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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 1993

Cassazione n. 34187/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]3RESE Silvio, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preiiminari dei Tribunaie cii Saierno il 30/11/2022 eci eseguita li 02/12/2022.

1.1. Il provvedimento cautelare consegue alle seguenti contestazioni: - reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della associazione di tipo mafioso denominata dan FEZZA-[OSCURATO:PERSONA], rivestendo nella stessa un ruolo operativo, occupandosi principalmente della consegna dello stupefacente, dei ritiro delle somme di denaro provento di estorsioni, nonché svolgendo funzione di "picchiatore" nei confronti di quei soggetti accusati, a vario titolo, dai vertici del sodalizio di non rispettare le regole imposte; associazione aggravata dalla disponibilità e claii uso delle armi e di materie esplodenti per ii conseguimento delle finalità, oltre che dal finanziamento delle attività economiche controllate dagli associati con il profitto dei delitti commessi; - reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri in Un sodalizio finalizzato di traffico deiie sostanze stupefacenti, denominato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale imponevano il prezzo di acquisto, i tempi di approvvigionamento ed il rifornimento esclusivo delle piazze di spaccio ubicate nel territorio di Pagani, in particolare occupandosi della consegna dello stupefacente e dei recupero, attuato con modalità violente, dei crediti derivanti dalla fornitura di droga ai principali gestori delle piazze di spaccio impiantate in territorio appartenente al Comune di Pagani, nonché dal pagamento di tangenti; con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, oltre che del fine di agevolazione della sopra detta associazione mafiosa; - reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni: a) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 600 grammi, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 30.000,00; b) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 150 grammi, al prezzo di euro 7.000,00, con cadenza settimanale; c) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 300 grammi, dietro corrispettivo di euro 15.000,00; d) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 600 grammi, al prezzo di euro 55,00 al grammo; e) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 300 grammi, al prezzo di euro 15.000,00.1.2.

Il provvedimento restrittivo della libertà personale si fonda sugli esiti di una attività investigativa, svoita dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e dalla Polizia di Stato di Salerno, nel corso della quale venivano raccolti elementi di gravità indiziaria a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente.

Tali elementi erano costituiti da intercettazioni ambientali e riscontri sul territorio, nonché dalle dichiarazioni rese da coiiaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), daiie sommarie informazioni assunte da vari soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. atto. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata assenza di gravi indizi di colpevolezza, inosservanza e/o erronea applicazione di norma penale ex art. 606, comma i, lett. b) cod. proc. pen., in relazione airart. 416-bis cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale sanzionata ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273-292, comma 2 cod. proc. pen., difetto di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari desume la sussistenza della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento soltanto alle risultanze concernenti i reati in materia di stupefacenti, non risultando contestato altro reato scopo riconducibile all'oggetto cieirassociazione camorristica.

Nell'ordinanza applicativa, dunque, il ruolo operativo individuato a carico dell'indagato è limitato alle sole attività di consegna della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], nonché al successivo ritiro del corrispondente prezzo di vendita.

L'apporto offerto daiirindagato, iaddove si prescinda daiie generiche dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e si tengano presenti gli esiti dell'attività di intercettazione, pare inoltre estremamente circoscritto nel tempo.

In buona sostanza, il Tribunale del riesame ha introdotto un incongruo automatismo, consistente nei ritenere che la gravità indiziaria inerente alle ipotesi delittuose ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestate sub 19) della rubrica, possa fondare la partecipazione dell'Attianese anche all'associazione dedita al narcotraffico, contestata al capo 18); sempre in virtù di tale meccanismo di immediata derivazione concettuale, questruitima immediatamente radicherebbe anche l'adesione dell'indagato al sodalizio camorristico contestato sub 1), nonostante il ruolo dell'Attianese debba essere circoscritto - secondo lo stesso Tribunale - al solo settore del traffico di stupefacenti.

Il divieto di bis in idem impone, però, di ritenere che ia carenza di condotte che, oltrepassando ii campo del traffico di sostanze stupefacenti, si rifletta in settori illeciti di operatività cieWassociazione criminosa, debba portare ad escludere la possibilità di ritenere integrata anche la condotta associativa di carattere mafioso.

Nella sostanza, si contesta l'operazione di meccanicistica traslazione, del quadro indiziario inerente ai reati in materia di stupefacenti, al reato associativo camorristico, in relazione al quale non si individua - nei fatti indicati - Una autonoma valenza indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata assenza di gravi indizi di colpevolezza, inosservanza e/o erronea applicazione di norma penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, inosservanza di norma processuale sanzionata ex art. 606, COMnld i, iett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273-292, comma 2 cod. proc. pen., difetto di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. r.eauetca cauuet,wri0 il yluum—ev • :ii .4; [OSCURATO:PERSONA] 91eiv 11.0 111414101 la I VI I I IlJICILV [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato, con riferimento al reato sub 18) della rubrica.

La condotta di mero, occasionale accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], negli accessi di questi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], finalizzati alla consegna di sostanza stupefacente t/ al i ititi) ljC1 I Cid LiVU pf CLLU, 11011 pUo Lostituiit IMOVd denti [OSCURATO:PERSONA].Z.d - tjd parte dell'Attianese - di offrire un efficiente apporto causale, rispetto alla realizzazione degli scopi del sodalizio dedito al traffico delle sostanze stupefacenti.

Il Tribunale del riesame, invece, mostra di far derivare la partecipazione del ricorrente aii'associazione ex art. 74 O.V.K. 309 dei 1990, in via automatica, dai ritenuto coinvolgimento del soggetto in taluni episodi di cessione di sostanza stupefacente, peraltro circoscritti entro un limitato arco temporale e commessi a vantaggio di un unico acquirente.

In definitiva, il motivo è incentrato suirdssenza di gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, oltre che sul corrispondente vizio della motivazione, in ordine all'individuazione del reato associativo inerente al narcotraffico. 3.

Il Procuratore generale concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro ii perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa irattendibiiità delle fonti e ia riievanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n.

L099Z uei ZWUD/ZU13, I idfld, Rv. 255460).

Quanto di iiniiu dei sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di coipevoiezza, o assenza deiie esigenze cauteiari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dai giudice di merito b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata airuclienza ex art. 309 cuci. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01).

Tanto premesso in punto di corretto inquadramento in diritto delle questioni dedotte, può passarsi all'analisi specifica delle singole censure.

3. Il Tribunale di Salerno - in sede di riesame - ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale.

Questi aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, come detto in ordine ai reati di partecipazione ad associazione camorristica [segnatamente, all'organizzazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], contestata sub 1)], di partecipazione alla parallela associazione dedita al narcotraffico [contestata sub 18)] nonché di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina [fatto contestato sub 19)].

La questione posta dalla difesa, in primo luogo, è quella inerente aiia asserita duplicazione della valenza indiziaria di determinati elementi di valutazione e conoscenza; tale gravità indiziaria ricorrerebbe - in ipotesi difensiva - con esclusivo riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

La denunciata duplicazione si sarebbe realizzata, dunque, tanto con riferimento alla fattispecie associativa del narcotraffico (tema sussunto nel secondo motivo di ricorso) quanto - a fortiori - per ciò che attiene al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (tale è l'essenza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso).

4. Con la prima doglianza, allora, la difesa si duole di una sostanziale violazione del divieto di bis in idem, contestando il procedimento concettuale di automatica trasmigrazione, del quadro indiziario emerso in relazione ai delitti in materia di stupefacenti, ai reato associativo camorristico. 4.1.

Il principio di diritto che governa la materia dei rapporti esistenti - sotto il profilo indiziario - fra le due fattispecie associative, è così cristallizzato, nella giurisprudenza di legittimità: «I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583; si potrà vedere anche Sez. 6, n. 31908 dei 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469, la quale ha chiarito come sia pienamente configurabile il concorso tra i due delitti, allorquando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo, che appaia specificamente funzionale al narcotraffico; si veda, infine, Sez.

U, n. 1149 dei 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883, che ha così statuito: «I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione dì reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi»).

Trattasi di una linea interpretativa pacifica e costante, che delinea in maniera estremamente chiara quale sia il metro da adottare, nell'accostarsi alla specifica tematica.

4.2. Muovendo dal pertinente rilievo della piena conciliabilità accu atoria, tra l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'associazione criminosa sanzionata dall'art. 74 d.P.R. 309 dei 1990, la decisione impugnata ha proceduto alla doviziosa rilettura delle risultanze processuali sin qui emerse, alla luce delle osservazioni critiche difensive; è in tal modo pervenuta - all'esito di una più che esaustiva analisi, rigorosamente ancorata ai dati dimostrativi raccolti - alle medesime conclusioni sussunte nell'ordinanza genetica, in ordine alla sussistenza ed operatività di entrambe le tipologie associative, scandite dai canoni della continuità spazio-temporale e della stabilità modale e referenziale, quanto ai contegni illeciti che ne costituiscono attuazione.

L'asse portante dell'impianto accusatorio, vaiidato dai Giudice per le indagini preliminari e dai Tribunale dei riesame, è rappresentato dalle dichiarazioni promananti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], alle quali si affiancano le rilevanti verifiche ottenute, attraverso l'attività di captazione telefonica e ambientale.

4.3. Deve ribadirsi, peraltro, che l'assetto organizzativo di un sodalizio deputato al traffico di stupefacenti presenta - stando a quanto ripetutamente affermato da questa Corte - segni distintivi più sfumati, rispetto ad apparati criminali di diversa natura.

Viene in tal caso privilegiata - più che rigidi schemi gerarchici, distinti mediante l'attribuzione di ruoli funzionali fissi, in capo a ciascun membro - la sfera delle relazioni reciproche e incrociate, tra i diversi consociati.

Nondimeno, l'ordinanza impugnata dimostra come l'associazione delinquenziale per cui si procede non possa riduttivarnente essere considerata - secondo la tesi propugnata dalla difesa - alla stregua di un aggregato estemporaneo o precario, composto da soggetti mossi da autonomi e utilitaristici interessi, o da momentanee ed effimere logiche comportamentali.

Nel provvedimento oggetto di ricorso, al contrario, vengono posti bene in risalto i contenuti dei dialoghi intercettati che, depurati dell'eloquio inevitabilmente criptico e brachilogico adoperato, sono ampiamente evocativi dell'esistenza di un unico condiviso progetto, nonché della diretta cointeressenza di ciascun soggetto, verso la realizzazione organizzata delle attività illecita.

4.4. Il Tribunale dei riesame, inoltre, mostra di saper fare buon governo dei principi di diritto sopra enucleati; emerge palese, quindi, l'infondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui la prospettazione della gravità indiziaria inerente al reato associativo camorristico si sia esaurita - in modo non consentito - ai semplice richiamo degli elementi propriamente relativi alla violazione della disciplina in materia di stupefacenti.

Nel provvedimento impugnato, al contrario, tali profili vengono tra loro nettamente distinti.

Attraverso il coordinamento teorico degli elementi investigativi emersi, oltre che grazie alla ricostruzione storica e oggettiva dei vari reati scopo dell'organizzazione - fra i quali le condotte di natura estorsive e intimidatoria, nonché le infiltrazioni nel tessuto economico locale - è stata ricostruita l'operatività, nei territorio di Pagani, dei clan Fezza-[OSCURATO:PERSONA].

Ti narcotraffico costituiva quindi parte integrante, sebbene non esclusiva, dell'attività della più ampia organizzazione.

E in tale ambito, emergeva la figura dell'Attianese, quale soggetto incaricato della consegna e del ritiro dello stupefacente, oltre che della riscossione dei vari corrispettivi.

Sottolinea il Tribunale dei riesame come, proprio in tale contesto, sia emersa la evidente connotazione camorristica delle condotte serbate, nonché il ricorso alla forza di intimidazione derivante dall'appartenenza al sodalizio.

Gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica hanno condotto ii Tribunale del riesame, dunque, a ritenere la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, al cui vertice era collocata proprio la sovraordinata organizzazione di tipo camorristico retta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale sodalizio gestiva il traffico di stupefacenti nella zona "di competenza", giovandosi di modalità operative di tipico stampo camorristico, così imponendo le proprie forniture agli spacciatori attivi sul territorio.

A partire dagli inizi del 2021, il sodalizio prendeva a imporre il pagamento di una tangente mensile di importo variabile, la cui mancata corresponsione scatenava violente ritorsioni.

Attianese, in tale struttura, ricopriva il ruolo di soggetto incaricato sia della consegna della sostanza stupefacente, sia delle collaterali attività di recupero dei crediti e gestione dei proventi.

A fondamento di tale costrutto accusatorio, l'ordinanza cautelare genetica e il provvedimento del Tribunale del riesame ponevano le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (nel corso di plurimi interrogatori, resi nei giorni 27/09/2021, 29/07/2021, 06/10/2021 e 18/03/2022), nonché - in veste di riscontro esterno e individualizzante - ii nutrito e particolareggiato compendio captativo.

4.5. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame si rivela, sul punto specifico, esaustiva e convincente, oltre che ricca di argomentazioni, coerente e priva di fratture logiche di qualsivoglia genere.

Un apparato motivazionale, quindi, destinato a rimanere immune da qualsiasi stigma in sede di legittimità.

5. Con il secondo motivo, si contesta la ritenuta gravità indiziarla, relativamente aii'incoipazione attinente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Contrariamente alla prospettazione difensiva, però, il Tribunale del riesame ha ricostruito in maniera estremamente dettagliata e coerente le ragioni della ritenuta intraneità dell'Attianese, rispetto ai sodalizio dedito ai traffico di sostanze stupefacenti, esplicitandone efficacemente il ruolo e il contributo ausalmente efficiente, in correlazione all'operatività dell'organizzazione.

Dalle dichiarazioni ripetutamente rese ad opera dei succitato [OSCURATO:PERSONA] - confortate dai contenuto delle intercettazioni, in veste di riscontro estrinseco e individualizzante - il Tribunale del riesame ha desunto, infatti, come il ricorrente svolgesse, all'interno del clan, la funzione di soggetto incaricato delle consegne di sostanza stupefacente, nonché della successiva riscossione dei crediti.

5.1. La lettura riduttiva e atomistica prospettata dalla difesa in relazione a tali dati e, in particolare, in ordine alle singole forniture di sostanza stupefacente effettuate al [OSCURATO:PERSONA] (lettura che era stata proposta già in sede di gravame, venendo reiterata, poi, in sede di giudizio di legittimità) risulta ampiamente analizzata, nel provvedimento impugnato e rigettata con ricchezza di deduzioni.

Le singole cessioni, dunque, non si presentano quali episodi tra loro slegati e frutto di determinazioni estemporanee; essi rappresentano, al contrario, l'espressione del precipuo ruolo svolto dai soggetto, all'interno dell'organizzazione di appartenenza.

Il Tribunale del riesame, infatti, chiarisce come l'Attianese venisse incaricato dall'associazione di entrare in contatto con i singoli spacciatori operanti sul territorio, onde domandare a tutti - anche mediante l'adozione di tecniche di chiaro stampo camorristico (minaccia di non far proseguire l'attività e invito a rivolgersi agli usurai, in caso di indisponibilità del denaro occorrente) - il versamento delle somme dovute.

Anche su tale punto specifico, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame si rivela ampia e convincente, oltre che dotata di una ferrea intelaiatura logica e conforme ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

5.2. Basta qui solo aggiungere che, nel rispetto del principio di devolutività, non possono certo sottoporsi a settoriali e specifiche verifiche di pertinenza e logicità i passaggi argomentativi, che esprimono l'analisi valutativa delle evenienze emergenti dai dialoghi intercettati e dei concludenti contegni assunti da ciascun ricorrente.

Lo stesso ricorso, del resto, si astiene dal censurare tali specifici passaggi, limitandosi ad una critica tanto generale, quanto distonica rispetto alle conclusioni interpretative e logiche sussunte nell'impugnata decisione.

Decisione che ha correttamente insistito sui caratteri di permanenza e stabilità dell'azione illecita del gruppo criminoso, in continua espansione e avvinto da un vincolo di solidarietà nella comune conduzione dei traffici illeciti Non vi è chi non rilevi, inoltre, che - se l'accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale - la linea di demarcazione tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuaie non può che essere individuata proprio nell'indispensabile connotazione dell'accordo associativo penalmente rilevante, secondo i crismi della permanenza costitutiva del sodalizio, ossia con i caratteri di un assetto stabile, nel quale i singoli associati, come appunto nei caso in disamina, divengono, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti, parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti.

5.3. Merita aggiungere, da un lato, che il delitto di partecipazione aii'associazione ex ari. 74 d.P.R. 309 dei 1990 si atteggia quale reato d rorma libera (sarebbe a dire che qualsiasi condotta, con qualsiasi modalità attuata, a patto che sia causalmente correlata all'evento tipico, assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa); dall'altro che, ai fini della configurazione deii'associazione de qua, accanto aiia specificità dei reati fine, non è necessaria la sussistenza di una struttura organizzativa particolarmente articolata e complessa, oltre che dotata di disponibilità finanziarie e strumentali, dal momento che è sufficiente anche una pur rudimentale predisposizione di mezzi, a condizione che questi appaiano in concreto idonei alla reaiizzazione degli scopi associativi, secondo i crismi della almeno tendenziale stabilità temporale del progetto delinquenziale.

Tratti e connotazioni che sicuramente appartengono, come ben messo in rilievo dalla impugnata ordinanza, all'aggregazione criminale per cui si procede.

In definitiva, nemmeno la seconda dogiianza difensiva merita accoglimento.

6. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuaii.

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]3RESE Silvio, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preiiminari dei Tribunaie cii Saierno il 30/11/2022 eci eseguita li 02/12/2022. 1.1. Il provvedimento cautelare consegue alle seguenti contestazioni: - reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della associazione di tipo mafioso denominata dan FEZZA-[OSCURATO:PERSONA], rivestendo nella stessa un ruolo operativo, occupandosi principalmente della consegna dello stupefacente, dei ritiro delle somme di denaro provento di estorsioni, nonché svolgendo funzione di "picchiatore" nei confronti di quei soggetti accusati, a vario titolo, dai vertici del sodalizio di non rispettare le regole imposte; associazione aggravata dalla disponibilità e claii uso delle armi e di materie esplodenti per ii conseguimento delle finalità, oltre che dal finanziamento delle attività economiche controllate dagli associati con il profitto dei delitti commessi; - reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per essersi associato con altri in Un sodalizio finalizzato di traffico deiie sostanze stupefacenti, denominato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del quale imponevano il prezzo di acquisto, i tempi di approvvigionamento ed il rifornimento esclusivo delle piazze di spaccio ubicate nel territorio di Pagani, in particolare occupandosi della consegna dello stupefacente e dei recupero, attuato con modalità violente, dei crediti derivanti dalla fornitura di droga ai principali gestori delle piazze di spaccio impiantate in territorio appartenente al Comune di Pagani, nonché dal pagamento di tangenti; con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, oltre che del fine di agevolazione della sopra detta associazione mafiosa; - reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni: a) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 600 grammi, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 30.000,00; b) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 150 grammi, al prezzo di euro 7.000,00, con cadenza settimanale; c) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 300 grammi, dietro corrispettivo di euro 15.000,00; d) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 600 grammi, al prezzo di euro 55,00 al grammo; e) sostanza stupefacente del tipo cocaina, per una quantità di 300 grammi, al prezzo di euro 15.000,00.1.2. Il provvedimento restrittivo della libertà personale si fonda sugli esiti di una attività investigativa, svoita dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e dalla Polizia di Stato di Salerno, nel corso della quale venivano raccolti elementi di gravità indiziaria a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente. Tali elementi erano costituiti da intercettazioni ambientali e riscontri sul territorio, nonché dalle dichiarazioni rese da coiiaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), daiie sommarie informazioni assunte da vari soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. atto. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata assenza di gravi indizi di colpevolezza, inosservanza e/o erronea applicazione di norma penale ex art. 606, comma i, lett. b) cod. proc. pen., in relazione airart. 416-bis cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale sanzionata ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273-292, comma 2 cod. proc. pen., difetto di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari desume la sussistenza della gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento soltanto alle risultanze concernenti i reati in materia di stupefacenti, non risultando contestato altro reato scopo riconducibile all'oggetto cieirassociazione camorristica. Nell'ordinanza applicativa, dunque, il ruolo operativo individuato a carico dell'indagato è limitato alle sole attività di consegna della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], nonché al successivo ritiro del corrispondente prezzo di vendita. L'apporto offerto daiirindagato, iaddove si prescinda daiie generiche dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e si tengano presenti gli esiti dell'attività di intercettazione, pare inoltre estremamente circoscritto nel tempo. In buona sostanza, il Tribunale del riesame ha introdotto un incongruo automatismo, consistente nei ritenere che la gravità indiziaria inerente alle ipotesi delittuose ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestate sub 19) della rubrica, possa fondare la partecipazione dell'Attianese anche all'associazione dedita al narcotraffico, contestata al capo 18); sempre in virtù di tale meccanismo di immediata derivazione concettuale, questruitima immediatamente radicherebbe anche l'adesione dell'indagato al sodalizio camorristico contestato sub 1), nonostante il ruolo dell'Attianese debba essere circoscritto - secondo lo stesso Tribunale - al solo settore del traffico di stupefacenti. Il divieto di bis in idem impone, però, di ritenere che ia carenza di condotte che, oltrepassando ii campo del traffico di sostanze stupefacenti, si rifletta in settori illeciti di operatività cieWassociazione criminosa, debba portare ad escludere la possibilità di ritenere integrata anche la condotta associativa di carattere mafioso. Nella sostanza, si contesta l'operazione di meccanicistica traslazione, del quadro indiziario inerente ai reati in materia di stupefacenti, al reato associativo camorristico, in relazione al quale non si individua - nei fatti indicati - Una autonoma valenza indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata assenza di gravi indizi di colpevolezza, inosservanza e/o erronea applicazione di norma penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, inosservanza di norma processuale sanzionata ex art. 606, COMnld i, iett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273-292, comma 2 cod. proc. pen., difetto di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. r.eauetca cauuet,wri0 il yluum—ev • :ii .4; [OSCURATO:PERSONA] 91eiv 11.0 111414101 la I VI I I IlJICILV [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato, con riferimento al reato sub 18) della rubrica. La condotta di mero, occasionale accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], negli accessi di questi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], finalizzati alla consegna di sostanza stupefacente t/ al i ititi) ljC1 I Cid LiVU pf CLLU, 11011 pUo Lostituiit IMOVd denti [OSCURATO:PERSONA].Z.d - tjd parte dell'Attianese - di offrire un efficiente apporto causale, rispetto alla realizzazione degli scopi del sodalizio dedito al traffico delle sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame, invece, mostra di far derivare la partecipazione del ricorrente aii'associazione ex art. 74 O.V.K. 309 dei 1990, in via automatica, dai ritenuto coinvolgimento del soggetto in taluni episodi di cessione di sostanza stupefacente, peraltro circoscritti entro un limitato arco temporale e commessi a vantaggio di un unico acquirente. In definitiva, il motivo è incentrato suirdssenza di gravi indizi di colpevolezza, con riferimento all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, oltre che sul corrispondente vizio della motivazione, in ordine all'individuazione del reato associativo inerente al narcotraffico. 3. Il Procuratore generale concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate dalla difesa deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro ii perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa irattendibiiità delle fonti e ia riievanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. L099Z uei ZWUD/ZU13, I idfld, Rv. 255460). Quanto di iiniiu dei sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di coipevoiezza, o assenza deiie esigenze cauteiari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dai giudice di merito b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata airuclienza ex art. 309 cuci. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Tanto premesso in punto di corretto inquadramento in diritto delle questioni dedotte, può passarsi all'analisi specifica delle singole censure. 3. Il Tribunale di Salerno - in sede di riesame - ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Questi aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, come detto in ordine ai reati di partecipazione ad associazione camorristica [segnatamente, all'organizzazione denominata clan [OSCURATO:PERSONA], contestata sub 1)], di partecipazione alla parallela associazione dedita al narcotraffico [contestata sub 18)] nonché di cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina [fatto contestato sub 19)]. La questione posta dalla difesa, in primo luogo, è quella inerente aiia asserita duplicazione della valenza indiziaria di determinati elementi di valutazione e conoscenza; tale gravità indiziaria ricorrerebbe - in ipotesi difensiva - con esclusivo riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. La denunciata duplicazione si sarebbe realizzata, dunque, tanto con riferimento alla fattispecie associativa del narcotraffico (tema sussunto nel secondo motivo di ricorso) quanto - a fortiori - per ciò che attiene al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (tale è l'essenza delle censure contenute nel primo motivo di ricorso). 4. Con la prima doglianza, allora, la difesa si duole di una sostanziale violazione del divieto di bis in idem, contestando il procedimento concettuale di automatica trasmigrazione, del quadro indiziario emerso in relazione ai delitti in materia di stupefacenti, ai reato associativo camorristico. 4.1. Il principio di diritto che governa la materia dei rapporti esistenti - sotto il profilo indiziario - fra le due fattispecie associative, è così cristallizzato, nella giurisprudenza di legittimità: «I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi» (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583; si potrà vedere anche Sez. 6, n. 31908 dei 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469, la quale ha chiarito come sia pienamente configurabile il concorso tra i due delitti, allorquando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo, che appaia specificamente funzionale al narcotraffico; si veda, infine, Sez. U, n. 1149 dei 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883, che ha così statuito: «I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione dì reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi»). Trattasi di una linea interpretativa pacifica e costante, che delinea in maniera estremamente chiara quale sia il metro da adottare, nell'accostarsi alla specifica tematica. 4.2. Muovendo dal pertinente rilievo della piena conciliabilità accu atoria, tra l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'associazione criminosa sanzionata dall'art. 74 d.P.R. 309 dei 1990, la decisione impugnata ha proceduto alla doviziosa rilettura delle risultanze processuali sin qui emerse, alla luce delle osservazioni critiche difensive; è in tal modo pervenuta - all'esito di una più che esaustiva analisi, rigorosamente ancorata ai dati dimostrativi raccolti - alle medesime conclusioni sussunte nell'ordinanza genetica, in ordine alla sussistenza ed operatività di entrambe le tipologie associative, scandite dai canoni della continuità spazio-temporale e della stabilità modale e referenziale, quanto ai contegni illeciti che ne costituiscono attuazione. L'asse portante dell'impianto accusatorio, vaiidato dai Giudice per le indagini preliminari e dai Tribunale dei riesame, è rappresentato dalle dichiarazioni promananti dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], alle quali si affiancano le rilevanti verifiche ottenute, attraverso l'attività di captazione telefonica e ambientale. 4.3. Deve ribadirsi, peraltro, che l'assetto organizzativo di un sodalizio deputato al traffico di stupefacenti presenta - stando a quanto ripetutamente affermato da questa Corte - segni distintivi più sfumati, rispetto ad apparati criminali di diversa natura. Viene in tal caso privilegiata - più che rigidi schemi gerarchici, distinti mediante l'attribuzione di ruoli funzionali fissi, in capo a ciascun membro - la sfera delle relazioni reciproche e incrociate, tra i diversi consociati. Nondimeno, l'ordinanza impugnata dimostra come l'associazione delinquenziale per cui si procede non possa riduttivarnente essere considerata - secondo la tesi propugnata dalla difesa - alla stregua di un aggregato estemporaneo o precario, composto da soggetti mossi da autonomi e utilitaristici interessi, o da momentanee ed effimere logiche comportamentali. Nel provvedimento oggetto di ricorso, al contrario, vengono posti bene in risalto i contenuti dei dialoghi intercettati che, depurati dell'eloquio inevitabilmente criptico e brachilogico adoperato, sono ampiamente evocativi dell'esistenza di un unico condiviso progetto, nonché della diretta cointeressenza di ciascun soggetto, verso la realizzazione organizzata delle attività illecita. 4.4. Il Tribunale dei riesame, inoltre, mostra di saper fare buon governo dei principi di diritto sopra enucleati; emerge palese, quindi, l'infondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui la prospettazione della gravità indiziaria inerente al reato associativo camorristico si sia esaurita - in modo non consentito - ai semplice richiamo degli elementi propriamente relativi alla violazione della disciplina in materia di stupefacenti. Nel provvedimento impugnato, al contrario, tali profili vengono tra loro nettamente distinti. Attraverso il coordinamento teorico degli elementi investigativi emersi, oltre che grazie alla ricostruzione storica e oggettiva dei vari reati scopo dell'organizzazione - fra i quali le condotte di natura estorsive e intimidatoria, nonché le infiltrazioni nel tessuto economico locale - è stata ricostruita l'operatività, nei territorio di Pagani, dei clan Fezza-[OSCURATO:PERSONA]. Ti narcotraffico costituiva quindi parte integrante, sebbene non esclusiva, dell'attività della più ampia organizzazione. E in tale ambito, emergeva la figura dell'Attianese, quale soggetto incaricato della consegna e del ritiro dello stupefacente, oltre che della riscossione dei vari corrispettivi. Sottolinea il Tribunale dei riesame come, proprio in tale contesto, sia emersa la evidente connotazione camorristica delle condotte serbate, nonché il ricorso alla forza di intimidazione derivante dall'appartenenza al sodalizio. Gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza genetica hanno condotto ii Tribunale del riesame, dunque, a ritenere la sussistenza di una associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, al cui vertice era collocata proprio la sovraordinata organizzazione di tipo camorristico retta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale sodalizio gestiva il traffico di stupefacenti nella zona "di competenza", giovandosi di modalità operative di tipico stampo camorristico, così imponendo le proprie forniture agli spacciatori attivi sul territorio. A partire dagli inizi del 2021, il sodalizio prendeva a imporre il pagamento di una tangente mensile di importo variabile, la cui mancata corresponsione scatenava violente ritorsioni. Attianese, in tale struttura, ricopriva il ruolo di soggetto incaricato sia della consegna della sostanza stupefacente, sia delle collaterali attività di recupero dei crediti e gestione dei proventi. A fondamento di tale costrutto accusatorio, l'ordinanza cautelare genetica e il provvedimento del Tribunale del riesame ponevano le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (nel corso di plurimi interrogatori, resi nei giorni 27/09/2021, 29/07/2021, 06/10/2021 e 18/03/2022), nonché - in veste di riscontro esterno e individualizzante - ii nutrito e particolareggiato compendio captativo. 4.5. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame si rivela, sul punto specifico, esaustiva e convincente, oltre che ricca di argomentazioni, coerente e priva di fratture logiche di qualsivoglia genere. Un apparato motivazionale, quindi, destinato a rimanere immune da qualsiasi stigma in sede di legittimità. 5. Con il secondo motivo, si contesta la ritenuta gravità indiziarla, relativamente aii'incoipazione attinente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Contrariamente alla prospettazione difensiva, però, il Tribunale del riesame ha ricostruito in maniera estremamente dettagliata e coerente le ragioni della ritenuta intraneità dell'Attianese, rispetto ai sodalizio dedito ai traffico di sostanze stupefacenti, esplicitandone efficacemente il ruolo e il contributo ausalmente efficiente, in correlazione all'operatività dell'organizzazione. Dalle dichiarazioni ripetutamente rese ad opera dei succitato [OSCURATO:PERSONA] - confortate dai contenuto delle intercettazioni, in veste di riscontro estrinseco e individualizzante - il Tribunale del riesame ha desunto, infatti, come il ricorrente svolgesse, all'interno del clan, la funzione di soggetto incaricato delle consegne di sostanza stupefacente, nonché della successiva riscossione dei crediti. 5.1. La lettura riduttiva e atomistica prospettata dalla difesa in relazione a tali dati e, in particolare, in ordine alle singole forniture di sostanza stupefacente effettuate al [OSCURATO:PERSONA] (lettura che era stata proposta già in sede di gravame, venendo reiterata, poi, in sede di giudizio di legittimità) risulta ampiamente analizzata, nel provvedimento impugnato e rigettata con ricchezza di deduzioni. Le singole cessioni, dunque, non si presentano quali episodi tra loro slegati e frutto di determinazioni estemporanee; essi rappresentano, al contrario, l'espressione del precipuo ruolo svolto dai soggetto, all'interno dell'organizzazione di appartenenza. Il Tribunale del riesame, infatti, chiarisce come l'Attianese venisse incaricato dall'associazione di entrare in contatto con i singoli spacciatori operanti sul territorio, onde domandare a tutti - anche mediante l'adozione di tecniche di chiaro stampo camorristico (minaccia di non far proseguire l'attività e invito a rivolgersi agli usurai, in caso di indisponibilità del denaro occorrente) - il versamento delle somme dovute. Anche su tale punto specifico, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame si rivela ampia e convincente, oltre che dotata di una ferrea intelaiatura logica e conforme ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 5.2. Basta qui solo aggiungere che, nel rispetto del principio di devolutività, non possono certo sottoporsi a settoriali e specifiche verifiche di pertinenza e logicità i passaggi argomentativi, che esprimono l'analisi valutativa delle evenienze emergenti dai dialoghi intercettati e dei concludenti contegni assunti da ciascun ricorrente. Lo stesso ricorso, del resto, si astiene dal censurare tali specifici passaggi, limitandosi ad una critica tanto generale, quanto distonica rispetto alle conclusioni interpretative e logiche sussunte nell'impugnata decisione. Decisione che ha correttamente insistito sui caratteri di permanenza e stabilità dell'azione illecita del gruppo criminoso, in continua espansione e avvinto da un vincolo di solidarietà nella comune conduzione dei traffici illeciti Non vi è chi non rilevi, inoltre, che - se l'accordo tra più soggetti per realizzare uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale - la linea di demarcazione tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuaie non può che essere individuata proprio nell'indispensabile connotazione dell'accordo associativo penalmente rilevante, secondo i crismi della permanenza costitutiva del sodalizio, ossia con i caratteri di un assetto stabile, nel quale i singoli associati, come appunto nei caso in disamina, divengono, ciascuno nell'ambito dei compiti assunti, parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti. 5.3. Merita aggiungere, da un lato, che il delitto di partecipazione aii'associazione ex ari. 74 d.P.R. 309 dei 1990 si atteggia quale reato d rorma libera (sarebbe a dire che qualsiasi condotta, con qualsiasi modalità attuata, a patto che sia causalmente correlata all'evento tipico, assume connotati realizzativi della materialità di tale fattispecie delittuosa); dall'altro che, ai fini della configurazione deii'associazione de qua, accanto aiia specificità dei reati fine, non è necessaria la sussistenza di una struttura organizzativa particolarmente articolata e complessa, oltre che dotata di disponibilità finanziarie e strumentali, dal momento che è sufficiente anche una pur rudimentale predisposizione di mezzi, a condizione che questi appaiano in concreto idonei alla reaiizzazione degli scopi associativi, secondo i crismi della almeno tendenziale stabilità temporale del progetto delinquenziale. Tratti e connotazioni che sicuramente appartengono, come ben messo in rilievo dalla impugnata ordinanza, all'aggregazione criminale per cui si procede. In definitiva, nemmeno la seconda dogiianza difensiva merita accoglimento. 6. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuaii. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art.
Sentenza Cassazione n. 34187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris