Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1973

Cassazione n. 34085/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha condannato alla pena di un mese di reclusione, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver Osservato il provvedimento del questore con il quale era stato prescritto il divieto di accesso per un anno in una determinata area urbana per ragioni di sicurezza, essendo stata accertata la sua presenza dagli operanti nello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato l'assenza di elemento suscettibili di valutazione positiva, e richiamato la negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosissimi precedenti penali, anche per reati analoghi a quelli per cui si procede.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha condannato alla pena di un mese di reclusione, per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non aver Osservato il provvedimento del questore con il quale era stato prescritto il divieto di accesso per un anno in una determinata area urbana per ragioni di sicurezza, essendo stata accertata la sua presenza dagli operanti nello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha evidenziato l'assenza di elemento suscettibili di valutazione positiva, e richiamato la negativa personalità del ricorrente, gravato da numerosissimi precedenti penali, anche per reati analoghi a quelli per cui si procede. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris