CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 16841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1896/2018R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],MARIOSCALONI,mario.scaloni @pec-ordineavvocatiancona.it; -controricorrente- avverso la sentenza n.3130/2017della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il10/07/2018, R.G.N.1964/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. Udienza del 28 aprile 2023 –Pres. Berrino, rel. Buffa causa numero 19 -rg1896/18 Con sentenza del 10/7/18 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 26/11/12, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per Euro 92.777 per contributi e sanzioni relative al rapporto di lavoro subordinato di quattro giornalisti. In particolare, la corte territoriale, premesso che era stato sottoscritto un contratto di lavoro autonomo, ha escluso sia la ricorrenza di un'opera continuativa (non restando i lavoratori a disposizione tra una prestazione a un'altra) sia l ’affidamento dell a responsabilità di un servizio nel giornale , elementi essenziali del collaboratore fisso e del corrispondente (quali erano rispettivamente i giornalisti). Avverso tale sentenza ricorre INPGI per 3 motivi, cui resiste controparte con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 [OSCURATO:PERSONA] giornalistico (recepito con DPR 153 del 1961) nonché degli articoli 1362 e 1363 c.c., per avere la corte territoriale interpretato il requisito dello stare a disposizione senza porlo in relazione con l'incarico ricevuto e con la continuità della prestazione. Col secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2094 c.c., 12 e 7 contratto collettivo di lavoro, per non aver considerato che la permanente disponibilità dei lavoratori trovava un limite nel diritto a riposo settimanale. Col terzo motivo si deduce violazione degli articoli 1362, 2094 e 2104 c.c., per non avere la corte territoriale valutato la soggezione dei lavoratori alle direttive dei capi servizi. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. I motivi sono privi di pregio in quanto tendono sostanzialmente a un riesame della controversia n el merito, laddove nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 -01). Gli elementi fattuali invocati nei motivi, del resto, sono inidonei a sostanziare da sé soli l’ipotesi della ricorrenza della subordinazione, e non possono neppure contrastare l’assenza -accertata in concreto dalla corte territorialeed invece decisiva ai fini della qualificazione della fattispecie- della ricorrenza degli indici fondamentali della subordinazione giornalistica (assenza di permanente disponibilità e di responsabilità di un servizio: v. Sez. L, Sentenza n. 11065 del 20/05/2014, Rv. 630924 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 29182 del 13/11/2018, Rv. 651745 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 -01), nella specie non ricorrenti. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma