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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 31488/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 26141-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO 2798 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 474/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 239/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata in data 11/5/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - collaboratrice ATA, ripetutamente assunta mediante contratti a tempo determinato per periodi nel complesso superiori a 36 mesi - e, in parziale riforma della sentenza (totalmente reiettiva) resa dal Tribunale di Pescara, tra l'appellante e il Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi anche MIUR), ha condannato quest'ultimo a corrisponderle, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, computando anche i periodi lavorativi relativi a contratti a tempo determinato, rigettando al contempo le domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto assorbente il rilievo che la Cuzzi fosse stata nelle more stabilizzata senza che rilevasse se l'immissione in ruolo fosse dipesa dalla legge n. 107/2015 o dalle previgenti regole sul reclutamento; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 118-125), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del MIUR, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est.

Salvat sciar contro la sentenza, la Cuzzi ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati con memoria; il Ministero si è difeso con controricorso.

Considerato che:

1. nei due motivi di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione di un complesso normativo (art. 36 d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza europea in materia e ciò «in connessione con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE») nonché dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e chiede, sviluppando diffuse argomentazioni dal tenore non sempre perspicuo, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, cit., «nella misura di venti stipendialità pari all'ultima retribuzione globale di fatto», anche previa disapplicazione dell'art. 32 legge n. 183/2010 «perché contrario alle norme comunitarie sulla parte risarcitoria»;

2. i motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati; 2.1 inammissibili perché l'assemblaggio - nell'ambito delle n. 46 pagine del ricorso per cassazione - di pronunce di giudici nazionali e dell'Unione, trascritte in ampi stralci con forme prolisse e ridondanti, nonché la deduzione cumulativa di vari ed eterogenei profili concernenti il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, non sempre attinenti al caso di specie (si pensi al richiamo, a fronte della stabilizzazione, all'obbligo di restituire le somme corrisposte a titolo di risarcimento qui mai riconosciuto lite pendente), rende evidente come siano scarsamente intellegibili le doglianze mosse alla sentenza gravata (al contempo rivelandosi manchevole finanche l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, atteso che la ricorrente neppure chiarisce, si noti, quale sia la sua categoria di appartenenza, se personale docente oppure ATA);AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est.

S~ro secondo Cass. n. 11603/2018, è inammissibile una critica generale della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito; risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 29/11/2016, n. 24298); 3.2 i motivi sono altresì infondati per avere la Corte territoriale deciso la questione in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte alla quale si intende dare continuità, giacché gli argomenti prospettati non sono tali da indurre un diverso convincimento né la nuova proposizione di questioni di costituzionalità o di pregiudizialità europea, ovvero di rinvio della causa ad un'udienza pubblica; ed invero, con le censure de quibus si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza del piano di assunzioni straordinarie di cui alla legge n. 107/2015 o comunque per effetto dello scorrimento delle graduatorie costituirebbe misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola e si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota AC 12.07.2022 - R.G. 26141-2017 Consigliere est.

S. ivr1 sciaro • sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività; questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2020, n. 3474 (conf.

Cass. 29 novembre 2021, n. 37270), ha già ritenuto che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; analoga posizione è stata poi affermata da questa sezione, con ordinanza 4 settembre 2020, n. 18344; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un'ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est.

Sal~ stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

4. le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate fra le parti in ragione della complessità delle questioni giuridiche, solo recentemente risolte da questa Corte con pronunce intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 26141-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO 2798 [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 474/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 239/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata in data 11/5/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, per quanto qui ancora di interesse, ha parzialmente accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] - collaboratrice ATA, ripetutamente assunta mediante contratti a tempo determinato per periodi nel complesso superiori a 36 mesi - e, in parziale riforma della sentenza (totalmente reiettiva) resa dal Tribunale di Pescara, tra l'appellante e il Ministero dell'Istruzione (d'ora innanzi anche MIUR), ha condannato quest'ultimo a corrisponderle, nei limiti della prescrizione quinquennale, le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta, computando anche i periodi lavorativi relativi a contratti a tempo determinato, rigettando al contempo le domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il MIUR; a fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto assorbente il rilievo che la Cuzzi fosse stata nelle more stabilizzata senza che rilevasse se l'immissione in ruolo fosse dipesa dalla legge n. 107/2015 o dalle previgenti regole sul reclutamento; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 118-125), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del MIUR, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine;AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est. Salvat sciar contro la sentenza, la Cuzzi ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati con memoria; il Ministero si è difeso con controricorso. Considerato che: 1. nei due motivi di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione di un complesso normativo (art. 36 d.lgs. n. 165/2001 con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza europea in materia e ciò «in connessione con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE») nonché dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 e chiede, sviluppando diffuse argomentazioni dal tenore non sempre perspicuo, il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 36, cit., «nella misura di venti stipendialità pari all'ultima retribuzione globale di fatto», anche previa disapplicazione dell'art. 32 legge n. 183/2010 «perché contrario alle norme comunitarie sulla parte risarcitoria»; 2. i motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili in parte infondati; 2.1 inammissibili perché l'assemblaggio - nell'ambito delle n. 46 pagine del ricorso per cassazione - di pronunce di giudici nazionali e dell'Unione, trascritte in ampi stralci con forme prolisse e ridondanti, nonché la deduzione cumulativa di vari ed eterogenei profili concernenti il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, non sempre attinenti al caso di specie (si pensi al richiamo, a fronte della stabilizzazione, all'obbligo di restituire le somme corrisposte a titolo di risarcimento qui mai riconosciuto lite pendente), rende evidente come siano scarsamente intellegibili le doglianze mosse alla sentenza gravata (al contempo rivelandosi manchevole finanche l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, atteso che la ricorrente neppure chiarisce, si noti, quale sia la sua categoria di appartenenza, se personale docente oppure ATA);AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est. S~ro secondo Cass. n. 11603/2018, è inammissibile una critica generale della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito; risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una adeguata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 29/11/2016, n. 24298); 3.2 i motivi sono altresì infondati per avere la Corte territoriale deciso la questione in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte alla quale si intende dare continuità, giacché gli argomenti prospettati non sono tali da indurre un diverso convincimento né la nuova proposizione di questioni di costituzionalità o di pregiudizialità europea, ovvero di rinvio della causa ad un'udienza pubblica; ed invero, con le censure de quibus si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza del piano di assunzioni straordinarie di cui alla legge n. 107/2015 o comunque per effetto dello scorrimento delle graduatorie costituirebbe misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a termine del personale impiegato a vario titolo nella scuola e si sostiene che una siffatta conclusione contrasterebbe con i principi dettati dalla direttiva 1999/70/CE e dalla stessa Corte europea di Giustizia nella nota AC 12.07.2022 - R.G. 26141-2017 Consigliere est. S. ivr1 sciaro • sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel rilevare l'aleatorietà della misura della stabilizzazione, ne aveva evidenziata l'assenza di forza dissuasiva e di effettività; questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12 febbraio 2020, n. 3474 (conf. Cass. 29 novembre 2021, n. 37270), ha già ritenuto che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; analoga posizione è stata poi affermata da questa sezione, con ordinanza 4 settembre 2020, n. 18344; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un'ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla AC 12.07.2022 - R.G. n. 26141-2017 Consigliere est. Sal~ stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 4. le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate fra le parti in ragione della complessità delle questioni giuridiche, solo recentemente risolte da questa Corte con pronunce intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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