CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2016
Cassazione n. 30800/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1953;avverso la sentenza del 10 marzo 2026 del Tribunale di Vercelli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaRITENUTO IN FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Vercelliha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia grave a lui ascritto in rubrica,ritenendolo non punibile per la particolare tenuità del fatto.2. Il ricorso, proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello diTorino, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduceviolazione dell’art. 612, comma 2, cod. pen., in ragione della particolare gravitàdel fatto contestato connessa all’intrinseca intensità dell’effetto intimidatorioderivante dall’uso dell’arma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Va premesso che, in linea di principio, la causa di non punibilità dellaparticolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile - inpresenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – per ognifattispecie criminosa: “non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica; èla concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore: qualunque reato,anche l'omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce adabbreviare la vita solo di poco” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266589, in motivazione). E, per quelle aggravate è la stessa norma a valutare, inlinea di principio, l’astratta possibilità di ritenere la particolare tenuità del fatto(come per le ipotesi delle lesioni personali).3. Ciò considerato, con riferimento alla fattispecie in concreto contestata, lagravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delleeventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano ondeverificare se, ed in qual grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore oturbamento nella persona offesa (Sez. 6, n.35593 del 16/06/2015, Romeo, Rv.264341). E il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha valutato,da un canto, le modalità di svolgimento della condotta e la notevole differenza dietà tra l’imputato e la persona offesa e, dall’altro, la condotta susseguente al reatoe, con essa, la remissione della querela. E, alla luce di tali criteri, ha ritenutol’offesa particolarmente tenue.4. Ebbene, la valutazione della sussistenza degli elementi fondanti la causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è frutto di un potere discrezionaleriservato al giudice di merito, che non impone necessariamente la disamina di tuttigli elementi di valutazione indicati nell'art. 133, comma primo, cod. pen., essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,Rv. 274647) ed è sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici egiuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685).In questi termini, quindi, censura prospettata dal Procuratore ricorrente,risolvendosi in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, postulauna diversa lettura dei dati fattuali, senza considerare che a questa Corte non èconsentito non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260).5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]