CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2026 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2092 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORDANOavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 10951/2022avverso la sentenza n. 4648/2021 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 21989/2026NAPOLI, depositata il 22/10/2021 R.G.N. 901/2019;Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del primomotivo del ricorso e per eventuale rimessione alla CorteCostituzionale e/o rinvio pregiudiziale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].RITENUTO E CONSIDERATO CHE1. Si controverte della portabilità dell’intera posizioneprevidenziale maturata presso il [OSCURATO:PERSONA] sino al 30 novembre2015 (data di soppressione del Fondo) e, in subordine, deldiritto al trattamento pensionistico integrativo per l’interomaturato sino alla data di abrogazione del Fondo.2. Gli attuali ricorrenti chiedevano la condanna dell'Inps altrasferimento, in loro favore, dell'intera posizione previdenzialematurata presso il [OSCURATO:PERSONA] sino alla data del 30 novembre2015 in un fondo negoziale o aperto da loro scelto, con riservadi determinare il quantum in un separato giudizio.3. In punto di fatto i ricorrenti in primo grado allegavano ecomprovavano di essere dipendenti della Napoletana-gas, oggiItalgas, e in tale qualità di essere stati iscritti, dalla data diassunzione e sino al 30 novembre 2015, al fondo integrativodenominato [OSCURATO:PERSONA], maturando ciascuno un alto livello dianzianità contributiva, dai 34 ai 23 anni (come analiticamentedettagliato in ricorso). [OSCURATO:PERSONA] fu istituito con L. n.1084/1971 quale fondo di previdenza integrativoNumero registro generale 10951/2022Numero sezionale 2092/2026dell'[OSCURATO:PERSONA] per invalidità veNcumcheroia dii ara ccolta generale 21989/2026Data pubblicazione 26/06/2026e superstiti; iscrizione prevista come obbligatoria (art. 7), ditalché la pensione liquidata dall'AGO (Assicurazione GeneraleObbligatoria) e l'integrazione dovuta dal fondo andavano acostituire un'unica pensione complessiva, che veniva erogatadal Fondo stesso (art. 15, comma 2), alimentato quanto alfinanziamento da un contributo inizialmente pari al 13,20 % atotale carico delle aziende (poi 5,60% dal 1987, 4% dal 1999 e1,70% dal 2000).4. L’art. 7, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1,della legge 6 agosto 2015, n. 125, ha soppresso il Fondo coneffetto dal 1° dicembre 2015.5. La citata disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1°dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo e non vieneliquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima dataviene istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento delsoppresso Fondo. Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti inprosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30novembre 2015 non avessero maturato il diritto al trattamentopensionistico integrativo a carico del soppresso [OSCURATO:PERSONA],viene posto a carico dei datori di lavoro un importo forfettariopari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA],eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato perl'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro odestinato a previdenza complementare.7. I ricorrenti assumevano che la forfettizzazione all'1% (exart. 7 L. 125/2005) viola l'art. 14, comma 6, del d. lgs.252/2005, e crea una discriminazione indiretta fra soggettiNumero registro generale 10951/2022Numero sezionale 2092/2026direttamente comparabili, atteso che il montante contribNuumtievroo d i èra ccolta generale 21989/2026Data pubblicazione 26/06/2026frutto di una relazione diretta con la retribuzione globale mensilepercepita dai lavoratori durante l'iscrizione al Fondo gas, si’ daessere considerata una "retribuzione differita nel tempo", poichéva direttamente a costituire l'assegno pensionisticocomplementare sulla base delle percentuali contributive dellastessa retribuzione percepita prima della fase di quiescenza.L'art. 14 in parola sancisce il principio della portabilità deimontanti contributivi che hanno alimentato i fondicomplementari abrogati verso altri fondi di previdenza. Ilavoratori invocano l'applicazione del medesimo principio ancheper il [OSCURATO:PERSONA] sebbene esso abbia natura integrativa maobbligatoria (e dunque non sia complementare) e sia di originelegale (e non contrattuale).8. Il giudice di prime cure rigettava la domanda.9. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione diprime cure, ha riconosciuto il diritto degli attuali ricorrenti atrasferire, ex d.lgs. n.252 del 2025 ad altra forma pensionistical’intera posizione previdenziale individualmente maturata, alladata del 30 novembre 2015, presso il soppresso Fondo gas.10. Rileva la Corte di merito la particolarità del carattere diobbligatorietà e non di facoltatività del Fondo, integrativodell'[OSCURATO:PERSONA] per invalidità,vecchiaia e superstiti (cfr. art. 4 della legge nn.1084/1971); chela pensione liquidata dall'[OSCURATO:PERSONA] el'integrazione a carico del Fondo, costituivano un'unica pensionecomplessiva erogata dal Fondo stesso (cfr. art. 15 della leggen. 1084/1971); il Fondo in discorso, pertanto, privo delcarattere della facoltatività in punto di adesione degli iscritti,istituito per legge, assolveva certamente ad una funzione diprevidenza complementare, ovvero più precisamenteNumero registro generale 10951/2022Numero sezionale 2092/2026rappresentava per i lavoratori ad esso iscritti l'unicaN ufmoerrom di ara ccolta generale 21989/2026Data pubblicazione 26/06/2026collettiva di previdenza complementare rispettoall’assicurazione Generale Obbligatoria.11. Da tanto faceva derivare, come corollario, alla stregua diun’interpretazione costituzionalmente orientata,l'assoggettamento del [OSCURATO:PERSONA] ai principi generali checaratterizzano la materia della previdenza complementare12. Secondo la prospettazione della Corte partenopea,l’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizionela collocava nell’alveo dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252del 2005 che avrebbe sancito un principio generale di portabilitàdei montanti contributivi che hanno alimentato i fondicomplementari abrogati verso altri fondi di previdenza ("Decorsidue anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionisticacomplementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'interaposizione individuale matura a ad altra forma pensionistica. Glistatuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedonoesplicitamente la predetta facoltà e non possono contenereclausole che risultino, anche in fatto limitative del suddettodiritto alla portabilità dell'intera posizione individuale"). Sempresecondo la stessa Corte, "tra le forme pensionistichecomplementari rientrano invero anche forme integrativeobbligatorie previste da leggi speciali come il [OSCURATO:PERSONA],pertanto , alla stregua del principio della portabilità dell'interaposizione individuale ed in virtù di una interpretazionecostituzionalmente orientata della disciplina in discorso, devedisapplicarsi la norma contenuta nell'art. 7, comma 9-undecies,del d.L. n. 78/15, che prevede la portabilità di un importoforfettario pari all' 1% per ogni anno di iscrizione al [OSCURATO:PERSONA],e ritenersi applicabile l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 252/05,Numero registro generale 10951/2022che contempla la portabilità dell’intero montante contributivoN umero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 21989/2026maturato presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 26/06/202613. Avverso tale sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato adue motivi, avverso il quale resistono con controricorso TizzanoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] illustrato con memoria.14. All’esito dell’infruttuosa trattazione camerale, il ricorso,per sua valenza nomofilattica, è stato avviato alla trattazione inpubblica udienza.15. Tanto premesso, il Collegio, ritenuta necessaria latrattazione congiunta con i ricorsi R.G. nn. 16140/2023(ordinanza interlocutoria n. 31215 del 2025) e 27848/2022,rinvia la causa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con iricorsi R.G. nn. 16140/2023 e 27848/2022.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 10951/2022Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 21989/2026Data pubblicazione 26/06/2026