CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2654/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio, n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso dall'avv . BETTIOLMASSIMO ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procuraspeciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., domiciliataex lege in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata- avverso la sentenza del T ribunale di Venezia n. 1203/2020 depositata il 30/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Mestre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società proprietaria dell'autovettura Audi A3 targata [OSCURATO:TARGA], e [OSCURATO:PERSONA] spa, compagnia di assicurazione per la r.c.a. sulla predetta vettura, per sentirle condannare in via solidale, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’Audi A3 di proprietà della s.r.l., nella causazione dell'asserito tamponamento da lui asseritamente subìto in data 20 Aprile 1999 verso le 12:40, in località Tessera (VE), lungo la via doppia corsia [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava alla guida del proprio veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], assicurato per la r.c.a. presso [OSCURATO:PERSONA], sulla corsia di sinistra in direzione statale triestina, intento nella manovra di svolta a sinistra, già segnalata, all'altezza di un'intersezione, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, asseritamente riportati nel sinistro. Si costituiva resistendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che in via riconvenzionale allegava l'esclusiva responsabilità dell'attore nel sinistro e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali patiti; chiedeva ed otteneva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa della propriacompagnia assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito della domanda riconvenzionale l'attore [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito delle chiamate si costituivano entrambe le terze chiamate, [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contestando le pretese della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per i medesimi fatti e per sentirli condannare in solido tra loro - previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a suo dire, in prossimità di una strada laterale con obbligo di arresto con segnale di stop, era provenuto da destra senza arrestarsi allo stop così invadendo la corsia di sinistra ove lei stava viaggiando e di conseguenza provocando l'inevitabile collisione tra i veicoli - al risarcimento dei danni tutti patiti, patrimoniali e non. Si costituiva resistendo il [OSCURATO:PERSONA]. Riuniti i due procedimenti, con sentenza del 27 settembre 2004 il Giudice di Pace di Mestre condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Si costituivano resistendo congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale anche proponeva appello incidentale, mentre rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza n. 1203/2020 del 30 luglio 2020, notificata il 23 novembre 2020, il Tribunale di Venezia rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese sostenute nel giudizio di primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ritualmente intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente e le resistenti hanno depositato rispettive memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione del principio dell'integrità del contraddittorio tra litisconsorti processuali necessari. Lamenta error in procedendo per violazione dell'art . 331 cod. proc. civ. per avere il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello, pronunciato la sentenza n. 1203/2020 senza che il litisconsorte processuale necessario [OSCURATO:PERSONA] spa (ora [OSCURATO:SOCIETA]), dichiarato contumace, fosse stato ritualmente evocato nel giudizio di appello per contraddire alla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] spa con l'appello incidentale, avente ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese di lite tra questa e l'assicurato appellante principale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2054 cod. civ. per avere la sentenza di secondo grado affermato alla p. 5 che l'attore “non aveva offerto validi e concreti elementi di prova a sostegno della tesi della corresponsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro” (art.360 comma n. 3 cod. proc. civ.) . Lamenta che con l'affermazione sopra virgolettata ed indicata nella rubrica del motivo l'impugnata sentenza sembra accusare l'appellante [OSCURATO:PERSONA] di non aver offerto al tribunale validi e concreti elementi di prova a sostegno della sua tesi della corresponsabilità dell'appellato nella causazione dello scontro e che perciò dovesse restare soccombente ; invece, secondo la corretta applicazione dell'art. 2054 cod. civ., da un lato l'unico onere probatorio, che nel caso di specie non è stato per nulla violato, doveva riguardare il fatto storico dello scontro tra due veicoli, mentre, per altro verso, spettava alla appellata Albanese dimostrare di aver rispettato ogni precetto circolatorio applicabile alla fattispecie, pena il restare soggetta alla presunzione di corresponsabilità. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o mancata applicazione alla fattispecie della giusta nomofilachia degli artt. 149 c.d.s. e 348 reg. c . d . s . (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione all'affermazione per la quale la conducente retro veniente, approssimatasi ad una intersezione, non avrebbe dovuto prevedere né prevenire in alcun modo la manovra di svolta a sinistra, verso un ramo della stessa, da parte del veicolo attoreo fronte tante e circolante sulla sua stessa corsia di sinistra della carreggiata a due corsie e che aveva intrapreso codesta svolta a sinistra in maniera repentina, frapponendo così la propria fiancata di sinistra allo scontro con il frontale della sopraggiungente vettura dell'intimata . Lamenta che la corte di merito ha fatto malgoverno dell'art 149 c.d.s., addebitando al solo [OSCURATO:PERSONA] alcune condotte improprie, e giudicando invece la controparte Albanese esente da responsabilità, senza considerare la domanda, svolta in sede di appello, di verificare l’addebito alla Albanese di essere rimasta incapace di arrestarsi di fronte ad una manovra del [OSCURATO:PERSONA] di svolta a sinistra, e questo per aver violato la distanza di sicurezza. Di talché la sentenza impugnata, che si è limitata ad escludere la ricorrenza di un tamponamento tra veicoli, ed ha affermato essere intervenuto solo un urto laterale con l'auto repentinamente svoltante a sinistra, ritenendo così superata ed irrilevante la censura dell’appellante fondata sul mancato rispetto della distanza di sicurezza, prescritta per scopi molto più estesi dall'art. 149 c.d.s. e dall'art . 348 del relativo regolamento, pare del tutto condizionata dalla ristretta operatività erroneamente attribuita alle norme citate, il che integra errore di diritto ricorribile per cassazione. 4. Con il quarto motivo ricorrente denuncia error in procedendo per avere la sentenza qui ricorsa apoditticamente affermato alla pagina 7: a) che la manovra di svolta a sinistra dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] in quanto repentina e condotta in spregio alle prescrizioni dell'art. 154 c.d.s. dovesse considerarsi per la sopraggiungente Albanese “imprevedibile e imprevenibile”; b) che la velocità di quest'ultima era “moderata e comunque adeguata” (art.360, comma 1, n. 4 cod . proc . civ.) Lamenta che siffatta qualificazione ( moderata e comunque adeguata ) avrebbe dovuto essere accompagnata dalla spiegazione di cosa il giudice d'appello intendesse, trattandosi di terminologia giuridica da ricollegarsi a precetti del codice della strada, e tenuto conto che nel corso del giudizio non era neppure stata espletata perizia cinematica. Sotto questo profilo si ravviserebbe soltanto un simulacro motivazionale, insufficiente ad integrare il precetto dell'art. 132 , comma 2, n. 4 cod. proc. civ., e quindi a far capire la ragione per la quale siffatta svolta, lungi dall’essere imprevedibile, non potesse essere messa nel conto delle possibilità da parte della conducente retro veniente; senza contare che, essendo il sinistro avvenuto in una intersezione presegnalata, avvistabile lungo la strada rettilinea ed in assenza di ostacoli, il dovere giuridico di un diligente automobilista era proprio quello di ridurre grandemente la propria velocità e di considerare doverosamente anche la possibilità che il conducente fronte stante potesse svoltare a sinistra anche all'ultimo momento, attuando così le necessarie ben praticabili manovre preventive. 5. Il primo motivo è inammissibile. Non offre infatti un’indicazione, rispettosa dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., dell’appello incidentale e dell’atteggiarsi delle domande coinvolgenti il ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.1. Il motivo è anche, gradatamente, infondato. Occorre anzitutto rilevare, sulla base del contenuto del motivo, che nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata chiamata in causa dal [OSCURATO:PERSONA], quale sua assicuratrice, per essere manlevato dalla domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proprietaria del veicolo danneggiato nel sinistro, e dalle pretese della [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, con riferimento a quel giudizio la Commercial, quale garante del [OSCURATO:PERSONA], rivestiva la posizione di litisconsorte necessario processuale (tra le tante, v. Cass., 31/10/2017, n. 25822) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata poi direttamente evocata nelsecondo giudizio introdotto dalla Albanese con azione diretta ex art. 18 l. 990/1969, ed in esso risultava invece litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. (Cass., 16/02/2023, n. 4994; Cass., 09/07/2020, n. 14466). Orbene, la compensazione delle spese impugnata con l’appello incidentale dalla [OSCURATO:SOCIETA] era relativa al primo giudizio e, dunque, come si è detto ad una situazione di litisconsorzio necessario processuale; peraltro, per quel che si dice nel ricorso, l’impugnazione era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e non anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.2. Ora, in ragione della situazione di litisconsorzio necessario processuale, l’appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il giudice d’appello avrebbe dovuto ordinare la notifica dell’appello incidentale nei confronti della stessa ai sensi dell’art. 331 cod. p roc . c iv . (v. Cass., 07/07/2021, n. 10379; Cass., 15/10/2021, n. 28298; Cass., 19/09/2014, n. 19722). Il giudice di appello non assunse alcun provvedimento in tale senso, ma allora l’odierno ricorrente avrebbe dovuto a sua volta eccepire la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. fino al momento in cui durava il potere del giudice di appello di rilevarla. Poiché quel giudice avrebbe potuto (e dovuto) esercitare il potere di rilevazione fino al momento della decisione, il ricorrente a sua volta avrebbe potuto e dovuto esercitare il potere a sua vlta (sollecitando, naturalmente, il giudice ad ordinare l’integrazione) fino al momento finale di possibile interlocuzione con lo stesso giudice, cioè con la memoria di replica ex art. 190 cod. p roc . c iv .; non avendo invece eccepito alcunché, l’odierno ricorrente ha egli stesso causato la relativa nullità e quindi non la può ora dedurre e non se ne può dolere in questa sede. Infatti, un ormai costante orientamento di questa Corte ha già avuto modo di affermare in linea generale che la norma dell’art. 157, terzo comma 3, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, trova applicazione – al contrario di quanto riteneva un vecchio orientamento di questa Corte - anche alle nullità rilevabili d’ufficio, nel senso che il potere della parte di rilevare la nullità si preclude quando la parte non abbia esercitato il relativo potere entro il termine entro il quale la legge prevede l’esercizio del potere officioso da parte del giudice. Se il potere di ufficio del giudice è previsto per tutta la durata di un grado d giudizio, la durata del potere della parte è identica e se la parte non ha esercitato il potere come non l’ha esercitato il giudice, le è precluso di esercitarlo con l’impugnazione, a meno che l’ordinamento non contenga una regola che estenda il potere officioso oltre il grado. Il nuovo orientamento è stato inaugurato da Cass., 30/08/2018, n. 21381, la quale, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 331 c.p.c. ha precisato che, una volta sopravvenuta la decisione senza che sia stata rilevata la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., né dalla parte né dal giudice, tuttavia, il potere del giudice (che non può essere quello che ha gestito l’impugnazione, che ha esaurito il suo compito), si atteggia diversamente secondo che l’inscindibilità si ascriva ad una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. c iv ., oppure ad una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, cioè, in pratica, a tutti gli altri casi in cui ricorre la fattispecie dell’art. 331. Infatti, il potere officioso di rilevazione della nullità si trasferisce al giudice che riceve l’impugnazione, cioè alla Corte di Cassazione, se la violazione dell’art. 331 ha riguardato in appello una fattispecie di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod.proc. c iv .. Non si trasferisce affatto se invece quella violazione ha riguardato una diversa ipotesi di inscindibilità che, né le parti né il giudice della sentenza impugnata hanno rilevato. La prima affermazione si giustifica perché, com’è noto, il potere di rilevazione della violazione dell’art. 102 cod.p roc. c iv ., è esercitabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ove non vi sia stata una pronuncia specifica sul punto relativo alla integrità del contraddittorio affermativa della sua esistenza (nel qual caso occorre impugnare la statuizione, formandosi altrimenti cosa giudicata interna), essendo sufficiente l’impugnazione della sentenza perché il giudice dell’impugnazione possa e debba prendere in esame il problema relativo, anche d’ufficio, cioè senza necessità, non solo di un’impugnazione incidentale, ma nemmeno di deduzioni e di eccezioni di parte, essendo il difetto di integrità del contraddittorio – salvo il limite del giudicato derivato da specifica pronuncia sul punto, non impugnata rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (si veda già la remota Cass., Sez. Un. n. 1382 del 1973 e si consideri la concorde opinione della dottrina). Se dunque la regola di litisconsorzio necessario iniziale, pur osservata in primo grado, risulti violata nel giudizio di appello per essere stata l’impugnazione proposta senza coinvolgere tutti i litisconsorti necessari pur evocati con l’introduzione del processo in primo grado, e, dunque, per non essersi disposto ai sensi dell’art. 331 cod. p roc . c iv ., il potere officioso del giudice di rilevare la nullità, consumatosi per quello di appello, permane in capo alla Corte di Cassazione, la quale dunque può e deve ravvisare che il giudizio di appello si è svolto in violazione certamente dell’art. 331 cod. proc. civ., ma perché risulta violata, sebbene solo nel giudizio di appello, la regola dell’art. 102 cod. proc. c iv ., la quale imponeva certamente la perpetuazione del contraddittorio di tutti i litisconsorti pure in appello. Una regola simile e, dunque, il predicare la permanenza del potere di ufficio della Corte di Cassazione si può giustificare, come viene giustificata (v. Cass. n. 9131 del 2016), nei casi nei quali in primo grado era stato disposto un intervento coatto ai sensi dell’art. 107 cod.proc. c iv ., cioè iussu iudicis , e in appello il terzo non era stato coinvolto: in tal caso, poiché la partecipazione del terzo era divenuta necessaria per ordine del giudice, la mancata rilevazione da parte del giudice d’appello della non evocazione del terzo non toglie che nel processo l’ordine a suo tempo disposto dal giudice, in quanto il giudice d’appello non lo ha rimosso, ma se ne è solo disinteressato, come le parti, debba avere e conservi rilevanza. Allorché, invece, in appello la situazione di inscindibilità risulti correlata ad una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale (fuori da quella di cui all’art. 107 cod.p roc. c iv .), ove né la parte che ha introdotto il processo di appello né quella o quelle che vi sono state coinvolte né il giudice abbiano rilevato la violazione dell’art. 331 cod. p roc . c iv ., la pronuncia della sentenza in violazione dell’art. 331 cod. p roc . c iv ., è imputabile certamente alle parti ed al giudice, ma, in mancanza di una regola che stabilisca che detta violazione sia rilevabile d’ufficio al di fuori del grado di impugnazione in cui si è verificata, e, dunque, di una regola che – come nel caso dell’art. 102, e dell’art. 107, estenda, nel caso di verificazione della violazione in grado d’appello, al grado di cassazione il potere officioso, tale potere si è consumato con la sentenza e si è consumato pure per il giudice. Ne consegue che nelle dette situazioni l’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., in quanto regola la cui deroga trova giustificazione allorquando si tratti di una nullità rilevabile d’ufficio, fino a che il potere di rilevazione d’ufficio del giudice persista,si riespande e, pertanto, la sua ratio impedisce alle parti del giudizio di appello, svoltosi in violazione della regola dell’art. 331 cod. p roc . c iv . di dedurre in via di ricorso principale o di ricorso incidentale come ragione di nullità della sentenza quella violazione. Ciò perché anche la regola dell’art. 161 c od . p roc . civ., comma 1, soggiace all’applicazione della regola dell’art. 157 cod.p roc . c iv ., comma 3, qualora la nullità di cui si tratti non sia rilevabile per previsione del legislatore d’ufficio dal giudice dell’impugnazione e, dunque, nella specie dalla Corte di Cassazione. 5.3. Implicazione necessaria di quanto osservato è allora che, in presenza di un ricorso introdotto contro una sentenza pronunciata in violazione dell’art. 331 cod. p roc . c iv ., al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 102 e 107 cod. p roc . c iv ., e dunque nelle situazioni di c.d. litisconsorzio necessario processuale (eccetto quella dell’art. 107 appunto) la Corte di Cassazione non può rilevare d’ufficio quella violazione. 5.4. Qualora poi, nel caso di specie,l’appello incidentale fosse stato proposto dalle [OSCURATO:SOCIETA] anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si sarebbe peraltro configurato, essendosi realizzato il contraddittorio sul litisconsorzio necessario processuale, il problema della notifica dell’appello incidentale alla stessa [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 292 cod. proc. civ., ma della violazione di tale norma solo la stessa Commercial, ora Aviva, avrebbe potuto dolersi, il che non si è invece verificato, non avendo la stessa proposto ricorso incidentale ( Il deposito della comparsa di risposta contenente l'appello incidentale è idoneo a costituire il contraddittorio in ordine al gravame incidentale, ma solamente nei confronti delle parti costituite; nell'ipotesi di parti contumaci, invece, è sempre richiesto, per soddisfare tale specifica finalità di garantire un paritario esercizio del diritto della difesa, la notificazione del relativo atto alle stesse, in applicazione dell'art. 292 cod. p roc . civ., al fine di consentire loro di prendere conoscenza dell'appello incidentale e di svolgere le rispettive difese; di conseguenza, l'omessa notifica dell'appello incidentale al contumace determina una nullità che, sebbene relativa, può essere fatta valere dal contumace con ricorso per cassazione : Cass., 29/10/2019, n. 27585). 6. Il secondo motivo è infondato. In disparte il non marginale rilievo di inammissibilità per cui sostanzialmente riproduce le censure svolte in appello e tende a sollecitare una diversa lettura dei fatti di causa e delle risultanze processuali, il motivo deduce censure pretestuose e si limita ad estrapolare solo un breve passaggio della sentenza, ignorando la motivazione precedente e successiva, e lamentando che la medesima sembra accusare esso ricorrente, in allora appellante, di non aver fornito idonea prova della corresponsabilità dell’altra conducente Albanese. Invero, come emerge dalla complessiva lettura della impugnata sentenza, la corte d’appello ha esaminato il complessivo quadro probatorio, sulla cui base ha poi da un lato, affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, espressamente escluso qualsivoglia responsabilità in capo ad [OSCURATO:PERSONA] (v. pp. 4 e 5 della sentenza impugnata). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass., 09/12/2010, n. 24860). Orbene, nell'affermare che l'allegazione dell'appellante secondo cui l'Albanese l'avrebbe tamponato viaggiando ad una velocità eccessiva non rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo (del [OSCURATO:PERSONA]) che lo stava precedendo e per giunta in occasione di un sorpasso pericoloso perché effettuato all'altezza di un'intersezione, non ha infatti trovato alcuna conferma all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado il giudice di merito ha fatto buon governo dei suindicati principi ed ha correttamente applicato l’art. 2054 cod. c iv . , anche sotto il profilo della presunzione di responsabilità che, quanto alla posizione della Albanese, è stata superata in ragione dei puntuali riscontri probatori di cui la sentenza ha dato atto. 7. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente denuncia che il giudice di appello, non avendo (a suo dire) conoscenza della ratio e della portata normativa dell’art. 149 del c odice della s trada e dell’art. 348 del regolamento, non avrebbe adeguatamente considerato che le modalità di accadimento (urto ortogonale tra il muso del veicolo avversario e la fiancata del suo, in fase avanzata di svolta a sinistra in area di incrocio) fossero del tutto significative di un mancato rispetto della distanza di sicurezza in area d’incrocio da parte della retro veniente convenuta Albanese (p. 23 ricorso). Sotto la formale invocazione della violazione di norme di diritto il ricorrente sostanzialmente propone una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, pertanto sollecitando sulla valutazione del merito e delle risultanze istruttorie un nuovo sindacato che è del tutto precluso in questa sede ( In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se il giudicante abbia motivato l'iter logico seguito : Cass., 19/07/2018, n. 19192; Cass. , 18/10/2011, n. 21486; Cass., 20 /0 4 / 2011, n. 9043; Cass. , 13.01.2011, n. 313; Cass., 0 3. 0 1.2011, n. 37; Cass. , 03.10.2007, n. 20731; Cass., 21. 0 8.2006, n. 18214; Cass. , 16.02.2006, n. 3436; Cass.,27.04.2005, n. 8718). Inoltre, il ricorrente propone un'interpretazione capziosa dell'art. 149 del codice della strada e dell'art. 348 del relativo regolamento che non è in alcun modo riferibile alla fattispecie in esame, posto che la citata normativa si riferisce a veicoli che procedono incolonnati, ipotesi che non è riferibile al sinistro oggetto di causa, che ha avuto una diversa dinamica, non riconducibile ad un tamponamento. 8. Il quarto motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) sono integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile invece nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (ad es., da ultimo, Cass., 15/11/2019, n. 29721), ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., Sez. L, 25/10/2018, n. 27112) ovvero qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25/09/2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione»: Cass., 25/06/2018, n. 16611). Si è precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto e tale situazione non può dirsi verificata quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (in questi termini, Cass., 26/3/2020, n. 7532; Cass., 13/10/2017, n. 24155). Ancora, è stato affermato che il vizio di motivazione deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non già dal riesame degli atti di causa inammissibile in sede di legittimità (Cass., 26/03/2010, n. 7394). Orbene, il motivo sostiene, evocandola nell’illustrazione, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. addebitandola a due brevi espressioni usate dalla sentenza, dimenticando che esse sono la chiusura di un’ampia disamina del materiale istruttorio nella due pagine precedenti. Ne discende che la censura non si correla all’effettiva motivazione, di cui le due espressioni sono appunto il momento finale. Dalla complessiva lettura della sentenza impugnata emerge invece che la stessa ha preso in considerazione tutto il materiale istruttorio onde accertare la eventuale concorrente la responsabilità, poi invece in concreto esclusa, dei due conducenti coinvolti nel sinistro, facendo riferimento alla posizione finale dei veicoli dopo l'urto, alle tracce di frenata della vettura dell'Albanese, al rapporto dei pubblici ufficiali, intervenuti nell'immediatezza,che hanno sanzionato soltanto il [OSCURATO:PERSONA]. Per la considerazione di questo complessivo materiale probatorio il giudice d'appello ha espressamente motivato nel senso della superfluità di disporre una consulenza dinamico- ricostruttiva (p. 6 della sentenza; sul potere discrezionale, purché motivato, del giudice di merito di disporre o meno la consulenza tecnica, ex multis , Cass., 16/10/2018, n. 25851; Cass., 13/12/2022, n. 36259). 9. In conclusione, il ricorso va rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 20