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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41785/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza impugnata mancava della motivazione in ordine alla valutazione della prova dell'esame dell'imputato e sulla richiesta di riqualificazione del reato in quello previsto dalll'rt. 624 -bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo di ricorso non era infatti stato proposto in appello: a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; vedi Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); peraltro, nell'incipit della sentenza, la Corte di appello aveva comunque riportato la versione dei fatti resa dall'imputato, dimostrando quindi di averla valutata. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello evidenziato gli elementi costitutivi del reato di rapina (la violenza esercitrata nei confronti della vittima e l'impossessamento della collanina),

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la sentenza impugnata mancava della motivazione in ordine alla valutazione della prova dell'esame dell'imputato e sulla richiesta di riqualificazione del reato in quello previsto dalll'rt. 624 -bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo di ricorso non era infatti stato proposto in appello: a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; vedi Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); peraltro, nell'incipit della sentenza, la Corte di appello aveva comunque riportato la versione dei fatti resa dall'imputato, dimostrando quindi di averla valutata. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello evidenziato gli elementi costitutivi del reato di rapina (la violenza esercitrata nei confronti della vittima e l'impossessamento della collanina), 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41785/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris