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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43334/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 4 marzo 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n 74 del 2000, perché in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a detta imposta per il periodo d'imposta 2012, con conseguente I.V.A. evasa pari ad euro 54.151,00.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono il travisamento della prova e la carenza di motivazione, laddove i giudici avrebbero riconosciuto, in entrambe le motivazioni di merito, la responsabilità penale dell'imputato sulla base dell'apprezzamento parziale della testimonianza resa dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva proceduto all'accertamento.

In particolare, quanto ai compensi accordati in nero al personale, la difesa osserva che i giudici avrebbero arrestato il proprio esame all'accertamento effettuato dagli uffici fiscali, recependone acriticamente il calcolo numerico, così focalizzando l'attenzione sull'importo di euro 4.151,00 emerso come compenso in nero al personale che, addizionato al costo dichiarato dalla società di euro 49.700,00, avrebbe generato il maggior costo del personale e, dunque, sarebbe stato valutato come indizio grave preciso e concordante per accertare il superamento della soglia di punibilità.

Sul punto la difesa lamenta, altresì, l'omessa considerazione dell'imposta già versata sugli acquisti - pari ad euro 12.394,00 - poiché se fosse stata detratta, in virtù del meccanismo di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, non si sarebbe raggiunta a fortiori la soglia di rilevanza penale.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che, anche a voler condividere la quantificazione operata dall'Agenzia delle Entrate, l'importo evaso extra-soglia sarebbe comunque prossimo al parametro predeterminato dal legislatore e, dunque, talmente modesto da imporre una valutazione positiva in termini di particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di censura, riferito essenzialmente al travisamento della prova testimoniale e alla conseguente carente motivazione, è inammissibile perché formulato in modo non specifico.

Giova, al riguardo, ribadire che l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano implicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822).La difesa si limita a mere asserzioni circa una scorretta valutazione della testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate; non fornisce, però, alcun sostrato documentale idoneo a fondare le proprie affermazioni, non esplicitando i profili del travisamento né contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su una più ampia e completa analisi del quadro istruttorio.

Ed invero, da un lato, non risulta sufficiente, ai fini dell'esclusione della fattispecie incriminatrice, la presentazione della comunicazione I.V.A. - di cui peraltro si rileva l'inesattezza per difetto nei dati forniti - che non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto in contestazione.

Sul punto è appena il caso di ricordare il consolidato principio, a cui va data continuità, secondo il quale è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione I.V.A., prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità (Sez. 3, n. 7135 del 17/12/2020, Rv. 281323; Sez. 3, n. 44433 del 01/10/2013, Rv. 257377).

Dall'altro lato, i giudici del gravame si concentrano sui compensi in nero accordati alle maestranze, esplicitando correttamente come il ricorrente avesse malinteso il recupero effettuato dall'ufficio delle imposte: esso non è, infatti, fondato sulla presunzione del conseguimento di un maggior ricavo a seguito di un maggior numero di ore lavorare da parte dei dipendenti, bensì sulla semplice circostanza che il pagamento era stato eseguito impiegando una risorsa non contabilizzata, ossia in nero, tale da configurare di per sé l'esistenza di un incasso non dichiarato e come tale considerato in sede di ricostruzione della base imponibile ai fini I.V.A. diretta all'accertamento e al recupero dell'imposta (pag. 3 sentenza).

La valutazione della responsabilità penale non si è dunque basata - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - su un mero accertamento presuntivo, ma sulla constatazione dell'esistenza di una convergenza di elementi individualizzati.

Parimenti generica è la parte della censura che contesta la mancata applicazione del meccanismo di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ed invero, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che richiama dettagliatamente il contenuto dell'atto di appello, non risulta che tale rilievo fosse stato dedotto nel giudizio di secondo grado.

Il motivo risulta formulato in modo del tutto generico, dal momento che era onere del ricorrente individuare in modo specifico i punti della sentenza impugnata oggetto di ricorso per cassazione, non bastando un riferimento a incompletezze motivazionali; ovvero, nel caso di effettive lacune, la difesa avrebbe dovuto allegare l'atto di appello dal quale riscontrare la violazione di legge lamentata e disattesa dalla Corte territoriale.

Nessuno di questi oneri è stato assolto, dovendo trovare perciò applicazione, il principio )(affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex plurimis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 258962).

1.2. Il secondo motivo, in cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile.

Come chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Ciò non implica, tuttavia, la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647).

Tanto premesso, deve prendersi atto che nulla è stato allegato o dedotto dal ricorrente in ordine a concreti e specifici elementi suscettibili di poter essere positivamente apprezzati dai giudici di merito.

Ad ogni modo, la Corte d'appello illustra in modo coerente e condivisibile le ragioni da cui desumere l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità; appare sufficiente, a tal proposito, porre in rilievo il valore assoluto non certo modesto dell'evasione, la malizia della condotta processuale ed extra-processuale, la personalità dell'imputato e, infine, i suoi precedenti penali per reati omologamente offensivi.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M 79" Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 4 marzo 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n 74 del 2000, perché in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a detta imposta per il periodo d'imposta 2012, con conseguente I.V.A. evasa pari ad euro 54.151,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono il travisamento della prova e la carenza di motivazione, laddove i giudici avrebbero riconosciuto, in entrambe le motivazioni di merito, la responsabilità penale dell'imputato sulla base dell'apprezzamento parziale della testimonianza resa dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate che aveva proceduto all'accertamento. In particolare, quanto ai compensi accordati in nero al personale, la difesa osserva che i giudici avrebbero arrestato il proprio esame all'accertamento effettuato dagli uffici fiscali, recependone acriticamente il calcolo numerico, così focalizzando l'attenzione sull'importo di euro 4.151,00 emerso come compenso in nero al personale che, addizionato al costo dichiarato dalla società di euro 49.700,00, avrebbe generato il maggior costo del personale e, dunque, sarebbe stato valutato come indizio grave preciso e concordante per accertare il superamento della soglia di punibilità. Sul punto la difesa lamenta, altresì, l'omessa considerazione dell'imposta già versata sugli acquisti - pari ad euro 12.394,00 - poiché se fosse stata detratta, in virtù del meccanismo di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, non si sarebbe raggiunta a fortiori la soglia di rilevanza penale. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che, anche a voler condividere la quantificazione operata dall'Agenzia delle Entrate, l'importo evaso extra-soglia sarebbe comunque prossimo al parametro predeterminato dal legislatore e, dunque, talmente modesto da imporre una valutazione positiva in termini di particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di censura, riferito essenzialmente al travisamento della prova testimoniale e alla conseguente carente motivazione, è inammissibile perché formulato in modo non specifico. Giova, al riguardo, ribadire che l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano implicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822).La difesa si limita a mere asserzioni circa una scorretta valutazione della testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate; non fornisce, però, alcun sostrato documentale idoneo a fondare le proprie affermazioni, non esplicitando i profili del travisamento né contestando la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su una più ampia e completa analisi del quadro istruttorio. Ed invero, da un lato, non risulta sufficiente, ai fini dell'esclusione della fattispecie incriminatrice, la presentazione della comunicazione I.V.A. - di cui peraltro si rileva l'inesattezza per difetto nei dati forniti - che non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto in contestazione. Sul punto è appena il caso di ricordare il consolidato principio, a cui va data continuità, secondo il quale è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione I.V.A., prevista dall'art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità (Sez. 3, n. 7135 del 17/12/2020, Rv. 281323; Sez. 3, n. 44433 del 01/10/2013, Rv. 257377). Dall'altro lato, i giudici del gravame si concentrano sui compensi in nero accordati alle maestranze, esplicitando correttamente come il ricorrente avesse malinteso il recupero effettuato dall'ufficio delle imposte: esso non è, infatti, fondato sulla presunzione del conseguimento di un maggior ricavo a seguito di un maggior numero di ore lavorare da parte dei dipendenti, bensì sulla semplice circostanza che il pagamento era stato eseguito impiegando una risorsa non contabilizzata, ossia in nero, tale da configurare di per sé l'esistenza di un incasso non dichiarato e come tale considerato in sede di ricostruzione della base imponibile ai fini I.V.A. diretta all'accertamento e al recupero dell'imposta (pag. 3 sentenza). La valutazione della responsabilità penale non si è dunque basata - contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa - su un mero accertamento presuntivo, ma sulla constatazione dell'esistenza di una convergenza di elementi individualizzati. Parimenti generica è la parte della censura che contesta la mancata applicazione del meccanismo di detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ed invero, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che richiama dettagliatamente il contenuto dell'atto di appello, non risulta che tale rilievo fosse stato dedotto nel giudizio di secondo grado. Il motivo risulta formulato in modo del tutto generico, dal momento che era onere del ricorrente individuare in modo specifico i punti della sentenza impugnata oggetto di ricorso per cassazione, non bastando un riferimento a incompletezze motivazionali; ovvero, nel caso di effettive lacune, la difesa avrebbe dovuto allegare l'atto di appello dal quale riscontrare la violazione di legge lamentata e disattesa dalla Corte territoriale. Nessuno di questi oneri è stato assolto, dovendo trovare perciò applicazione, il principio )(affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (ex plurimis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 258962). 1.2. Il secondo motivo, in cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile. Come chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile, e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ciò non implica, tuttavia, la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Cass., Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Rv. 274647). Tanto premesso, deve prendersi atto che nulla è stato allegato o dedotto dal ricorrente in ordine a concreti e specifici elementi suscettibili di poter essere positivamente apprezzati dai giudici di merito. Ad ogni modo, la Corte d'appello illustra in modo coerente e condivisibile le ragioni da cui desumere l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità; appare sufficiente, a tal proposito, porre in rilievo il valore assoluto non certo modesto dell'evasione, la malizia della condotta processuale ed extra-processuale, la personalità dell'imputato e, infine, i suoi precedenti penali per reati omologamente offensivi. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M 79" Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa
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