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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1973

Cassazione n. 08815/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1973 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al tribunale di sorveglianza.

L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, dopo i semestri oggetto di valutazione, aveva commesso ben due omicidi aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo mafioso e che tale circostanza doveva essere considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione.

Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente ineccepibile posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il principio della valutazione frazionata pe semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 de113/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522 - 01) Il ricorrente nulla di concerto oppone limitandosi a prospettare l'astratta maggiore rilevanza del comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria, elemento, tuttavia, ritenuto logicamente, nella valutazione comparata recessivo, rispetto an quello di segno contrario valorizzato ai fini del rigetto dell'istanza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. fl Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1973 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, propone censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al tribunale di sorveglianza. L'ordinanza impugnata, nel giustificare il diniego della liberazione anticipata, ha osservato che il condannato, dopo i semestri oggetto di valutazione, aveva commesso ben due omicidi aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo mafioso e che tale circostanza doveva essere considerato espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Si tratta di argomentazione non solo plausibile in fatto ma anche giuridicamente ineccepibile posto che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il principio della valutazione frazionata pe semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (da ultimo Sez. 1, n. 4019 de113/07/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280522 - 01) Il ricorrente nulla di concerto oppone limitandosi a prospettare l'astratta maggiore rilevanza del comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria, elemento, tuttavia, ritenuto logicamente, nella valutazione comparata recessivo, rispetto an quello di segno contrario valorizzato ai fini del rigetto dell'istanza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. fl Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma
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