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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09318/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,4/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, con una motivazione esente dai vizi contestati, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), i giudici di appello, ritenendo del tutto superabili gli assunti difensivi, hanno sottolineato come il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ascritto al ricorrente debba ravvisarsi nel fatto che questi, rinvenuto alla guida dell'auto di provenienza delittuosa, oltre ad aver tentato di fuggire al controllo delle forze dell'ordine, non avesse fornito alcuna spiegazione plausibile circa la disponibilità della vettura stessa (cfr. pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,4/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto all'odierno ricorrente, è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, con una motivazione esente dai vizi contestati, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01), i giudici di appello, ritenendo del tutto superabili gli assunti difensivi, hanno sottolineato come il dolo richiesto ai fini dell'integrazione del reato ascritto al ricorrente debba ravvisarsi nel fatto che questi, rinvenuto alla guida dell'auto di provenienza delittuosa, oltre ad aver tentato di fuggire al controllo delle forze dell'ordine, non avesse fornito alcuna spiegazione plausibile circa la disponibilità della vettura stessa (cfr. pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe
Sentenza Cassazione n. 09318/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris