CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Rosario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1954 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 1° Febbraio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 27 dicembre 2022 con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata estorsione continuata, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commesso in Scoglitti nel mese di agosto 2020. 2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge e, in particolare, dell'art. 192 cod. proc. perì, circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. poiché all'indagato è stato attribuito il tentativo estorsivo posto in essere nel 2014 ed è stato escluso il concorso negli episodi estorsivi successivi; l'ordinanza non individua alcun profilo peculiare del metodo mafioso, evidenziando modalità della condotta proprie della metodologia criminale comune. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari; il ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di custodia cautelare e, in particolare, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione, non potendo questa desumersi dalla commissione di successivi reati non attribuibili all'indagato. Ed infatti il Tribunale ha escluso il coinvolgimento dell'indagato nei fatti successivi al 2014, ma non ha conseguentemente rilevato il considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati e non ha motivato in ordine al concreto ed attuale pericolo che l'imputato commetta altri delitti, limitandosi a formulare espressioni di stile in poche righe fornendo una motivazione apparente e, quindi, incorrendo nel vizio di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. L'ordinanza impugnata espone adeguata e congrua motivazione in merito alla cornice di criminalità mafiosa in cui le vicende oggetto dell'odierno giudizio si inseriscono, in quanto espressione di una associazione denominata "Stidda" operante nella zona di Vittoria e Comiso. Il Tribunale, in particolare, ha basato il giudizio di gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto pienamente attendibile. Questi ha riferito di essere stato vittima della prima richiesta estorsiva subita nel 2014 ad opera di [OSCURATO:PERSONA], con evidenti modalità mafiose. [OSCURATO:PERSONA] si era presentato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nei giorni immediatamente successivi alla visita del Ventura, per riscuotere la somma di denaro richiesta e, dinanzi alle remore della persona offesa, l'aveva informata che erano già pronti a bruciargli il locale. il Tribunale ha ritenuto che il coinvolgimento del predetto debba limitarsi al solo episodio avvenuto nel 2014. In particolare, ha osservato (pag. 7 del provvedimento impugnato) che "la partecipazione del Nifosì al delitto contestato deve essere limitata al 2014 non essendovi elementi da cui ritenere un suo apporto alla protrazione della condotta estorsiva". Tuttavia, il collegio del riesame non ha annullato l'ordinanza cautelare in relazione ai fatti addebitati all'indagato in epoca successiva al 2014 e, in tal senso, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Il secondo profilo di doglianza è invece infondato. E' vero che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, pur sussistendo la doppia presunzione del pericolo di reiterazione della condotta e di adeguatezza della sola custodia cautelare, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti accertati il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole esigenze cautelari, ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957 - 0). Ma nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la gravità della condotta estorsiva attribuita all'indagato, la cui esecuzione è stata protratta negli anni ad opera dello stesso Melfi che a lui si accompagnava nel 2014 e di altri coindagati, tutti appartenenti al medesimo sodalizio, e la sua negativa personalità, considerato che il Nifosì è stato condannato quale soggetto apicale del clan Ventura e ha riportato precedenti condanne definitive per armi, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e non definitive anche per estorsione pluriaggravata ed associazione mafiosa, sono circostanze che confermano l'attualità della sua pericolosità sociale, ad onta del tempo trascorso dal suo coinvolgimento. Trattasi di motivazione immune dai vizi dedotti e certamente conforme ai principi più volte ribaditi in tema da questa Corte. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nell'anno 2014. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Roma, 15 giugno 2023 Il con igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Serg&[OSCURATO:PERSONA] DEP