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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23307/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che deducono: - il primo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'identificazione dell'odierno ricorrente; - il secondo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen.; - il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondati, poiché la corte d'appello adeguatamente motiva su ogni doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata, con riferimento all'identificazione del ricorrente posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato in contestazione, nonché pag. 7 con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis1, cod. pen., ritenuta sussistente sulla base del compendio probatorio e delle conversazioni captate durante le indagini, e, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., configurabile solo nelle ipotesi di radicale trascurabilità del contributo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, che deducono: - il primo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'identificazione dell'odierno ricorrente; - il secondo, la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen.; - il terzo, che deduce la ricorrenza di vizio di carenza e illogicità della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondati, poiché la corte d'appello adeguatamente motiva su ogni doglianza con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata, con riferimento all'identificazione del ricorrente posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato in contestazione, nonché pag. 7 con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416-bis1, cod. pen., ritenuta sussistente sulla base del compendio probatorio e delle conversazioni captate durante le indagini, e, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., configurabile solo nelle ipotesi di radicale trascurabilità del contributo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris