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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48075/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 febbraio 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv. e 628, commi 1 e 2, cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed il travisamento della prova in relazione alla individuazione fotografica della ricorrente, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori richiamati sul punto dai giudici di merito.

In particolare, la Corte territoriale ha legittimamente fondato l'affermazione di colpevolezza della prevenuta sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili e corroborate da risconti esterni (quali il ritrovamento di orecchini ritenuti identici, per forma e colore, a quelli indossati dalla ricorrente nella foto segnaletica).

Ebbene, la parte lesa in sede dibattimentale confermava con precisione, nonostante l'età avanzata, il riconoscimento anteriormente avvenuto tramite individuazione fotografica della ricorrente, già conosciuta dalla vittima.

Pertanto, il supposto travisamento della prova, oltre ad essere privo della necessaria specificità e puntualità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), risulta basato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata). ritenuto che le anche ulteriori doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto smentite dalla lettura della pronuncia impugnata, che risulta sul punto corredata da un apparato argomentativo coerente e scevro da vizi logici.

In particolare, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle generiche invocate e confermato il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, correttamente operando una valutazione complessiva del disvalore del fatto di reato alla luce della plurioffensività della fattispecie integrata, e dunque facendo riferimento sia alla gravità del reato per l'intensità della minaccia, effettuata nei confronti di una persona anziana, sia alla capacità a delinquere della prevenuta desunta dal certificato penale (pag. 7 della pronuncia impugnata).

Peraltro, in tale prospettiva rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale le statuizioni relative alla concessione delle generiche ed al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice del merito, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come avvenuto nel caso di specie; osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 febbraio 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv. e 628, commi 1 e 2, cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed il travisamento della prova in relazione alla individuazione fotografica della ricorrente, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori richiamati sul punto dai giudici di merito. In particolare, la Corte territoriale ha legittimamente fondato l'affermazione di colpevolezza della prevenuta sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili e corroborate da risconti esterni (quali il ritrovamento di orecchini ritenuti identici, per forma e colore, a quelli indossati dalla ricorrente nella foto segnaletica). Ebbene, la parte lesa in sede dibattimentale confermava con precisione, nonostante l'età avanzata, il riconoscimento anteriormente avvenuto tramite individuazione fotografica della ricorrente, già conosciuta dalla vittima. Pertanto, il supposto travisamento della prova, oltre ad essere privo della necessaria specificità e puntualità (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Rv. 234099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), risulta basato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata). ritenuto che le anche ulteriori doglianze, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., sono manifestamente infondate in quanto smentite dalla lettura della pronuncia impugnata, che risulta sul punto corredata da un apparato argomentativo coerente e scevro da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha motivato il diniego delle generiche invocate e confermato il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice, correttamente operando una valutazione complessiva del disvalore del fatto di reato alla luce della plurioffensività della fattispecie integrata, e dunque facendo riferimento sia alla gravità del reato per l'intensità della minaccia, effettuata nei confronti di una persona anziana, sia alla capacità a delinquere della prevenuta desunta dal certificato penale (pag. 7 della pronuncia impugnata). Peraltro, in tale prospettiva rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale le statuizioni relative alla concessione delle generiche ed al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice del merito, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Rv. 270450; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come avvenuto nel caso di specie; osservato, peraltro, che le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2
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