal primo giudice, fondato, in maniera non illogica, sulla gravità delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur mettendosi a disposizione del gruppo criminale per effettuare il ruolo di corriere solo in poche occasioni (il che ha consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche), non aveva tuttavia manifestato alcuna rimostranza alcuna, adempiendo senza scrupoli ai compiti assegnatigli dall'organizzazione, dando prova di un elevato grado di fedeltà al sodalizio; a ciò è stato poi aggiunto l'ulteriore rilievo che la difesa, nell'atto di appello, non aveva indicato gli elementi che connoterebbero la condizione familiare dell'imputato e che avrebbero giustificato un bilanciamento comparativo favorevole rispetto all'interesse generale alla sicurezza sociale.

Con le pertinenti considerazioni della pronuncia impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, anche e soprattutto rispetto alla descrizione delle condizioni di vita dell'imputato, enunciate solo in maniera assertiva e generica.

Ne consegue che quest'ultima doglianza difensiva va ritenuta inammissibile.

4. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Quemalli deve essere rigettato, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente, osservando che la stessa sarebbe frutto di una serie di travisamenti. Si rileva, in primo luogo, che le condotte dell'imputato sarebbero al più inquadrabili nello schema del concorso di persone nel reato, non certo nell'ambito del reato associativo contestato, che peraltro è stato fatto coincidere con la mera esistenza di un nucleo familiare; a ciò si aggiunge che il presunto vertice del sodalizio„ [OSCURATO:PERSONA], ha diffusamente ricostruito le vicissitudini familiari, senza mai fare alcun riferimento, neanche generico, al cognato [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta in ogni caso lo stesso giudizio sull'esistenza dell'associazione, posto che alcuna organizzazione, anche rudimentale, era ravvisabile nel caso di specie, non essendosi considerato, al riguardo, che le intestazioni delle utenze erano riferibili agli stessi soggetti utilizzatori e che l'utilizzo della messaggistica crittografata, all'epoca già in uso, è ampiamente diffusa anche per attività lecite. Quanto poi al tema della fungibilità delle auto con vani occultati usate dagli associati, si obietta che si tratta di una circostanza non pacificamente accertata (gli appartenenti alla famiglia Seferi erano in gran parte proprietari di auto, per cui gli stessi non avevano necessità di scambiarsi le autovetture, che erano peraltro intestate a sé o ai propri genitori), fermo restando che non è stata affatto provata l'effettiva disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di auto modificate. Frutto di travisamento sarebbe anche l'affermazione secondo cui il sodalizio avesse la disponibilità in [OSCURATO:PERSONA] di un immobile adibito a base logistica, non avendo la Corte di appello tenuto conto del fatto che, rispetto alle contestazioni riferite clic presunte importazioni di droga dall'[OSCURATO:PERSONA] (capi 73, 78 e 80), è F-Th intervenuta sentenza assolutoria definitiva, per cui deve ritenersi conclamato che non vi è alcun collegamento tra tale immobile e i presunti traffici illeciti. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, non vi sono riscontr: in ordine aWasserita rilevante disponibilità economica della famiglia Seferi, non avendo alcuna valenza probatoria l'intercettazione richiamata nella sentenza impugnata, che peraltro riguarda Seferi e non l'odierno ricorrente. Circa )poila presunta base logistica individuata nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che il convincimento della Corte territoriale si è fondato su un travisamento delle risultanze probatorie, oltre che su presunti dati di esperienza giudiziaria e di letteratura che sono stati del tutto omessi, risultando in realtà contrario alla logica nascondere dello stupefacente di notevole valore economico in un bosco, peraltro frequentato da cacciatori e raccoglitori di funghi. L'esistenza del pacturn sceleris, in realtà, sarebbe smentita dalla mancanza di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo tra i presunti associati, non potendo' nello specifico attribuirsi alcun ruolo a [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati fine, senza che alcuno dei coimputati, a iniziare da Seferi, abbia fatto il suo nome, essendo del tutto insufficiente il fatto che egli fosse il cognato di Seferi, a fronte del fatto che gli elementi di prova acquisiti non riguardano mai la sua posizione. Con I secondo motivo, la difesa lamenta la mancanza di risposte logiche ed esaurienti da parte della Corte territoriale alle critiche avanzate nell'atto di appello circa la configurabilità dell'elemento soggettivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere nel caso di specie il dolo di partecipazione al reato associativo alla luce delle specifiche deduzioni richiamate nel precedente motivo. Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è la statuizione sull'espulsione dal territorio dello Stato, censurandosi in particolare la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, non avendo trovato alcun riscontro l'asserito asservimento del ricorrente all'associazione e non essendo accettabile alcun automatismo fondato solo sul titolo di reato per cui si procede. La Corte di appello, in realtà, avrebbe dovuto considerare l'esistenza di elementi indicativi della pericolosità sociale dell'imputato, come l'assoluzione dai reati fine, la sua incensuratezza, il comportamento irreprensibile tenuto dopo i fatti con lo svolgimento di attività lavorativa, nonché la sua condizione familiare, avendo Qennalli moglie e figli del tutto estranei alla vicenda che vivono da anni in Italia. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i primi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi immune da censure il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo.Occorre innanzitutto premettere che, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 /di cui al capo 81/deve riteners: definitivamente comprovata, dovendosi richiamare sul punto la sentenza n. 12918 del 9 novembre 2021, dep. 2022, con cui questa Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti in un parallelo giudizio penale. Con tale pronuncia, in particolare, è stata ritenuta corretta l'impostazione seguita dal G.U.P. e dalla Corte di appello, che avevano accertato l'esistenza di un gruppo composto dà albanesi, gruppo che, facendo capo a [OSCURATO:PERSONA], gestiva traffici di stupefacenti avvalendosi di persone legate al capo da vincoli parentali, ossia il figlio [OSCURATO:PERSONA], il nipote [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 19 ss. della richiamata sentenza n. 12918 del 2022). A ciò deve solo aggiungersi che la sentenza impugnata, pur richiamando gli esiti ormai definitivi del parallelo giudizio riguardanti i coimputati del medesimo reato associativo, ha ulteriormente rimarcato (pag. 6-7) che gli elementi investigativi raccolti (accertamenti di P.G. e intercettazioni telefoniche) avevano consentito di delineare una struttura organizzativa predisposta al narcotraffico destinata a durare nel tempo, in cui il vincolo parentale I:ra i sodali, lungi dallo sminuire la affectio societatis, ha in realtà costituito un collante che ha consentito a ogni partecipe di poter confidare sull'apporto fedele e costante degli altri correi. L'attività dell'associazione godevaiperaltroldi consolidati rapporti in [OSCURATO:PERSONA], dove provvedeva all'approvvigionamento dello stupefacente, e poteva contare su una rete di rivenditori in Italia, alcuni peraltro membri della ed. "associazione marocchina" contestata al capo 53, anch'essa oggetto di accertamento definitivo a seguito della sentenza di legittimità n. 12918 del 2022 prima indicata. È stato ;noltre sottolineato dalla Corte territoriale (e prima ancora dal G.U.P.) che l'organizzazione cd. albanese era dotata di una struttura, seppur rudimentale, allestita nella comune consapevolezza degli associati del perseguimento del fine comune sulla base dei singoli contributi resi, potendo il gruppo avvalersi di una serie di veicoli, alcuni dei quali modificati per ricavare vani occulti per nascondere droga e denaro, essendo l'esistenza del patto associativo desumibile del resto sia dalla ripartizione dei compiti daii sodali in vista della realizzazione del fine ultimo, sia dalle modalità esecutive dei reati-fine, ossia dalla ripetitiva importazione di stupefacente dall'estero e dalla sua diffusione nel mercato locale, anche grazie ai consciidati rapporti con i componenti di altro sodalizio criminale. 2. Ciò posto, ritenute non pertinenti le censure dedicate, invero in maniera non specifica, all'esistenza della stessa compagine associativa, oggetto di un accertamento giurisdizionale ormai definitivo, ritiene il Collegio che, anche rispetto ai giudizio sull'appartenenza di Qemallii all'associazione di cui al capo 81, non si ravvisano vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 't Ed invero due conformi sentenze di merito, le.cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina della posizione del ricorrente, all'esito della quale sono pervenuti alla conclusione che [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione del sodalizio, in favore del quale svolgeva il compito di corriere, compiendo viaggi in [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dello stupefacente che poi veniva spacciato in Italia da altri associati. In tal senso, sono stati valorizzati taluni dati di indubbia pregnanza probatoria. Innanzitutto, i giudici di merito (pag. 4 ss. della sentenza del G.U.P. e pag. 9 della decisione impugnata) hanno richiamato i viaggi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nei maggio e nel giugno 2016, dove l'imputato si recò a Rotterdam, città in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva un immobile avendoci vissuto con la famiglia per anni. Ai due viaggi nei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono dedicati i capi di imputazione 78 e 80, dai quali il ricorrente è stato assolto (come sono stati assolti i correi nel parallelo giudizio), essendo dipesa l'assoluzione non dal fatto che i due viaggi sono stati ritenuti non riguardanti il commercio di stupefacenti, ma dal rilievo, quanto ai capo 78, che non era provato che l'importazione del chilo di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] consegnò nel pomeriggio del 21 maggio 2316 a tale Jaber provenisse con certezza dalla possibile consegna della droga evidentemente portata da [OSCURATO:PERSONA] di ritorno quella mattina dall'[OSCURATO:PERSONA] e, quanto al capo 80, dal dubbio circa il fatto che il denaro caricato nell'auto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato al pagamento di una fornitura che si doveva ricevere, o fosse piuttosto il pagamento di una fornitura ricevuta in precedenza, nel quale caso la condotta del ricorrente doveva essere considerata un post factum non punibile. Ora, al di ià dell'esito assolutorio (in forma dubitativa) rispetto a questi due reati fine, rimane il dato, indubbiamente significativo, che può ritenersi comunque provato che [OSCURATO:PERSONA] aveva un rapporto stretto, non solo di tipo parentale, con i tre Safari, tanto è vero che il ricorrente, nel breve periodo oggetto di osservazione, ha effettuato due viaggi in [OSCURATO:PERSONA] che sono risultati chiaramente finalizzati all'importazione di sostanze stupefacenti, circostanza questa che, in maniera non illogica, è stata desunta sia dal tenore dei dialoghi intercorsi nei giorni delle due trasferte tra i sodali (dialoghi riportati nella sentenza di primo grado), sia dalle modalità dei viaggi, essendo emerso, in relazione alla seconda trasferta del giugno 2016, che all'andata [OSCURATO:PERSONA] era partito il 24 giugno con l'auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], al cui interno, in un vano segreto appositamente predisposto, era stato occultato del denaro da Elvi ed [OSCURATO:PERSONA]; è altresì emerso che, una volta in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rinveniva la presenza di un rilevatore GPS, per cui abbandonava l'auto e tornava in treno in Italia, con ciò disveiando l'intendimento dell'imputato di non far ritrovare l'auto modificata. Né del resto, nel corso del giudizio, l'imputato ha fornito una spiegazione alternativa circa a causale dei due viaggi, che, seppure non riferibili con il necessario grado di certezza alle specifiche condotte illecite contestate, rimandano comunque, chiaramente, a un modus agendi tipico di un corriere che si reca all'estero per procurarsi la droga da smerciare poi nel territorio nazionale. Non è peraltro dirimente l'intervenuta assoluzione dell'imputato dai due reati-fine ascrittigli, avendo questa Corte più volte precisato (cfr. Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 28C703-02 e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710) che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ,ai "reati fine", fermo restando che, nel caso di specie, le vicende cristallizzate ai capi 78 e 80, pur se ritenute prive di rilievo penale per la mancanza di prova certa circa la riferibilità dei fatti a traffici specifici, sono state ritenute comunque idonee a delineare l'asservimento di Quemalli alle dinamiche associative, rivelando le due trasferte olandesi dell'imputato, peraltro ravvicinate temporalmente, la sua propensione a curare gli approvvigionamenti di droga per conto del sodalizio, tenuto conto sia del contesto generale che dei modi peculiari in cui sono avvenuti i due viaggi, oltre che dei rapporti interpersonali con gli altri associati. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha poi sottolineato la non decisività del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel separato procedimento, non abbia fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], pur riferendo della partecipazione degli altri coimputati, non potendosi da ciò desumere l'estraneità dell'imputato all'associazione, posto che in quella sede non fu chiesto al capo del sodalizio di soffermarsi sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], né del resto Seferi ha escluso, in maniera implicita o esplicita, l'apporto del ricorrente al gruppo criminale da lui diretto, essendo invece ben più significativo che, nella conversazione di cui al progr. 60 del 27 febbraio 2016 (richiamata dal G.U.P. a pag. 23 della decisione di primo grado e dalla Corte ci appello a pag. 11 della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], evidenzia il coinvolgimento del cognato (fratello della moglie [OSCURATO:PERSONA]) quale corriere per i trasporti dall'[OSCURATO:PERSONA] di quantitativi di cocaina, ciò circa tre mesi prima dei viaggi di maggio e giugno 2016. Allo stesso modo, non è stata ritenuta rilevante la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], in uso a [OSCURATO:PERSONA], non presentasse modifiche quando è stata fermata dalle Autorità tedesche, atteso che tale autovettura non risulta tra quelle uti!izzate dal sodalizio al momento delle indagini, avendo invece l'imputato usato la [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in uso proprio a lui e messa a disposizione del sodalizio per approntarla al fine di compiere i viaggi in [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che un ulteriore vano nascosto, dove fu occultata la somma di 56.000 euro, è stato rinvenuto all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente e moglie di [OSCURATO:PERSONA].2.1. In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo dell'imputato operata nelle due sentenze di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente (e parziale) lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2.2. Resta solo da aggiungere che le censure in punto di travisamento non risultano meritevoli di accoglimento, scontando il ricorso evidenti limiti sia di autosufficienza, sia di specificità, non risultando allegate al ricorso le fonti probatorie il cui contenuto si assume travisato (aspetto questo di per sé già dirimente) e non essendo stata sufficientemente illustrata l'idoneità delle circostanze ritenute travisate a disarticolare la tenuta logica della sentenza impugnata in rapporto a queila di primo grado, dovendosi in tal senso richiamare i principi formulati sul punto da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente .o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o dei dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, profili questi non ravvisabili nel caso di specie, fermo restando c:he, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritarnente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. in termini Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777). 3. Il terzo motivo di ricorso è infine inammissibile. Ed invero, rispetto alla statuizione riguardante l'espulsione dell'imputato dal territorio nazionale ex art. 235 cod. pen. e 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte territoriale (pag. 11 della sentenza impugnata) ha condiviso il giudizio di pericolosità operato dal primo giudice, fondato, in maniera non illogica, sulla gravità delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur mettendosi a disposizione del gruppo criminale per effettuare il ruolo di corriere solo in poche occasioni (il che ha consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche), non aveva tuttavia manifestato alcuna rimostranza alcuna, adempiendo senza scrupoli ai compiti assegnatigli dall'organizzazione, dando prova di un elevato grado di fedeltà al sodalizio; a ciò è stato poi aggiunto l'ulteriore rilievo che la difesa, nell'atto di appello, non aveva indicato gli elementi che connoterebbero la condizione familiare dell'imputato e che avrebbero giustificato un bilanciamento comparativo favorevole rispetto all'interesse generale alla sicurezza sociale. Con le pertinenti considerazioni della pronuncia impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, anche e soprattutto rispetto alla descrizione delle condizioni di vita dell'imputato, enunciate solo in maniera assertiva e generica. Ne consegue che quest'ultima doglianza difensiva va ritenuta inammissibile. 4. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Quemalli deve essere rigettato, c
Sentenza Cassazione n. 36184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris