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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 08843/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 299/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38040/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1961, avverso la sentenza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada.

1.1. I giudici di merito hanno accertato che in data 10 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu controllato alla guida di un veicolo privo di assicurazione, e senza la prescritta patente di guida, poiché revocata.

Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fu colto alla guida di un veicolo, senza la prescritta patente, anche il 3 febbraio 2020 ed il 28 dicembre 2021.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, formulando i seguenti motivi (enunciati nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8843/2026 Roma, lì, 06/03/2026 limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 131- bis cod. pen., e con una motivazione palesemente eccentrica rispetto alla valutazione richiesta da tale disposizione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato non fa buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dal Procuratore ricorrente, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento; ciò in quanto la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01).

2.1. Sussiste infatti incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché quest’ultima non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.).

3. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato proposto il ricorso avverso una sentenza inappellabile.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 299/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38040/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 gennaio 1961, avverso la sentenza del 13 giugno 2025 del Tribunale di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 giugno 2025 il Tribunale di Bologna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. 1.1. I giudici di merito hanno accertato che in data 10 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] fu controllato alla guida di un veicolo privo di assicurazione, e senza la prescritta patente di guida, poiché revocata. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fu colto alla guida di un veicolo, senza la prescritta patente, anche il 3 febbraio 2020 ed il 28 dicembre 2021. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, formulando i seguenti motivi (enunciati nei CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8843/2026 Roma, lì, 06/03/2026 limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con un unico motivo è denunciata violazione della legge penale sostanziale, in quanto il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità senza considerare la ricorrenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 131- bis cod. pen., e con una motivazione palesemente eccentrica rispetto alla valutazione richiesta da tale disposizione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato non fa buon governo del consolidato orientamento di questa Corte, richiamato dal Procuratore ricorrente, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento; ciò in quanto la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, soltanto in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 – 01). 2.1. Sussiste infatti incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché quest’ultima non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.). 3. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, lett. d), cod. proc. pen., essendo stato proposto il ricorso avverso una sentenza inappellabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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