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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19209/2026

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!Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3093-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] L’IDROENERGIA E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagli AvvocatiEugenio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salsotto, dell’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], n. 208del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.)[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEVisti gli atti del procedimento n. 3093-2025 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] L’IDROENERGIA E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesa dagli AvvocatiEugenio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salsotto, dell’[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], n. 208del 2024, pubblicata il 4 dicembre 2024;rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla partericorrente il 17 aprile 2026;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzionedel giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 3093/2025Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 19209/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.200,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nellamisura del 15% ed accessori di legge.Roma, 10 giugno 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 19209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris