Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 726/2026
ECLI:EU:T:2026:179
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
27 febbraio 2026 (
*
)
« Ricorso per risarcimento danni – Salute – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità manifesta »
Nella causa T‑265/25,
IW
, rappresentata da G. Passalacqua, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da E. Mathieu e A. Spina, in qualità di agenti,
e
Agenzia europea per i medicinali (EMA),
rappresentata da G. Gavriilidou, H. Kerr, G. Ramo e M. van Egmond, in qualità di agenti,
convenute
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Kingston, presidente, A. Marcoulli e P. Zilgalvis (relatore), giudici;
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA],
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, IW, ricorrente, chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di comportamenti e atti posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) nel corso delle procedure di approvazione, acquisto e distribuzione del medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1‑S [ricombinante]) (in prosieguo: il «COVID‑19 Vaccine AstraZeneca»).
Fatti
2
Il 29 gennaio 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA ha emesso un parere che raccomandava l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine AstraZeneca. A seguito di tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 698 final, del 29 gennaio 2021, che concede l’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il COVID-19 Vaccine AstraZeneca a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
3
Nel marzo 2021 la ricorrente, cittadina italiana, ha ricevuto una dose di medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
4
Tra marzo e aprile 2021, la ricorrente è stata ricoverata per un’occlusione e stenosi della carotide sinistra con infarto cerebrale ischemico accompagnata da altre complicanze mediche e ha dovuto subire un intervento chirurgico in occasione del suo ricovero. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (Italia) ha successivamente riconosciuto l’invalidità della ricorrente del 100%, con conseguente inabilità lavorativa di quest’ultima.
5
Nel settembre 2024, una commissione del dipartimento militare di medicina legale in Italia ha redatto, dopo aver esaminato la ricorrente, la seguente diagnosi: «esiti di ictus ischemico da occlusione trombotica dell’asse carotideo sinistro, con trombocitopenia secondaria, implicante paresi dell’arto superiore destro e afasia espressiva».
Conclusioni delle parti
6
La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE accertare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea nei suoi confronti;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l’EMA al pagamento di una somma di EUR 1 000 000, o di qualsiasi altro importo lasciato alla valutazione del Tribunale, a titolo di danno materiale, fisico e psichico che ella avrebbe subito per essere obbligata a condurre cure per l’intera esistenza.
7
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
8
L’EMA chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato nella sua interezza, e
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9
A norma dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
10
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato sulla base degli atti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
11
Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile e, in ogni caso, infondato. Parimenti, senza sollevare una tale eccezione, l’EMA sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro di essa e, in ogni caso, infondato.
12
Ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. ordinanza dell’11 marzo 2021, Techniplan/[OSCURATO:PERSONA], T‑426/20, non pubblicata, EU:T:2021:129, punto 19 e giurisprudenza citata).
13
Per essere conforme a tali requisiti, l’atto introduttivo di un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione europea deve contenere elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del 20 luglio 2017, ADR, Center/[OSCURATO:PERSONA], T‑644/14, EU:T:2017:533, punto 66 e giurisprudenza citata).
14
Occorre altresì rilevare che il Tribunale non può essere costretto, per l’assenza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore del ricorrente, a ricostruire l’argomentazione giuridica destinata a sostenere un motivo di ricorso, in particolare mettendo insieme vari elementi sparsi dell’atto introduttivo. Decidere diversamente sarebbe in contrasto, simultaneamente, con il principio di buona amministrazione della giustizia, con il principio dispositivo, nonché con i diritti della difesa del convenuto (v., in tal senso, ordinanza del 9 luglio 2019, Scaloni e Figini/[OSCURATO:PERSONA], T‑158/18, non pubblicata, EU:T:2019:491, punto 30).
15
Per quanto riguarda la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione in relazione al comportamento contestato alle istituzioni dell’Unione, nel caso di specie, la ricorrente deduce due illeciti posti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’EMA, strutturati intorno a due profili di illiceità o «motivi» secondo i termini del ricorso, come fatti generatori all’origine del danno da lei lamentato, vale a dire, da un lato, l’illegittimità delle procedure di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca e, dall’altro, una «violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura dei prodotti vaccinali».
16
Nell’ambito del primo profilo di illiceità dedotto, la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] e all’EMA di aver autorizzato, in particolare, il medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca, nel sistema sanitario, senza che fosse stata effettuata alcuna previa verifica, attraverso organismi scientifici abilitati, della precisa composizione del vaccino e degli effetti collaterali avversi associati alla sua somministrazione e in particolare dei rischi di trombosi. Infatti, il foglietto illustrativo autorizzato dall’EMA non menzionerebbe in alcun caso tali rischi, segnatamente in soggetti esposti a tali eventi avversi.
17
A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che, nell’ambito del primo profilo di illiceità dedotto, la ricorrente non sviluppa né suffraga in modo giuridicamente sufficiente quale illecito, che consenta di far sorgere la responsabilità dell’Unione, sia stato posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’EMA. In particolare, la ricorrente non individua alcuna norma giuridica preordinata a conferirle diritti soggettivi che sarebbe stata violata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’EMA nel corso del procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Ella si limita ad affermare che il verificarsi di un danno a seguito della vaccinazione di cui è stata oggetto dimostra l’esistenza di mancanze da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dell’EMA nel corso di tale procedimento. In tale contesto, non è possibile comprendere come e per quali motivi i comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] e dell’EMA, secondo la ricorrente, sarebbero stati illeciti nel caso di specie.
18
Pertanto, occorre ritenere che, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 12 a 14, il primo profilo di illiceità dedotto dalla ricorrente non soddisfa i requisiti minimi previsti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e deve quindi essere considerato irricevibile.
19
Nell’ambito del secondo profilo di illiceità, la ricorrente deduce, «in generale», una «violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura dei prodotti vaccinali». A tal riguardo, si deve necessariamente constatare che l’esposizione di tale profilo di illiceità è confusa e poco comprensibile. Inoltre, è molto difficile analizzare l’argomentazione giuridica presentata a sostegno di quest’ultimo, salvo ricostituire tale argomentazione artificiosamente mettendo insieme vari elementi sparsi dell’atto introduttivo, circostanza che costituirebbe una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia, del principio dispositivo nonché dei diritti della difesa del convenuto o, ancora, ricercando elementi negli allegati dell’atto introduttivo. Orbene, occorre ricordare che non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza del 19 settembre 2019, GE Healthcare/[OSCURATO:PERSONA], T‑783/17, EU:T:2019:624, punto 190 e giurisprudenza citata).
20
Ebbene, l’atto introduttivo fa riferimento a una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei suoi obblighi di trasparenza relativi, in particolare, agli accordi preliminari di acquisto del medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA], senza menzionare una base giuridica precisa a sostegno del secondo profilo di illiceità dedotto, né citare una giurisprudenza pertinente, né ancora chiarire in che modo la [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetta a siffatti obblighi. La ricorrente si limita, a tal riguardo, a citare due sentenze, pronunciate dal Tribunale in cause riguardanti l’accesso del pubblico a documenti, relative alla divulgazione degli accordi preliminari di acquisto di vaccini contro la COVID-19 nelle quali la decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto parziale della domanda di accesso del pubblico è stata annullata, ma omette di chiarire le eventuali conseguenze che ella trae dalle violazioni constatate dal Tribunale in tali sentenze.
21
La ricorrente fa poi riferimento a clausole di esonero da responsabilità asseritamente contenute negli accordi preliminari di acquisto di cui trattasi, senza tuttavia spiegare con precisione in che senso tali clausole avrebbero consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi ai suoi eventuali obblighi di trasparenza. Infine, ella si limita a fare riferimento in modo vago alla «condotta omissiva» della [OSCURATO:PERSONA] senza inserire tale condotta in un qualsivoglia contesto giuridico o fattuale.
22
In tali circostanze, per quanto riguarda il secondo profilo di illiceità dedotto dalla ricorrente, non è possibile per il Tribunale individuare chiaramente il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA], né
a fortiori
valutare la liceità di detto comportamento.
23
Pertanto, neppure il secondo profilo di illiceità dedotto dalla ricorrente soddisfa i requisiti minimi previsti all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile.
24
Gli argomenti della ricorrente dedotti nella replica non sono in grado di rimettere in discussione tali conclusioni.
25
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, come interpretati dalla giurisprudenza, non impongono una prova definitiva degli elementi richiesti per consentire l’ammissione nel merito di una domanda di risarcimento, esso deve essere respinto in quanto inoperante. Infatti, come risulta dai precedenti punti da 12 a 23, in relazione ai due profili di illiceità dedotti dalla ricorrente, il ricorso non soddisfa i requisiti di forma previsti da tale disposizione. Orbene, tali requisiti di forma sono indipendenti dalla questione della fondatezza di detta domanda, in cui rientra la questione della prova evocata dalla ricorrente in tale argomento.
26
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente che costituiscono ampliamenti dei motivi di ricorso contenuti nell’atto introduttivo, occorre rilevare che essi sono privi di pertinenza e devono essere respinti. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, nell’esame della conformità dell’atto introduttivo del ricorso ai requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, la ricevibilità dei motivi e degli argomenti formulati nella replica a titolo di ampliamento di motivi di ricorso contenuti nell’atto introduttivo non può essere dedotta allo scopo di supplire all’inosservanza, verificatasi al momento della proposizione del ricorso, dei requisiti di tale disposizione, salvo privare quest’ultima di qualsiasi portata (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eurosupport - Fineurop support/EIGE, T‑450/17, non pubblicata, EU:T:2019:137, punto 35 e giurisprudenza citata).
27
Da tutto quanto precede risulta che l’atto introduttivo del ricorso, per quanto riguarda la condizione relativa al comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, non soddisfa i requisiti di chiarezza e di precisione imposti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
28
In tali circostanze, non è necessario che il Tribunale si pronunci sulla questione se il ricorso soddisfi i requisiti di chiarezza e di precisione imposti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura in relazione alle altre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire il nesso di causalità e i danni asseritamente subiti dalla ricorrente.
29
Di conseguenza, occorre respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EMA nella parte in cui il ricorso è diretto contro di essa.
Sulle spese
30
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e dell’EMA.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
IW è condannata alle spese.
Lussemburgo, 27 febbraio 2026
Il cancelliere
La presidente
V. [OSCURATO:PERSONA]
S. Kingston
*
Lingua processuale: l’italiano.