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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 13739/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 15321/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]), difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore ([OSCURATO:EMAIL]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 28.2.2019 n. 200; cAki udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2000 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'onorario professionale.

Il decreto non fu opposto.R.G.N. 15321/19 Otipigews~~1 17 marzo 2022

2. Nel 2012 (dopo pregresse vicende che qui non rilevano) il creditore iniziò l'esecuzione forzata. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Pesaro, deducendo che il proprio debito era stato estinto da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), all'esito d'un accordo transattivo tra il creditore, il debitore ed il terzo solvens.

In subordine, invocò la nullità del precetto, sul presupposto che non fosse chiaro se esso fosse stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] "in proprio" o col ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],

3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace, ritenute "irrilevanti" le prove testimoniali richieste dall'opponente ed intese a dimostrare l'avvenuto pagamento all'esito del dell'accordo transattivo, rigettò l'opposizione.

La sentenza fu appellata dal soccombente, il quale si dolse unicamente del rigetto delle proprie istanze istruttorie.

4. Con sentenza 28.2.2019 n. 200 il Tribunale di Pesaro accolse l'appello e, con esso, l'opposizione.

Il Tribunale, dopo avere ammesso e raccolto le prove testimoniali richieste dall'opponente, e dopo avere interrogato come testimone tra gli altri la persona indicata come solvens del debito precettato, ritenne provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del terzo.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c..

Deduce che [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di primo grado, aveva precisato. le conclusioni senza reiterare le istanze istruttorie che non erano R.G.N. 15321/19 Wigiummi~glimiel 17 marzo 2022 state ammesse, e che di conseguenza si sarebbe dovuto ritenere decaduto dalla prova.

1.1. Ritiene il Collegio, preliminarmente, di dovere esaminare d'ufficio, e risolvere positivamente, la questione della sussistenza nel ricorso del requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366, n. 6, c.p.c..

Infatti denunciare in sede di legittimità l'ammissione e l'assunzione, da parte del giudice di merito, di istanze istruttorie inammissibili perché rinunciate è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" su due atti processuali: le istanze istruttorie formulate dalla controparte, e il contegno di quest'ultima dimostrativo della volontà di rinunciarvi.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, indicare in quale fase processuale siano stati prodotti, e come siano stati indicizzati.

Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito tali indicazioni alle pp. 5-6 del ricorso, nella illustrazione dello svolgimento del processo, ma non nella illustrazione del primo motivo di ricorso (pp. 9-10).

1.2. Come accennato, ritiene tuttavia il Collegio che tale circostanza non renda il ricorso inammissibile: sia perché gli atti processuali vanno interpretati nel loro complesso, e nel dubbio va preferita l'interpretazione che consenta di pervenire ad una decisione piena nel merito, rispetto a quella che conduca ad una pronuncia in rito (come già ritenuto da Sez. 3 - , Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01, con riferimento all'onere di esposizione dei fatti di causa); sia perché il "fatto processuale" sul quale il primo motivo di ricorso si fonda è comunque un fatto negativo (l'omessa reiterazione delle istanze istruttorie): e di un fatto negativo sarebbe ovviamente impossibile "la trascrizione o il riassunto".R.G.N. 15321/19 Seiimemiirare.1~ 17 marzo 2022

1.3. Ciò posto in punto di diritto, rileva il Collegio che, collazionando l'esposizioneidi cui a p. 9 del ricorso, con i fatti esposti a p. 6, capoversi 2-4, si comprende che il ricorrente: a) lamenta che la controparte non abbia reiterato le istanze istruttorie nel precisare le conclusioni in primo grado; b) le istanze suddette avevano ad oggetto la dimostrazione del pagamento da parte del terzo.

2. Nel merito, il motivo è fondato.

Dall'esame degli atti - consentito dalla natura del vizio denunciato - risulta infatti che all'esito della fase istruttoria in primo grado [OSCURATO:PERSONA] non reiterò in modo analitico le proprie istanze istruttorie, né le illustrò nella comparsa conclusionale.

A tal riguardo, anzi, è doveroso stigmatizzare come dagli atti di causa - che la natura del vizio denunciato consente a questa Corte di esaminare - risulta che: -) nel fascicolo di parte depositato da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado vi è una comparsa conclusionale priva del timbro attestante l'avvenuto deposito in Cancelleria, e priva altresì di altre indicazioni idonee ad attestarne con certezza la data di deposito; -) l'indice del fascicolo, redatto sul primo foglio di esso, dopo le voci "comparsa conclusionale" e "nota spese", del pari non reca il timbro attestante l'avvenuto deposito in Cancelleria; -) la comparsa conclusionale, redatta a stampa, non contiene alcuna reiterazione stampata delle istanze istruttorie; -) nondimeno, dopo l'ultima parola impressa a stampa, compaiono cinque righe manoscritte, contenenti la reiterazione delle istanze istruttorie; -) tali righe sono prive, per come strutturate, di ogni certa riferibilità ad un atto tempestivamente e ritualmente depositato e così sottoposto alla controparte.

2.1. Di un atto processuale che presenti le suddette caratteristiche il men che si possa dire è che esso non fornisca alcuna tranquillante certezza né sul suo contenuto originario; né sul suo effettivo deposito; né sulla data di R.G.N. 15321/19 cluM~Aummisigimigel 17 marzo 2022 quest'ultimo; né, soprattutto, sull'epoca in cui venne aggiunta l'appendice manoscritta.

Un atto, dunque, totalmente e manifestamente inidoneo a dimostrare l'avvenuta reiterazione, nel giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie formulate con l'atto di citazione in opposizione.

2.2. In assenza di tale dimostrazione, dovrà trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la mancata reiterazione delle istanze istruttorie, che siano state formulate dalla parte ed esplicitamente rigettate dal giudice durante l'istruttoria, costituisce una presunzione di abbandono delle istanze suddette, con la conseguenza che esse non possono essere reiterate in appello (ex multis, cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019, secondo cui "nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello"; e la reiterazione delle richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni deve avvenire "in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi": così Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019).

3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti: infatti, espungendo dal materiale istruttorio l'unica prova testimoniale dimostrativa dell'estinzione dell'obbligazione, e sulla quale il Tribunale ha fondato la propria decisione, diventa irrilevante stabilire se l'invocata transazione, in tesi stipulata tra il creditore ed il terzo, fosse valida.

4. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, rigettando l'opposizione in quanto: a) il motivo di opposizione fondato sull'avvenuta estinzione del credito azionato è rimasto indimostrato nel suo presupposto di fatto;R.G.N. 15321/19 Gimriimil~Mlumiel 17 marzo 2022 b) il rigetto (implicito) del motivo di opposizione fondato sulla nullità del precetto non è stato impugnato; in ogni caso il suddetto motivo non è stato riproposto in appello, e comunque sarebbe stato manifestamente infondato, dal momento che, oltretutto rivestendo il creditore la qualità di avvocato, gli era consentito notificare il precetto tanto in proprio, quanto col ministero di un difensore: %nye cke .5(4 ‘ihk70, 401genaosì una ngliìtà (aliote,V.,•y. • hsearrunissà)30_

5. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

A tal fine, le spese seguiranno la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., vanno liquidate in euro 800 per il primo grado, oltre accessori, ed euro 1.700 per il grado di appello.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del soccombente ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 800, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di euro 1.700, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.200, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.R.G.N. 15321/19 411~1.11111 17 marzo 2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 15321/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC ([OSCURATO:EMAIL]), difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore ([OSCURATO:EMAIL]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 28.2.2019 n. 200; cAki udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2000 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'onorario professionale. Il decreto non fu opposto.R.G.N. 15321/19 Otipigews~~1 17 marzo 2022 2. Nel 2012 (dopo pregresse vicende che qui non rilevano) il creditore iniziò l'esecuzione forzata. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Pesaro, deducendo che il proprio debito era stato estinto da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]), all'esito d'un accordo transattivo tra il creditore, il debitore ed il terzo solvens. In subordine, invocò la nullità del precetto, sul presupposto che non fosse chiaro se esso fosse stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] "in proprio" o col ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace, ritenute "irrilevanti" le prove testimoniali richieste dall'opponente ed intese a dimostrare l'avvenuto pagamento all'esito del dell'accordo transattivo, rigettò l'opposizione. La sentenza fu appellata dal soccombente, il quale si dolse unicamente del rigetto delle proprie istanze istruttorie. 4. Con sentenza 28.2.2019 n. 200 il Tribunale di Pesaro accolse l'appello e, con esso, l'opposizione. Il Tribunale, dopo avere ammesso e raccolto le prove testimoniali richieste dall'opponente, e dopo avere interrogato come testimone tra gli altri la persona indicata come solvens del debito precettato, ritenne provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. 5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c.. Deduce che [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di primo grado, aveva precisato. le conclusioni senza reiterare le istanze istruttorie che non erano R.G.N. 15321/19 Wigiummi~glimiel 17 marzo 2022 state ammesse, e che di conseguenza si sarebbe dovuto ritenere decaduto dalla prova. 1.1. Ritiene il Collegio, preliminarmente, di dovere esaminare d'ufficio, e risolvere positivamente, la questione della sussistenza nel ricorso del requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.. Infatti denunciare in sede di legittimità l'ammissione e l'assunzione, da parte del giudice di merito, di istanze istruttorie inammissibili perché rinunciate è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" su due atti processuali: le istanze istruttorie formulate dalla controparte, e il contegno di quest'ultima dimostrativo della volontà di rinunciarvi. Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, indicare in quale fase processuale siano stati prodotti, e come siano stati indicizzati. Nel caso di specie, il ricorrente ha fornito tali indicazioni alle pp. 5-6 del ricorso, nella illustrazione dello svolgimento del processo, ma non nella illustrazione del primo motivo di ricorso (pp. 9-10). 1.2. Come accennato, ritiene tuttavia il Collegio che tale circostanza non renda il ricorso inammissibile: sia perché gli atti processuali vanno interpretati nel loro complesso, e nel dubbio va preferita l'interpretazione che consenta di pervenire ad una decisione piena nel merito, rispetto a quella che conduca ad una pronuncia in rito (come già ritenuto da Sez. 3 - , Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01, con riferimento all'onere di esposizione dei fatti di causa); sia perché il "fatto processuale" sul quale il primo motivo di ricorso si fonda è comunque un fatto negativo (l'omessa reiterazione delle istanze istruttorie): e di un fatto negativo sarebbe ovviamente impossibile "la trascrizione o il riassunto".R.G.N. 15321/19 Seiimemiirare.1~ 17 marzo 2022 1.3. Ciò posto in punto di diritto, rileva il Collegio che, collazionando l'esposizioneidi cui a p. 9 del ricorso, con i fatti esposti a p. 6, capoversi 2-4, si comprende che il ricorrente: a) lamenta che la controparte non abbia reiterato le istanze istruttorie nel precisare le conclusioni in primo grado; b) le istanze suddette avevano ad oggetto la dimostrazione del pagamento da parte del terzo. 2. Nel merito, il motivo è fondato. Dall'esame degli atti - consentito dalla natura del vizio denunciato - risulta infatti che all'esito della fase istruttoria in primo grado [OSCURATO:PERSONA] non reiterò in modo analitico le proprie istanze istruttorie, né le illustrò nella comparsa conclusionale. A tal riguardo, anzi, è doveroso stigmatizzare come dagli atti di causa - che la natura del vizio denunciato consente a questa Corte di esaminare - risulta che: -) nel fascicolo di parte depositato da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado vi è una comparsa conclusionale priva del timbro attestante l'avvenuto deposito in Cancelleria, e priva altresì di altre indicazioni idonee ad attestarne con certezza la data di deposito; -) l'indice del fascicolo, redatto sul primo foglio di esso, dopo le voci "comparsa conclusionale" e "nota spese", del pari non reca il timbro attestante l'avvenuto deposito in Cancelleria; -) la comparsa conclusionale, redatta a stampa, non contiene alcuna reiterazione stampata delle istanze istruttorie; -) nondimeno, dopo l'ultima parola impressa a stampa, compaiono cinque righe manoscritte, contenenti la reiterazione delle istanze istruttorie; -) tali righe sono prive, per come strutturate, di ogni certa riferibilità ad un atto tempestivamente e ritualmente depositato e così sottoposto alla controparte. 2.1. Di un atto processuale che presenti le suddette caratteristiche il men che si possa dire è che esso non fornisca alcuna tranquillante certezza né sul suo contenuto originario; né sul suo effettivo deposito; né sulla data di R.G.N. 15321/19 cluM~Aummisigimigel 17 marzo 2022 quest'ultimo; né, soprattutto, sull'epoca in cui venne aggiunta l'appendice manoscritta. Un atto, dunque, totalmente e manifestamente inidoneo a dimostrare l'avvenuta reiterazione, nel giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie formulate con l'atto di citazione in opposizione. 2.2. In assenza di tale dimostrazione, dovrà trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la mancata reiterazione delle istanze istruttorie, che siano state formulate dalla parte ed esplicitamente rigettate dal giudice durante l'istruttoria, costituisce una presunzione di abbandono delle istanze suddette, con la conseguenza che esse non possono essere reiterate in appello (ex multis, cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019, secondo cui "nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello"; e la reiterazione delle richieste istruttorie al momento della precisazione delle conclusioni deve avvenire "in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi": così Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019). 3. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti: infatti, espungendo dal materiale istruttorio l'unica prova testimoniale dimostrativa dell'estinzione dell'obbligazione, e sulla quale il Tribunale ha fondato la propria decisione, diventa irrilevante stabilire se l'invocata transazione, in tesi stipulata tra il creditore ed il terzo, fosse valida. 4. La ritenuta fondatezza del ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, rigettando l'opposizione in quanto: a) il motivo di opposizione fondato sull'avvenuta estinzione del credito azionato è rimasto indimostrato nel suo presupposto di fatto;R.G.N. 15321/19 Gimriimil~Mlumiel 17 marzo 2022 b) il rigetto (implicito) del motivo di opposizione fondato sulla nullità del precetto non è stato impugnato; in ogni caso il suddetto motivo non è stato riproposto in appello, e comunque sarebbe stato manifestamente infondato, dal momento che, oltretutto rivestendo il creditore la qualità di avvocato, gli era consentito notificare il precetto tanto in proprio, quanto col ministero di un difensore: %nye cke .5(4 ‘ihk70, 401genaosì una ngliìtà (aliote,V.,•y. • hsearrunissà)30_ 5. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio. A tal fine, le spese seguiranno la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., vanno liquidate in euro 800 per il primo grado, oltre accessori, ed euro 1.700 per il grado di appello. 5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del soccombente ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 800, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di euro 1.700, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.200, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.R.G.N. 15321/19 411~1.11111 17 marzo 2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione
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