CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 del TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 settembre 2019 (dep. il 29 settembre 2019) il Tribunale di Brescia - all'esito del gravame interposto da Alessio ALBINI - in parziale riforma della pronuncia in data 17 ottobre 2019 emessa dal Giudice di Pace di Brescia, ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di minaccia limitatamente alla condotta posta in essere il 14 agosto 2014 e, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche (già concesse dal primo Giudice), lo ha condannato alla pena di euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; ha dichiarato non doversi procedere in ordine alle condotte precedenti ascritte all'imputato sub specie del medesimo titolo di reato (per cui aveva riportato condanna in primo grado) per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato in euro 100,00 l'importo da corrispondersi da parte dell'imputato, a titolo di risarcimento del danno, in favore di ciascuna delle parti civili Mattia ALBINI e Benedetto ALBINI, oltre alle spese di costituzione e assistenza pure da rifondere alle stesse. 2. Avverso la sentenza di appello il difensori dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dei reati (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), sia perché erroneamente sarebbe stata ritenuta affermate( l'attendibilità delle persone offese e dei testi di accusa sia perché sarebbero state travisate le risultanze processuali. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), poiché sarebbe stata affermata la sussistenza del reato di minacce nonostante alle frasi in imputazione non possa attribuirsi portata intinnidatrice. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 132 e 133 cod, pne. e 538 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena e alla liquidazione del danno alle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti e perché è generico, versato in fatto e manifestamente infondato, nei termini che si espongono. 1. Con il primo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto di minaccia, rappresentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le persone offese e i testimoni a carico ed avrebbe travisato le risultanze processuali. Sul punto è dirimente considerare che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il detto vizio di motivazione. 2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale - è stato prospettato il difetto di un'effettiva portata intimidatrice alle frasi in imputazione. Il ricorrente, oltre ad aver richiamato il diverso esito (segnatamente l'archiviazione) di un procedimento penale che avrebbe avuto ad oggetto un caso analogo al presente (affermando che sarebbero numerose le decisioni del medesimo tenore), ha rappresentato che: una minaccia potrebbe ritenersi penalmente rilevante soltanto se può essere realisticamente considerata l'antefatto di atti effettivi lesivi; deve essere apprezzata in concreto la sua portata intimidatrice in relazione alle circostanze, alle condizioni dell'agente e all'effetto sulle vittime, valutando se abbia effettivamente generato timore o turbamento nelle persone offese o sia comunque idonea a generarlo; sulla scorta di tale criterio, alle frasi che l'imputato avrebbe pronunciato (con le quali ha minacciato i querelanti di picchiarli, di fargliela pagare o di danneggiare autovetture e cui non ha fatto seguito neppure negli anni successivi alcuna condotta violenta [OSCURATO:PERSONA] ALBINI) non potrebbe attribuirsi portata intimidatoria effettiva, tenuto conto pure del rapporto conflittuale tra i soggetti in discorso, della sussistenza di atteggiamenti e fatti spesso provocatori ascrivibili ai querelanti, della limitatissima durata di ciascun episodio (tanto che i Carabinieri, più volte intervenuti, non avrebbero mai fatto rapporto, avendo trovato situazioni sostanzialmente tranquille; e le stesse parti avrebbero poi proseguito nelle rispettive occupazioni) e, infine, del fatto che l'aggressione da parte dell'imputato ai nipoti Mattia e Benedetto ALBINI, più giovani e dotati fisicamente e sempre in coppia negli episodi in discorso, era materialmente impossibile. 2.1. Il Tribunale, nel rigettare le medesime allegazioni avanzate con il gravame e qui reiterate, ha attribuito alle espressioni pronunciate dall'imputato idoneità ad incidere sulla libertà morale della vittima facendo riferimento alle concrete circostanze emerse e, in particolare, rilevando come Alessio ALBINI - contrariamente a quanto dedotto - in una occasione ha afferrato uno dei nipoti per la maglia, scuotendolo, e in un'altra ha rincorso i congiunti e li ha costretti e rifugiarsi in casa. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in tal modo, ha argomentato in maniera conforme a diritto (e per vero logica), atteso che «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie» (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01: «Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima». La prospettazione del ricorrente è, pertanto, manifestamente infondata, oltre che generica perché non si confronta effettivamente con il tenore del provvedimento impugnato, avendo a ben vedere soltanto reiterato le deduzioni sollevate con l'atto di appello, e finendo anzi, nel resto I con l'addurre irritualmente in questa sede elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), peraltro riferibili a censure alla motivazione - come già rilevato - inammissibili nel caso di sentenze di appello aventi ad oggetto reati di competenza del giudice di pace. Non occorre, infine, dilungarsi per osservare - in relazione al richiamo da parte del ricorrente di un caso analogo definito con provvedimento di archiviazione - che «i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo» (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 - dep. 2013, Abate, Rv. 254193 - 01). 3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. con riferimento alla commisurazione della pena e alla liquidazione del danno in favore delle alle parti civili. Il ricorrente ha censurato i motivi in forza dei quali il Tribunale ha determinato la somma che l'imputato è stato condannato a pagare alle parti civili a titolo di risarcimento del danno, assumendo che non sarebbero stati considerati la obiettiva tenuità del fatto né la circostanza che l'imputato avrebbe dato segno di resipiscenza (operando perché altro procedimento penale tra le stesse parti per fatti analoghi potesse essere definito ex art. 35 d. Igs. 274/2000, esito che non si sarebbe verificato per le elevate richieste dei querelanti). Ed ha assunto pure che nel caso di specie avrebbero dovuto ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., dovendosi dissentire da quanto erroneamente ritenuto in senso contrario dal Tribunale (secondo cui la condotta dei nipoti di Alessio ALBINI sarebbe stata provocata da quest'ultimo, il quale avrebbe disdetto la loro utenza idrica, dato che non è possibile che terzi diano disdetta di un'utenza altrui senza il loro consenso). Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente imposto al ricorrente l'onere di esporre le ragioni per cui sarebbe eccessiva la somma determinata quale risarcimento del danno, laddove sarebbe stato onere dei danneggiati fornire elementi utili per la quantificazione; e comunque la difesa aveva specificamente fatto riferimento, a tale riguardo, all'effettiva entità del turbamento subito dai querelanti per un fatto di infima rilevanza e durata. 3.1. Anche con le allegazioni in discorso è stato dedotto un vizio di motivazione, poiché con esse è stata prospettata un,zr difetto da ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Il motivo in esame è, dunque, inammissibile senza che occorra dilungarsi per osservare che esso è con evidenza versato in fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]