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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34576/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Velletri che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, rifiutava di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. (in Velletri il 12 dicembre 2021).

Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 393 bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288 essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest fosse una reazione giustificata ad atti arbitrari degli operanti i quali, trovandosi di fronte una persona poliutraumatizzata, avrebbero dovuto chiedere assistenza medica.

Deduce col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Rilevato, quanto al primo motivo, che la ipotizzata reazione ad atto arbitrario non risulta essere mai stata dedotta, né in primo grado né nei motivi di appello.

Rilevato, infatti che l'insussistenza del fatto è sempre stata sostenuta affermando che, in ragione dei danni fisici riportati nell'incidente, [OSCURATO:PERSONA] era incapace di autodeterminarsi; argomento al quale i giudici di merito hanno replicato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sottolineando: da un lato, che egli aveva inizialmente consentito all'accertamento e si rifiutò di eseguirlo solo quando sul posto giunse la fidanzata (pag. 2 della sentenza di primo grado); dall'altro, che egli si recò al pronto soccorso solo a distanza di un giorno dal sinistro stradale; dall'altro ancora, che gli operanti non rilevarono uno stato confusionale o «altre evidenti condizioni neurologiche» (pag.1 della sentenza impugnata), ma hanno riferito in udienza che il giovane «emanava alito vinoso ed era palesemente ubriaco» (pag. 4 della sentenza di primo grado).

Rilevato che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322).

Rilevato, quanto al secondo motivo, che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., formulata nel corso del giudizio di primo grado e motivatamente respinta dal Tribunale (pag. 4 della motivazione), non è stata reiterata nei motivi di gravame, sicché le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado in ordine alla complessiva gravità del fatto non sono state contrastate in alcun modo.

Rilevato che, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa ha chiesto alla Corte di appello l'applicazione della causa di non punibilità e, pertanto, non può dolersi che sull'argomento la Corte di appello non abbia speso parole.

Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Velletri che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 perché, essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, rifiutava di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico. (in Velletri il 12 dicembre 2021). Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione dell'art. 393 bis cod. pen. e dell'art. 4 d.lgs. 14 settembre 1944 n. 288 essendo stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest fosse una reazione giustificata ad atti arbitrari degli operanti i quali, trovandosi di fronte una persona poliutraumatizzata, avrebbero dovuto chiedere assistenza medica. Deduce col secondo motivo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Rilevato, quanto al primo motivo, che la ipotizzata reazione ad atto arbitrario non risulta essere mai stata dedotta, né in primo grado né nei motivi di appello. Rilevato, infatti che l'insussistenza del fatto è sempre stata sostenuta affermando che, in ragione dei danni fisici riportati nell'incidente, [OSCURATO:PERSONA] era incapace di autodeterminarsi; argomento al quale i giudici di merito hanno replicato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sottolineando: da un lato, che egli aveva inizialmente consentito all'accertamento e si rifiutò di eseguirlo solo quando sul posto giunse la fidanzata (pag. 2 della sentenza di primo grado); dall'altro, che egli si recò al pronto soccorso solo a distanza di un giorno dal sinistro stradale; dall'altro ancora, che gli operanti non rilevarono uno stato confusionale o «altre evidenti condizioni neurologiche» (pag.1 della sentenza impugnata), ma hanno riferito in udienza che il giovane «emanava alito vinoso ed era palesemente ubriaco» (pag. 4 della sentenza di primo grado). Rilevato che «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). Rilevato, quanto al secondo motivo, che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., formulata nel corso del giudizio di primo grado e motivatamente respinta dal Tribunale (pag. 4 della motivazione), non è stata reiterata nei motivi di gravame, sicché le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado in ordine alla complessiva gravità del fatto non sono state contrastate in alcun modo. Rilevato che, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa ha chiesto alla Corte di appello l'applicazione della causa di non punibilità e, pertanto, non può dolersi che sull'argomento la Corte di appello non abbia speso parole. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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