CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24715/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cagliari ha confermato la sentenza del 24 settembre 2015 del Giudice di pace di Cagliari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento aggravato, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si duole della violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., ed il terzo motivo, nella parte in cui si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen., sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); - che nel resto i motivi di ricorso sono inammissibili, essendo volti a dedurre vizi di motivazione, mentre ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello di sentenze del giudice di pace il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così